Art. 20.
         (Stato di previsione del Ministero dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                      e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per  l'anno  finanziario  1999,  in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 20).
  2. L'assegnazione autorizzata  a  favore  del  Consiglio  nazionale
delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 1999, e' comprensiva delle
somme per il finanziamento degli oneri destinati  alla  realizzazione
dei    programmi    finalizzati    gia'    approvati   dal   Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),  nonche'
della  somma  di  lire  7  miliardi in favore dell'area di ricerca di
Trieste e della somma di lire 5 miliardi a  favore  dell'Istituto  di
biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di
Monterotondo.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica cura che la realizzazione dei programmi  finalizzati  sia
coerente  con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale quali
definiti ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.   204,  e
con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato
ogni  due  anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali
attribuzioni si avvale dell'opera di  apposita  commissione  nominata
dal Ministro stesso.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica"
di pertinenza del centro di responsabilita' "Sviluppo e potenziamento
dell'attivita'  di  ricerca"  dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  delle
somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello Stato in relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  421, recante
disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
 
          Note all'art. 20:
            - Il decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.  204,  reca:
          "Disposizioni  per il coordinamento, la programmazione e la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
          lettera d), della legge 15  marzo 1997, n.  59".
            - Il testo dell'art. 9 del decreto legge 17 giugno  1996,
          n.  321 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,
          n. 421, e' il seguente:
            "Art.  9  (Cooperazione  aerospaziale).  -  Allo scopo di
          integrare le finalita' e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA,
          in  una  strategia  complessiva  aeronautica   e   spaziale
          compatibile  con  la  pianificazione strategica pluriennale
          dell'ASI,  il  Governo  assumera'  provvedimenti  idonei  a
          realizzare  una  migliore  e  piu' efficiente utilizzazione
          delle  strutture   di   ricerca   pubbliche   del   settore
          aerospaziale.  Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge 31 maggio 1995, n.    233,  e'  prorogato  fino  alla
          costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il
          31 dicembre 1996.
            La  parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata
          per gli anni 1994 e successivi per le finalita' di cui alla
          legge  14  febbraio  1991,   n.   46,   e'   destinata   al
          perseguimento  degli  obiettivi di cui alla legge 16 maggio
          1989, n.  184,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e  le
          modalita'  di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio".