Art. 20. (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20). 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1999, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste e della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale quali definiti ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Sviluppo e potenziamento dell'attivita' di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
Note all'art. 20: - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo dell'art. 9 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' il seguente: "Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). - Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera' provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu' efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e' prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed e' corrisposta con i criteri e le modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".