Art. 23.
                       (Disposizioni diverse)
  1. Per l'anno finanziario 1999, le spese considerate  nelle  unita'
previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
autorizzato  ad  effettuare,  con propri decreti, variazioni tra loro
compensative, rispettivamente, per competenza e  cassa,  sono  quelle
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
  2.  Per  l'anno finanziario 1999, le spese delle unita previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,  sono  quelle  indicate  nella tabella B allegata alla
presente legge.
  3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base,  il  Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato ad istituire gli  occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti
unita'  previsionali  di base, anche di nuova istituzione, con propri
decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  4. La composizione delle razioni viveri in natura per  gli  allievi
del   Corpo   della   guardia   di  finanza,  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  le
integrazioni di vitto e di generi di  conforto  per  i  militari  dei
Corpi  medesimi  nonche'  per  il personale della Polizia di Stato in
speciali  condizioni  di  servizio,  sono   stabilite,   per   l'anno
finanziario  1999, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di
previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini
di  residui,  competenza  e  cassa,  dall'unita' previsionale di base
"Fondo per i  programmi  regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di
pertinenza  del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di
coesione" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999
alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati
le  quote  da  attribuire  alle  regioni a statuto speciale, ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini
di competenza e di cassa,  le  variazioni  compensative  di  bilancio
occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della
legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
  7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio  1992,  n.  212,
concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale,  il  Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti,  le  variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa
in relazione alla ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  per
settori e strumenti d'intervento.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica, su proposta dei Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a
trasferire,  in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
le disponibilita' esistenti su  altre  unita'  previsionali  di  base
degli  stati  di previsione delle Amministrazioni competenti a favore
di apposite unita' previsionali di base destinate  all'attuazione  di
interventi  cofinanziati  dalla  Unione  europea,  nonche'  di quelli
connessi  alla  realizzazione  della  Rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione.
  9.   Per   l'attuazione   dei   provvedimenti   di  riordino  delle
Amministrazioni pubbliche, il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari  competenti,
le  variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
ivi  comprese  l'individuazione   dei   centri   di   responsabilita'
amministrativa,  l'istituzione,  la  modifica  e  la  soppressione di
unita' previsionali di base.
  10. Su proposta del Ministro competente, con decreti  del  Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli  stati  di
previsione  della spesa che nell'esercizio 1998 ed in quello in corso
siano stati interessati dai processi di ristrutturazione  di  cui  al
comma  9, nonche' previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini  di  competenza  e  di
cassa,  tra  capitoli  delle unita' previsionali di base del medesimo
centro di responsabilita'  amministrativa,  fatta  eccezione  per  le
autorizzazioni  di  spesa  di  natura  obbligatoria,  per le spese in
annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate
con legge, nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base  dello
stesso stato di previsione, limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con la operativita' delle Amministrazioni.
  11.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le  competenti
unita'   previsionali   di   base   e   centri   di   responsabilita'
amministrativa  delle  Amministrazioni  interessate  per   le   spese
concernenti  la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e
le spese relative alla  costituzione  e  allo  sviluppo  dei  sistemi
medesimi.
  12.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in  termini
di  competenza  e  cassa,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive   modificazioni   ed    integrazioni,    anche    mediante
riassegnazione  delle  somme  allo  scopo  versate  in  entrata dalle
Amministrazioni interessate.
  13. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi   nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente  dalle
Amministrazioni  dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, stipulati ai  sensi  dell'articolo  2
del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne
il trattamento economico fondamentale  ed  accessorio  del  personale
interessato.
  14.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione   negli  stati  di  previsione  delle  Amministrazioni
statali  interessate,  delle  somme  rimborsate   dalla   Commissione
dell'Unione   europea   per  spese  sostenute  dalle  Amministrazioni
medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali  di  base  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo  5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  15. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alle
variazioni  di  bilancio,   tra   le   Amministrazioni   interessate,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma  11,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  550, relative alla
concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.
  16. Al fine  della  razionalizzazione  del  patrimonio  immobiliare
utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato,  e'autorizzato  ad  effettuare,  con   propri   decreti,
variazioni   compensative   dalle   unita'   previsionali   di   base
"Funzionamento", per  le  spese  relative  al  fitto  di  locali  dei
pertinenti  centri di responsabilita' delle Amministrazioni medesime,
alla unita' previsionale di base "Edilizia di servizio" di pertinenza
del centro di responsabilita' "Territorio" dello stato di  previsione
del  Ministero  delle  finanze,  per  l'acquisto  di  immobili, anche
attraverso la locazione finanziaria.
  17. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni di bilancio  occorrenti  per  l'applicazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  18. Per il 1999, le unita'  previsionali  di  base  e  le  funzioni
obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n.
2 alla presente legge.
 
          Note all'art. 23:
            -  Il  testo  del quinto e del settimo comma dell'art. 20
          della gia' citata legge n. 468/1978 (per il titolo si  veda
          nelle note all'art.  3) e', rispettivamente, il seguente:
            "Per  le  spese  correnti  possono essere assunti impegni
          estesi a carico  dell'esercizio  successivo  ove  cio'  sia
          indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi.
          Quando  si  tratti  di  spese  per  affitti  o   di   altre
          continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
          piu'   esercizi,   a   norma   della   consuetudine,  o  se
          l'amministrazione  ne  riconosca   la   necessita'   o   la
          convenienza".
            "Non  possono  essere  assunti, se non previo assenso del
          Ministro del tesoro, impegni per spese  correnti  a  carico
          degli  esercizi  successivi  a  quello  in corso finche' il
          bilancio di previsione  dell'esercizio  in  corso  non  sia
          stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
          spese  continuative  di  carattere  analogo.  L'assenso del
          Ministro del tesoro puo' anche essere dato  preventivamente
          per  somme  determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
          mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti".
            - Il testo dell'ultimo comma dell'art.  126  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616
          (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della  legge  22
          luglio 1975, n. 382), e' il seguente:
            "Tra  i  capitoli soppressi ai sensi del precedente primo
          comma sono compresi quelli relativi a  fondi  destinati  ad
          essere  ripartiti  fra le regioni per le finalita' previste
          dalle leggi che li hanno istituiti,  con  esclusione  delle
          quote  ditali  fondi  da  attribuire alle regioni a statuto
          speciale".
            - Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria), e' il seguente:
            "Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). - Le
          amministrazioni   statali   e   gli   enti   pubblici   non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  su  giornali
          quotidiani  e periodici una quota non inferiore al settanta
          per cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste  in
          bilancio.  Tali  spese  devono  essere iscritte in apposito
          capitolo di bilancio.
            Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al  comma
          precedente  nessuna  commissione  e'  dovuta  alla  impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o periodica.
            La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  impartisce,
          dandone  comunicazione al Garante, le direttive generali di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione  della pubblicita', delle informazioni e delle
          campagne promozionali avvenga senza discriminazioni  e  con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
            La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri indica criteri
          per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
          e  sulla  loro  applicazione,  nonche'  sui   servizi,   le
          strutture  e  il  loro  uso, curando che la ripartizione di
          detta pubblicita' tenga conto delle testate  che  per  loro
          natura  raggiungono  le utenze specificamente interessate a
          dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del  mondo
          del  lavoro.  Le  amministrazioni statali, le regioni e gli
          enti  locali,  e  gli  enti  pubblici,  economici   e   non
          economici,  sono  tenuti  a  dare  comunicazione,  anche se
          negativa,  al  garante,  delle   erogazioni   pubblicitarie
          effettuate   nel   corso   di   un  esercizio  finanziario,
          depositando   un   riepilogo   analitico.    Sono    esenti
          dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno
          di 40.000 abitanti.
            Le  amministrazioni  e  gli enti pubblici di cui al primo
          comma non possono  destinare  finanziamenti  o  contributi,
          sotto  qualsiasi  forma, ai giornali quotidiani o periodici
          al di fuori di  quelli  deliberati  a  norma  del  presente
          articolo".
            - La legge 26 febbraio 1992, n. 212 reca: "Collaborazione
          con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale".
            -  Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109 (Legge quadro in materia di  lavori  pubblici),  e'  il
          seguente:
            "Art.  18  (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
          L'1 per cento del costo preventivato di un'opera  o  di  un
          lavoro  ovvero  il 50 per cento della tariffa professionale
          relativa   a   un   atto   di   pianificazione    generale,
          particolareggiata   o   esecutiva   sono   destinati   alla
          costituzione di  un  fondo  interno  da  ripartire  tra  il
          personale   degli   uffici   tecnici   dell'amministrazione
          aggiudicatrice  o  titolare  dell'atto  di  pianificazione,
          qualora  essi  abbiano  redatto direttamente i progetti o i
          piani,  il  coordinatore  unico  di  cui  all'art.  7,   il
          responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
            1-bis.  Il fondo di cui al comma 1, e' ripartito per ogni
          singola opera o atto di pianificazione, sulla  base  di  un
          regolamento  dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare
          dell'atto di pianificazione.
            2. Le somme occorrenti ai fini di cui al  comma  1,  sono
          prelevate  sulle quote degli stanziamenti annuali riservate
          a spese di progettazione ai sensi dell'art. 16, comma 7, ed
          assegnate ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
          della   spesa   o  ad  apposita  voce  del  bilancio  delle
          amministrazioni aggiudicatrici.
            2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei  capitoli
          delle  categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato, le
          amministrazioni competenti destinano una quota  complessiva
          non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
          stessi  alle  spese  necessarie  alla  stesura dei progetti
          preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed  esecutivi,
          incluse   indagini  geologiche  e  geognostiche,  studi  di
          impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli  studi  per
          il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed
          adeguamento  alla  normativa sopravvenuta dei progetti gia'
          esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il  perdurare
          dell'interesse   pubblico  alla  realizzazione  dell'opera.
          Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e
          le  province  autonome,  qualora  non   vi   abbiano   gia'
          provveduto,  nonche'  i  comuni  e  le  province  e  i loro
          consorzi. Per le opere finanziate dai  comuni,  province  e
          loro  consorzi  e  dalle  regioni  attraverso il ricorso al
          credito, l'istituto mutuante e'  autorizzato  a  finanziare
          anche   quote  relative  alle  spese  di  cui  al  presente
          articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario".
            -  Il  testo  dell'art.  45  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n.  421),  e'  il
          seguente:
            "Art.  45  (Contratti collettivi). - 1. La contrattazione
          collettiva e' nazionale e decentrata.  Essa  si  svolge  su
          tutte  le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro, con
          esclusione di quelle  riservate  alla  legge  e  agli  atti
          normativi  e  amministrativi  secondo il disposto dell'art.
          2, comma 1, lettera c), della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421.
            2.  I  contratti  collettivi nazionali sono stipulati per
          comparti  della   pubblica   amministrazione   comprendenti
          settori omogenei o affini.
            3.   I   comparti   sono  determinati  e  possono  essere
          modificati, sulla base di accordi stipulati  tra  l'agenzia
          di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
          e  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
          sul  piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio    dei    Ministri,    previa   intesa   con   le
          amministrazioni regionali, espressa  dalla  Conferenza  dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento e Bolzano, per gli aspetti di  interesse  regionale.
          Fino  a  quando  non  sia  stata  costituita  l'agenzia, in
          rappresentanza della parte pubblica provvede il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
            4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata
          al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela
          dei  dipendenti  e l'interesse degli utenti. Essa si svolge
          sulle  materie  e  nei  limiti  stabiliti   dai   contratti
          collettivi nazionali.
            5.  Mediante  contratti  collettivi quadro possono essere
          disciplinate, in modo uniforme per tutti i  comparti  e  le
          aree  di contrattazione collettiva, la durata dei contratti
          collettivi e specifiche materie.
            6.  I  contratti   collettivi   quadro   sono   stipulati
          dall'agenzia  di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
          per la parte sindacale, dalle  confederazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
            7.  I  contratti  collettivi  nazionali  di comparto sono
          stipulati dall'agenzia di cui  all'art.  50  per  la  parte
          pubblica,  e,  per la parte sindacale, dalle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche'
          dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale nell'ambito del comparto.
            8.  I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
          la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
          del potere di rappresentanza delle singole  amministrazioni
          o  da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti
          dei titolari degli uffici  interessati,  e,  per  la  parte
          sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
          definite   dalla   contrattazione  collettiva  nazionale  e
          nell'ambito della provincia autonoma  di  Bolzano  e  della
          regione  Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   provinciale   e
          regionale  rispettivamente  ai  sensi  dell'art.    9,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978,  n.
          58, e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
            9.  Le  amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi
          assunti con i  contratti  collettivi  di  cui  al  presente
          articolo.  Esse  vi  adempiono  nelle  forme  previste  dai
          rispettivi ordinamenti".
            - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12  maggio
          1995,  n.  195 (Attuazione dell'art. 2, della legge 6 marzo
          1992, n. 216, in materia di procedure  per  disciplinare  i
          contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
          di polizia e delle Forze armate), e' il seguente:
            "Art.  2  (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
             A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica composta dal Ministro per  la  funzione  pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e  delle
          risorse    agricole,   alimentari   e   forestali   o   dai
          Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da  una
          delegazione  sindacale  composta  dai  rappresentanti delle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  del personale della Polizia di Stato, del
          Corpo della polizia penitenziaria  e  del  Corpo  forestale
          dello  Stato  individuate  con  decreto del Ministro per la
          funzione pubblica in conformita' alle disposizioni  vigenti
          per  il  pubblico  impiego in materia di accertamento della
          maggiore rappresentativita' sindacale;
             B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri  indicati  nella lettera A), o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
            2. Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro  della  difesa  il  Capo  di  Stato maggiore della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
            3.  Le  delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti  di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate".
            - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
          (Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli atti normativi comunitari),
          e' il seguente:
            "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'   istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9,
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1, si avvale  di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  "Ministero  del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
             a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
          3 ottobre 1977, n. 863, che  viene  soppresso  a  decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1;
             b)  le  somme  erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
             c) le somme da individuare annualmente in sede di  legge
          finanziaria,  sulla  base  delle  indicazioni  del comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),  nell'ambito  delle
          autorizzazioni  di  spesa  recate  da disposizioni di legge
          aventi le stesse finalita' di quelle previste  dalle  norme
          comunitarie da attuare;
             d)  le  somme  annualmente  determinate  con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7.
            3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi  di  cui  all'art.  2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre1975, n. 748".
            -  Il  testo  del  comma  11  dell'art.  2 della legge 28
          dicembre 1995, n. 550 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 1996), e' il seguente:
            "11. Le somme di  cui  ai  commi  9  e  10  del  presente
          articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
          all'art.  11,  comma  3,  lettera  h), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, come sostituito dall'art.  5, della legge  23
          agosto  1988,  n. 362. Le somme anzidette sono comprensive,
          per  il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato
          l'orario di servizio e di lavoro di cui all'art. 22,  della
          legge   23  dicembre  1994,  n.  724,  su  cinque  giornate
          lavorative e che non  dispongono  di  servizi  di  mensa  o
          sostitutivi,  della  spesa  per  la  concessione  dei buoni
          pasto.  A  tal   fine   per   il   personale   soggetto   a
          contrattazione  si  provvede  ai  sensi  delle disposizioni
          contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  per  il   personale   non   soggetto   a
          contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, di concerto con il Ministro del tesoro".
            - Il testo del capo I della gia' citata legge n. 59/1997,
          e' il seguente:  "Capo I
            Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          31 marzo 1998, uno  o  piu'  decreti  legislativi  volti  a
          conferire  alle  regioni e agli enti locali, ai sensi degli
          articoli 5,  118  e  128  della  Costituzione,  funzioni  e
          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei  principi e dei
          criteri direttivi contenuti nella presente legge.  Ai  fini
          della  presente  legge,  per  ''conferimento''  si  intende
          trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e  compiti
          e  per  ''enti locali'' si intendono le province, i comuni,
          le comunita' montane e gli altri enti locali.
            2. Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui
          all'art. 4, comma 3,  lettera  a),  della  presente  legge,
          anche  ai  sensi dell'art. 3, della legge 8 giugno 1990, n.
          142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi  relativi
          alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
          delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni  e  i
          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi
          territori  in  atto  esercitati  da  qualunque   organo   o
          amministrazione  dello Stato, centrali o periferici, ovvero
          tramite enti o altri soggetti pubblici.
            3. Sono esclusi dall'applicazione dei  commi  1  e  2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
             a)   affari   esteri   e   commercio   estero,   nonche'
          cooperazione  internazionale   e   attivita'   promozionale
          all'estero di rilievo nazionale;
             b)  difesa,  forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
          materiale strategico;
             c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
             d) tutela dei beni culturali e  del  patrimonio  storico
          artistico;
             e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
             f)   cittadinanza,   immigrazione,   rifugiati  e  asilo
          politico, estradizione;
             g)  consultazioni  elettorali,   elettorato   attivo   e
          passivo,  propaganda elettorale, consultazioni referendarie
          escluse quelle regionali;
             h)  moneta,  perequazione  delle  risorse   finanziarie,
          sistema valutario e banche;
             i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
          internazionale;
             l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
             m) amministrazione della giustizia;
             n) poste e telecomunicazioni;
             o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee
          e strutturali;
             p) ricerca scientifica;
             q)  istruzione  universitaria,  ordinamenti  scolastici,
          programmi     scolastici,      organizzazione      generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
             r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
             r-bis)   trasporti  aerei,  marittimi  e  ferroviari  di
          interesse  nazionale.
            4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi  1  e
          2:
             a)  i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
             b)   i    compiti    strettamente    preordinati    alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi   reti   infrastrutturali  dichiarate  di  interesse
          nazionale con legge statale ovvero, previa  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          i  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1; in mancanza
          dell'intesa, il Consiglio  dei  ministri  delibera  in  via
          definitiva  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
          ministri;
             c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema  di
          protezione  civile,  per la difesa del suolo, per la tutela
          dell'ambiente  e  della  salute,  per  gli  indirizzi,   le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca,  la produzione, il trasporto e la distribuzione di
          energia; gli schemi di decreti legislativi, ai  fini  della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti previa intesa con la Conferenza permanente  per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il  Consiglio
          dei  ministri  delibera  motivatamente in via definitiva su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
             d)  i  compiti  esercitati  localmente  in   regime   di
          autonomia  funzionale dalle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
             e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea  e
          i  compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
          nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
          europea e dagli accordi internazionali.
            5. Resta  ferma  la  disciplina  concernente  il  sistema
          statistico  nazionale,  anche  ai  fini  del rispetto degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internazionali.
            6.   La   promozione   dello   sviluppo   economico,   la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo
          Stato, le regioni, le province, i comuni e gli  altri  enti
          locali  assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
          nel rispetto dei diritti  fondamentali  dell'uomo  e  delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente".