Art. 24.
                       (Bilancio pluriennale)
  1. Resta approvato, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  4
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni e
integrazioni, il bilancio pluriennale dello  Stato  e  delle  aziende
autonome  per  il  triennio  1999-2001,  nelle risultanze di cui alle
tabelle allegate alla presente legge.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'ALEMA, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CIAMPI,  Ministro  del  tesoro, del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
 
          Note all'art. 24:
            -  Il  testo  dell'art.  4  della  gia'  citata  legge n.
          468/1978 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3),  e'
          il seguente:
            "Art.   4   (Bilancio  pluriennale).  -  1.  Il  bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza  dal  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
          Ministro del bilancio e della programmazione economica,  in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento di programmazione economico-finanziaria, e  copre
          un   periodo   non   inferiore  a  tre  anni.  Il  bilancio
          pluriennale espone separatamente:
             a) l'andamento delle entrate e delle spese in base  alla
          legislazione  vigente  (bilancio pluriennale a legislazione
          vigente);
             b) le previsioni sull'andamento delle  entrate  e  delle
          spese   tenendo   conto   degli  effetti  degli  interventi
          programmati  nel  documento  di  programmazione  economico-
          finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
            2.   Il   bilancio  pluriennale  e'  redatto  per  unita'
          previsionali  di  entrata  e  di  spesa;   nell'ambito   di
          quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
          di  conto  capitale  verso  i  principali  settori di spesa
          decentrata.   Il   bilancio   pluriennale   non    comporta
          autorizzazione  a  riscuotere  le  entrate e ad eseguire le
          spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
            3. Nelle note preliminari che  illustrano  le  previsioni
          complessive  del  bilancio pluriennale, devono essere moti-
          vate  le  eventuali  variazioni  rispetto  alle  previsioni
          contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le
          variazioni    derivanti    dagli    andamenti   tendenziali
          dell'economia   e   quelle   derivanti   dagli   interventi
          programmatici.
            4.  Il  bilancio  pluriennale  e'  approvato con apposito
          articolo del disegno di  legge  di  bilancio.  La  versione
          prevista alla lettera a), del comma 1, e' integrata con gli
          effetti   della   legge  finanziaria  e  dei  provvedimenti
          collegati alla manovra di  finanza  pubblica  eventualmente
          gia' approvati".