Art. 3.
           (Stato di previsione del Ministero del tesoro,
                 del bilancio e della programmazione
                 economica e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1999, in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 3).
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a ripartire, con  propri  decreti,  fra  gli
stati  di  previsione  delle varie Amministrazioni statali i seguenti
specifici  fondi  da  ripartire   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  1999:   Fondo da
ripartire   per   fronteggiare   spese   derivanti   da   eccezionali
inderogabili   esigenze   di   servizio,   Fondo   da  ripartire  per
l'attuazione dei contratti delle  Amministrazioni  statali  anche  ad
ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni
pasto,  Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e
per le polizze assicurative degli incaricati della  progettazione  di
opere  pubbliche,  Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno
per il nucleo familiare e Fondo da ripartire per oneri del  personale
gia'  dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle
amministrazioni  pubbliche  ed  in  enti  pubblici   non   economici,
iscritti,   per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per
il funzionamento dei programmi  di  infrastrutture  da  eseguire  nel
quadro  degli  accordi  di  comune  difesa iscritto, per competenza e
cassa, nell'ambito delle  unita'  previsionali  di  base  "Accordi  e
organismi   internazionali"   (interventi);   Fondo   occorrente  per
l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni  a  statuto
speciale  iscritto,  per  competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a  statuto
speciale"  (interventi);  Fondo  da  ripartire in favore dei militari
infortunati o caduti durante  il  periodo  di  servizio  e  dei  loro
superstiti  e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la
cessione incentivata di impresa iscritti,  per  competenza  e  cassa,
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base "Interventi diversi"
(interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui
all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  iscritto,  per
competenza  e  cassa,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base
"Difesa del suolo" (investimenti); Fondo da  ripartire  in  relazione
alle  intese  istituzionali  di  programma iscritto, per competenza e
cassa,  nell'ambito  dell'unita'   previsionale   di   base   "Intese
istituzionali di programma" (investimenti); Fondo da ripartire per le
occorrenze relative al territorio di Trieste iscritto, per competenza
e  cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per gli
interventi nel territorio  di  Trieste"  (investimenti)  e  Fondo  da
ripartire  per  l'attuazione  delle  iniziative e degli interventi di
collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritto, per
competenza  e  cassa,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base
"Accordi ed organismi internazionali" (investimenti). Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e',  altresi',
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  ai  bilanci delle
aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al
presente comma.
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  sentiti  i  Ministri  dei trasporti e della navigazione e
della difesa, e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento  alle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno  finanziario  1999,
dello  specifico  stanziamento  iscritto,  per  competenza  e  cassa,
nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Ente  nazionale  di
assistenza   al  volo"  (interventi)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita' "Tesoro", dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  in  relazione
all'effettivo  fabbisogno  dipendente  dal trasferimento dal predetto
Ministero della difesa all'"Ente nazionale di  assistenza  al  volo",
delle  funzioni  previste  dagli  articoli  3  e  4  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
  4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 45.210 miliardi.
  5. Il limite degli impegni assumibili dalla  Sezione  speciale  per
l'assicurazione  del  credito all'esportazione (SACE) per la garanzia
di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo  17,  lettera
a),  della  legge  24  maggio  1977,  n.  227, e' fissato, per l'anno
finanziario 1999; in lire 18.000 miliardi.
  6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta  SACE  per  la
garanzia   di   durata   superiore   ai  ventiquattro  mesi,  di  cui
all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24  maggio  1977,
n.   227,   e   successive  modificazioni,  e'  fissato,  per  l'anno
finanziario 1999, in lire 12.000 miliardi.
  7. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento  delle  somme  occorrenti  per  l'effettuazione   delle
elezioni  politiche,  amministrative  e  del Parlamento europeo e per
l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base  "Spese
elettorali"    (oneri   comuni)   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita' "Ragioneria generale dello  Stato",  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle  competenti
unita'  previsionali  di  base degli stati di previsione del medesimo
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dei Ministeri delle finanze, di  grazia  e  giustizia,  degli  affari
esteri   e   dell'interno   per   lo  stesso  anno  finanziario,  per
l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i  seggi
elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi
per     lavoro    straordinario,    a    compensi    agli    estranei
all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'  e  competenze
varie  alle  Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di
polizia, a rimborsi per facilitazioni di  viaggio  agli  elettori,  a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di
carta  e  stampa  di  schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze  derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento  ad  altre  unita'  previsionali di I se dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  1999 delle somme
iscritte,  per  competenza  e   cassa,   nell'ambito   della   unita'
previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico"
(oneri  del  debito   pubblico)   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
  9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,  9  e  9"bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva"  (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica sono  stabiliti,  rispettivamente,  in  lire
2.500  miliardi,  lire 1.200 miliardi, lire 700 miliardi e lire 4.500
miliardi.
  10. Per gli effetti di cui all'articolo  7  della  legge  5  agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco  n.  1,  annesso
allo  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
  11. Con decreti del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  da  emanare  in applicazione del disposto
dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5  agosto  1978,
n.  468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle
unita'  previsionali  di   base   di   pertinenza   dei   centri   di
responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte,
rispettivamente,  negli  elenchi  nn.  2  e  3, annessi allo stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica.
  12.  Le  spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 9 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,  sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica.
  13.  Gli  importi  di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di
consumo su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita'  di
accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dogane  e imposte indirette" dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente  la  spesa  per   contributi   da   corrispondere
all'Unione   europea  in  applicazione  del  regime.  delle  "risorse
proprie" (decisione del Consiglio  delle  Comunita'  europee  del  21
aprile  1970)  nonche'  per  importi  di  compensazione monetaria, e'
imputata  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base   "Risorse
proprie  Unione  europea"  (interventi)  di  pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  per e''anno finanziario 1999, sul conto di
tesoreria  denominato:    "Ministero  del  tesoro  -  FEOGA,  Sezione
garanzia".
  14.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 1998 sono riferiti alla competenza dell'anno 1999
ai fini della correlativa spesa da imputare  nell'ambito  dell'unita'
previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione
europea" (interventi) di pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo  3  aprile  1993, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, della
legge 30 giugno 1998, n. 208, il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad effettuare, con
propri decreti, le variazioni di  bilancio  in  termini  di  residui,
competenza  e  cassa,  per  la  ripartizione  tra  le Amministrazioni
competenti dei fondi iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Aree depresse", (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999.
  16.   Le   somme   di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato>,  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1999, relative ai seguenti fondi da  ripartire
non  utilizzate  al  termine dell'esercizio sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire  per  l'attivazione  dei  contratti,  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Personale" (oneri comuni); Fondo
occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle  regioni
a  statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  "Fondo  attuazione  ordinamento  regioni  a  statuto  speciale"
(interventi);  Fondo  da  ripartire  per  l'attuazione della legge 11
febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unita'  previsionale
di  base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le
aree  depresse,  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base  "Aree
depresse"  (investimenti).    Il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato  a  ripartire,  tra  le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  Amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate  nel  conto  dei
residui dei predetti Fondi.
  17.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985,  n.  222,  l'utilizzazione   dello   stanziamento   dell'unita'
previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello
Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno  1999   e'
stabilita  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni di bilancio.
  18.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione  all'unita'  previsionale di base "Interventi diversi"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
finanziario   1999,  delle  somme  affluite  all'entrata  per  essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24  della  legge
11  febbraio  1992,  n.  157.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione   economica   e',   altresi',   autorizzato   a
provvedere,  con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo
in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
  19. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione  all'unita'  previsionale  di   base   "Acquedotti   e
fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per  l'anno  finanziario  1999  delle  somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il  fondo  di
cui  all'articolo  18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del  medesimo  articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
  20.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione  all'unita'  previsionale di base "Ammortamento titoli
di Stato", (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per l'anno finanziario
1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.
  21.  Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione  economica  e'  autorizzato  a  provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di  base  "Fondo
sanitario   nazionale"  (interventi)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  1999  delle  somme
versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
  22. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica   e'   autorizzato   ad   effettuare   il  riparto  tra  le
Amministrazioni  interessate,   nonche'   le   eventuali   successive
variazioni,  dello  specifico  stanziamento  concernente  la somma da
ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali  per  sopperire
ai   minori   finanzimenti   decisi   dalla  Banca  europea  per  gli
investimenti  relativamente  ai progetti immediatamente eseguibili di
cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,  iscritto  in
termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Progetti  immediatamente  eseguibili",  (investimenti)  di
pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e  di
coesione"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e' autorizzato  ad  effettuare,  con  propri
decreti,  le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza
e  cassa,  conseguenti  alla  ripartizione  tra  le  Arnministrazioni
interessate  del  fondo  iscritto  nell'unita'  previsionale  di base
"Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  in  relazione  alle  disposizioni  di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
 
          Note all'art. 3:
            - Il testo dell'art. 31 della legge 18  maggio  1989,  n.
          183  (Norme  per  il  riassetto  organizzativo e funzionale
          della difesa del suolo), e' il seguente:
            "Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici).  -  Entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, sono costituite le Autorita'  dei  bacini  di
          rilievo  nazionale,  che  elaborano  e  adottano uno schema
          previsionale e  programmatico  ai  fini  della  definizione
          delle  linee  fondamentali  dell'assetto del territorio con
          riferimento alla difesa del suolo e  della  predisposizione
          dei  piani  di  bacino,  sulla  base  dei necessari atti di
          indirizzo e coordinamento.
            2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
             a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari  per
          la   costituzione   delle  strutture  tecnico-operative  di
          bacino;
             b) i fabbisogni  cartografici  e  tecnici  e  gli  studi
          preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
             c)  gli  interventi piu' urgenti per la salvaguardia del
          suolo, del  territorio  e  degli  abitati  e  la  razionale
          utilizzazione  delle  acque, ai sensi della presente legge,
          dando   priorita'   in   base    ai    criteri    integrati
          dell'incolumita'  delle  popolazioni e del danno incombente
          nonche' dell'organica sistemazione;
             d) le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione
          degli interventi;
             e) i fabbisogni finanziari.
            3. Agli stessi fini del comma 1, le  regioni,  delimitati
          provvisoriamente,  ove  necessario, gli ambiti territoriali
          adottano,  ove   occorra,   d'intesa,   schemi   con   pari
          indicazioni per i restanti bacini.
            4.  Gli  schemi  sono  trasmessi  entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  al
          Comitato  dei  Ministri  di  cui all'art. 4 che, sentito il
          Comitato nazionale per la  difesa  del  suolo,  propone  al
          Consiglio   dei   Ministri   la   ripartizione   dei  fondi
          disponibili per il  triennio  1989-1991,  da  adottare  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
            5.  Per  l'attuazione  degli  schemi  di  cui al presente
          articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di
          cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po,  dell'Arno,
          dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
            6.  Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e
          dell'asta media del fiume Arno  e'  concesso  alla  regione
          Toscana,  a valere sulla quota riservata di cui al comma 5,
          un contributo straordinario, immediatamente  erogabile,  di
          lire 120 miliardi".
            -  Il  testo  degli  articoli  3  e  4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  marzo   1981,   n.   145
          (Ordinamento  dell'Azienda  autonoma  di assistenza al volo
          per il traffico aereo generale),  e',  rispettivamente,  il
          seguente:
           "Art 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede:
             a)  alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del
          traffico   aereo    generale,    delle    telecomunicazioni
          aeronautiche,  delle informazioni aeronautiche, dei servizi
          meteorologici   aeroportuali,   e   i   relativi    servizi
          amministrativi,  tecnici e di supporto, nonche' dei servizi
          del traffico aereo inerenti ai movimenti  degli  aeromobili
          sulle aree di manovra;
             b)   al   potenziamento,   all'ammodernamento   ed  alla
          costruzione di impianti ed apparati di assistenza  radio  o
          visuale,   alla   loro   installazione   ivi   comprese  le
          acquisizioni  di  terreno  e  le  opere  demaniali  e  alla
          manutenzione anche in relazione:
              allo sviluppo del traffico aereo;
              al progresso tecnologico;
              alle   modificazioni   delle  norme  internazionali  in
          materia di assistenza al volo;
             c)  alla  ricerca  ed  alla  promozione  di   studi   ed
          esperienze   di   carattere   tecnico-scientifico  inerenti
          l'assistenza al volo;
             d) al collegamento con altre  amministrazioni  pubbliche
          al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie
          riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;
             e)  ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali
          del settore;
             f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano
          nel settore;
             g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici
          delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento,
          alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione
          ed alla riscossione del provento di cui  all'art.  1  della
          legge 11 luglio 1977, n. 411;
             h)  al  reclutamento  e,  direttamente o indirettamente,
          alla  formazione  ed  all'addestramento  del  personale  da
          impiegare  per  l'espletamento dei servizi di assistenza al
          volo, al rilascio delle relative  licenze  ed  abilitazioni
          nonche'  al movimento del personale secondo le esigenze dei
          servizi  di  assistenza   al   volo;   restano   ferme   le
          attribuzioni  del  Ministero  della  difesa  in  materia di
          licenze ed abilitazioni del personale militare  sempre  che
          le   stesse   non  siano  in  contrasto  con  la  normativa
          internazionale;
             i) all'amministrazione in  generale  ed  alle  procedure
          amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;
             l)  ai  controlli,  a terra e in volo, sulla rispondenza
          agli  standards  delle  radio  assistenze  e  degli   aiuti
          luminosi per l'atterraggio;
             m)    alla   pianificazione   ed   alla   programmazione
          dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione
          della  costruzione  di  nuovi  aeroporti  civili  o   della
          ristrutturazione  di quelli esistenti, i requisiti tecnico-
          operativi relativi all'assistenza al volo;
             n) agli accertamenti  delle  infrazioni  alla  normativa
          sull'assistenza al volo;
             o)  alla  imposizione  delle  servitu' necessarie per il
          funzionamento degli impianti;
             p) al rilievo, alla compilazione ed  alla  pubblicazione
          delle   carte   ostacoli   aeroportuali  nei  limiti  degli
          aeroporti di propria competenza;
             q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui
          alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980,  n.
          242,  di  tutti  gli  affari  che  comunque  la riguardano,
          nonche' di quelli relativi ad altri  servizi  eventualmente
          trasferiti all'Azienda;
             r)  all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei
          servizi di competenza.
            L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare  a  societa'
          ed   enti,  operanti  anche  all'estero,  aventi  per  fini
          l'esercizio  di  attivita'  complementari,   accessorie   o
          comunque  connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di
          partecipare a societa' ed enti  operanti  anche  all'estero
          aventi  per  fini  la  fornitura  a  terzi di consulenza ed
          assistenza  tecnica,  di  studio,  di   progettazione,   di
          costruzione   o   di  gestione  temporanea  nelle  fasi  di
          avviamento di enti del servizio di controllo  del  traffico
          aereo,  di  sistemi  ed impianti, di telecomunicazioni e di
          elaborazione automatica dei  dati,  di  enti  del  servizio
          meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.
            La   partecipazione  alle  societa'  o  enti  di  cui  al
          precedente comma deve essere  approvata  dal  Ministro  dei
          trasporti  e, qualora si tratti di societa' o enti operanti
          all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari
          esteri.
            Le norme con le quali  si  attribuiscono  alla  Direzione
          generale  degli  impianti  e  dei mezzi per l'assistenza al
          volo, per la  difesa  aerea  e  per  le  telecomunicazioni,
          competenze  in  materia  di  assistenza  al volo e traffico
          aereo  civile  stabilite  con  decreti del Presidente della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono  abrogate
          in quanto incompatibili con il presente decreto.
            E'  altresi  abrogato  l'art.  3,  della legge 30 gennaio
          1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che  attribuisce  ad
          altri  organismi  militari e civili competenze devolute dal
          presente decreto all'Azienda".
            "Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con riferimento
          al precedente art.  3,  punto  a),  l'Azienda  gestisce  in
          particolare:
             i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di
          controllo  del traffico aereo, nel servizio informazioni di
          volo, nel servizio consultivo e  di  allarme,  negli  spazi
          aerei  di  cui  al  precedente  art.    2 e sugli aeroporti
          civili. I predetti servizi potranno  riguardare,  ove  cio'
          sia  richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei
          di  competenza  della  citata  forza  armata  e   aeroporti
          militari;
             il servizio meteorologico aeroportuale;
             il servizio informazioni aeronautiche;
             i   servizi   fisso  e  mobile  delle  telecomunicazioni
          aeronautiche, il servizio di radionavigazione e  di  quello
          di radiodiffusione".
            - Il testo delle lettere a) e b) dell'art. 17 della legge
          24  maggio  1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e
          sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di
          merci  e  servizi,  all'esecuzione  di  lavori   all'estero
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale), e', rispettivamente, il seguente:
            "Art.  17.  -  Il  limite  degli  impegni  assumibili  in
          garanzia  ai  sensi  dell'art. 3 della presente legge viene
          fissato:
             a) per le garanzie di durata sino a 24  mesi,  in  5.000
          miliardi  di  lire  quale limite con carattere rotativo che
          potra' essere modificato con la legge di  approvazione  del
          bilancio dello Stato;
             b)  per  le  garanzie  di  durata  superiore  a 24 mesi,
          annualmente, con legge di approvazione del  bilancio  dello
          Stato.  Qualora  al  termine  di  ciascun  anno finanziario
          l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti
          inferiore al limite fissato, la differenza sara' portata in
          aumento del limite fissato per l'anno successivo".
            - Il testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della  legge  5
          agosto   1978,   n.   468   (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di  bilancio),
          e', rispettivamente, il seguente:
            "Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).   - Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          ''Fondo  di  riserva per le spese obbligatorie e d'ordine''
          le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
            Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte dei conti, sono  trasferite  dal  predetto  fondo  ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
             1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa, in caso di  richiesta  da  parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza, ovvero a capitoli  di  nuova  istituzione  nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso;
             2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di  spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
            Allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente  n.  2),  da  approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio".
            "Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di  residui
          perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   e'
          istituito,   nella  parte  in  conto  capitale,  un  "Fondo
          speciale per la riassegnazione dei  residui  passivi  della
          spesa   in   conto   capitale,   eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa".
            Qualora si tratti di residui  gia'  perenti  relativi  ad
          importi  che  lo  Stato  ha assunto l'obbligo di pagare per
          contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o  di
          forniture   eseguiti,  a  richiesta  delle  amministrazioni
          competenti,  con  decreto  del  Ministro  del   tesoro   da
          registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  sono  trasferite dal
          predetto fondo - per  le  finalita'  per  le  quali  furono
          autorizzate  -  le  somme  di  volta in volta occorrenti da
          iscrivere  ai  pertinenti  capitoli  di  provenienza   onde
          integrarne  le  dotazioni  sia  di competenza che di cassa,
          ovvero a capitoli di nuova istituzione,  nel  caso  in  cui
          quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso".
            "Art.  9  (Fondo  di  riserva per le spese impreviste). -
          Nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  e'
          istituito,  nella parte corrente, un ''Fondo di riserva per
          le  spese  impreviste'',  per  provvedere  alle   eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto  2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
            Il trasferimento di somme dal predetto fondo  e  la  loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo mediante decreti del Presidente della  Repubblica  su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli  interessati.  Allo  stato  di
          previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato
          un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge
          di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo'
          esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente.
            Alla  legge di approvazione del rendiconto generale dello
          Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui  al  secondo
          comma,  con  le  indicazioni  dei  motivi per i quali si e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo".
            "Art.  9-bis  (Fondo  di riserva per le autorizzazioni di
          cassa).  - 1. Nello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro   e'   istituito   un   ''Fondo   di   riserva   per
          l'integrazione delle  autorizzazioni  di  cassa'',  il  cui
          stanziamento   e'  annualmente  determinato,  con  apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
            2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta  del
          Ministro  interessato, che ne da' contestuale comunicazione
          alle Commissioni parlamentari competenti,  sono  trasferite
          dal  Fondo  ed  iscritte in aumento delle autorizzazioni di
          cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle
          amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad
          eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi,
          ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.
          In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
          n. 20, i decreti sono trasmessi alla  Corte  dei  conti  al
          solo fine della parificazione del rendiconto generale dello
          Stato.  I  medesimi decreti di variazione sono trasmessi al
          Parlamento".
            - Il testo del primo e secondo comma dell'art.  12  della
          gia' citata legge n. 468/1978, e' il seguente:
            "Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri,
          possono  iscriversi  in  bilancio somme per restituzioni di
          tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed  imposte
          su  prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto,
          per eseguire pagamenti  relativi  al  debito  pubblico,  in
          dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
          autorizzate da leggi, per integrare le  assegnazioni  rela-
          tive   a   stipendi,   pensioni   e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente  autorizzati  e  regolati  per  legge,   per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente articolo 8, nonche' per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli articoli 10, paragrafo II, e  12,  paragrafo  II,  del
          regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
          in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
            In  corrispondenza  con  gli  accertamenti   dell'entrata
          possono,   mediante   decreti   del  Ministro  del  tesoro,
          iscriversi  in  bilancio  le  somme   occorrenti   per   la
          restituzione  di somme avute in deposito o per il pagamento
          di quote di entrata devolute ad  enti  ed  istituti,  o  di
          somme comunque riscosse per conto di terzi".
            -  La decisione del Consiglio delle Comunita' europee del
          21 aprile 1970 e' relativa alla sostituzione dei contributi
          finanziari degli Stati membri  con  risorse  proprie  delle
          Comunita'.
            -  Il  D.Lgs.  3 aprile 1993, n. 96, reca: "Trasferimento
          delle  competenze  dei  soppressi  Dipartimento   per   gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno e Agenzia per la
          promozione  dello  sviluppo  del   Mezzogiorno,   a   norma
          dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 48".
            -  Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 30 giugno
          1998, n. 208 (Attivazione delle risorse  preordinate  dalla
          legge  finanziaria  per  l'anno  1998 al fine di realizzare
          interventi nelle aree depresse.   Istituzione di  un  Fondo
          rotativo  per  il finanziamento dei programmi di promozione
          imprenditoriale nelle aree depresse), e' il seguente:
            "2.  Al  fine  di  consentire  il   completamento   degli
          interventi di cui all'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n.
          526,  realizzati  nelle  aree  depresse,  ricompresi tra le
          opere commissariate di  cui  al  comma  1,  e  al  fine  di
          riattivare  l'operativita' della legge 27 febbraio 1985, n.
          49, con particolare  riferimento  alla  promozione  e  allo
          sviluppo   di   piccole  e  medie  imprese  cooperative  di
          produzione e lavoro nelle aree depresse, e' autorizzata  la
          spesa  di  lire  2.550  milioni  per  l'anno 1999 e di lire
          73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001".
            - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, reca: "Norme per  la
          protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
          prelievo venatorio".
            - Il testo dell'art. 48 della legge 20  maggio  1985,  n.
          222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
          e  per  il  sostentamento  del  clero cattolico in servizio
          nelle diocesi), e' il seguente:
            "Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47,  secondo  comma,
          sono  utilizzate:   dallo Stato per interventi straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati,  conservazione  di  beni culturali; dalla Chiesa
          cattolica  per  esigenze  di   culto   della   popolazione,
          sostentamento  del  clero,  interventi  caritativi a favore
          della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo".
            - Il testo dell'art. 24 della citata legge  n.  157/1992,
          e' il seguente:
            "Art.  24  (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A
          decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro  e'
          istituito  un  fondo  la cui dotazione e' alimentata da una
          addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero  26,
          sottonumero  I),  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e suc-
          cessive modificazioni.
            2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31
          marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del  tesoro,
          di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura
          e delle foreste, nel seguente modo:
             a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei
          compiti  istituzionali  del  Comitato  tecnico  faunistico-
          venatorio nazionale;
             b) 1 per cento per il pagamento della quota di  adesione
          dello  Stato  italiano  al  Consiglio  internazionale della
          caccia e della conservazione della selvaggina;
             c)  95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
          riconosciute, in proporzione alla  rispettiva,  documentata
          consistenza associativa.
            3.  L'addizionale  di  cui  al  presente  articolo non e'
          computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
            4. L'attribuzione della dotazione prevista  dal  presente
          articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
          non  comporta  l'assoggettamento  delle stesse al controllo
          previsto dalla legge 21 marzo 1958, n.  259".
            - Il testo dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
          (Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche),  e'   il
          seguente:
            "Art.  18  (Canoni per le utenze di acqua pubblica). - 1.
          Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio  1994  i
          canoni  annui  relativi  alle  utenze  di  acqua  pubblica,
          previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di
          legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
          regio decreto 11  dicembre  1933,  n.  1775,  e  successive
          modificazioni,  costituiscono  il corrispettivo per gli usi
          delle acque prelevate e sono cosi stabiliti:
             a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione,  lire
          70.400,  ridotte  alla meta' se le colature ed i residui di
          acqua sono restituiti anche in falda;
             b) per ogni  ettaro,  per  irrigazione  di  terreni  con
          derivazione  non  suscettibile  di  essere  fatta  a  bocca
          tassata, lire 640;
             c) per ogni modulo di acqua  assentito  per  il  consumo
          umano, lire 3 milioni;
             d)   per   ogni   modulo   di  acqua  assentito  ad  uso
          industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo  pari
          a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
          50  per  cento  se  il  concessionario attua un riuso delle
          acque a ciclo chiuso reimpiegando  le  acque  risultanti  a
          valle  del processo produttivo o se restituisce le acque di
          scarico con  le  medesime  caratteristiche  qualitative  di
          quelle  prelevate.    Le  disposizioni  di  cui  al comma 5
          dell'art. 12 del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  si  applicano
          limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
             e)  per  ogni  modulo  di  acqua  per  la  pescicoltura,
          l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree  destinate
          a verde pubblico, lire 500.000;
             f)  per  ogni  kilowatt  di  potenza nominale concessa o
          riconosciuta, per le  concessioni  di  derivazione  ad  uso
          idroelettrico  lire  20.467.    E' abrogato l'art. 32 della
          legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
             g)  per  ogni  modulo  di  acqua  ad  uso  igienico   ed
          assimilati,  concernente  l'utilizzo dell'acqua per servizi
          igienici  e  servizi  antincendio,  ivi   compreso   quello
          relativo  ad impianti sportivi, industrie e strutture varie
          qualora la richiesta  di  concessione  riguardi  solo  tale
          utilizzo,  per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
          comunque per tutti gli usi  non  previsti  alle  precedenti
          lettere, lire 1.500.000.
            2.  Gli  importi dei canoni di cui al comma 1 non possono
          essere inferiori a lire  500.000  per  derivazioni  per  il
          consumo  umano  e  a lire 3 milioni per derivazioni per uso
          industriale.
            3. E' istituito un fondo speciale  per  il  finanziamento
          degli  interventi  relativi  al risparmio idrico e al riuso
          delle acque reflue, nonche'  alle  finalita'  di  cui  alla
          legge  18  maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
          Le  maggiori  entrate   derivanti   dall'applicazione   del
          presente   articolo   e   quelle   derivanti  da  eventuali
          maggiorazioni dei canoni rispetto a  quelli  in  atto  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
          conferite al fondo di cui al presente comma.  Le somme sono
          ripartite con le procedure di cui alla  medesima  legge  n.
          183 del 1989.
            4.  A far data dal 1 gennaio 1994 l'art. 2 della legge 16
          maggio 1970, n. 281, non si applica per le  concessioni  di
          acque  pubbliche.    A  decorrere  dalla  medesima  data le
          regioni possono istituire un'addizionale  fino  al  10  per
          cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.
            5.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          definite  le  modalita'  per  l'applicazione  del  presente
          articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo
          conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita'
          di cui alla presente legge.
            6.  E'  abrogato il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge
          15 settembre 1990, n. 261, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
            7.  Al  comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498, le parole  da:  ''Le  maggiori  risorse''  fino  a:
          ''delle sostanze disperse'' sono soppresse".
            -  Il testo della lettera b) del comma 3 dell'art. 12 del
          decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
            "3. Il Fondo sanitario nazionale, al  netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento  al  triennio successivo entro il 15 ottobre di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge  finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE, su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare  alle regioni viene determinata sulla base di un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli  uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto il
          territorio nazionale, determinati ai sensi  dell'art.    1,
          con riferimento ai seguenti elementi:
             a) (Omissis);
             b)  mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche  per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome".
            -  Il  testo  dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n.
          130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale  dello  Stato,  legge  finanziaria 1983), e' il
          seguente:
            "Art.  21.  -  In  apposito  capitolo  dello   stato   di
          previsione  della  spesa del Ministero del bilancio e della
          programmazione economica e' iscritta, per l'anno  1983,  la
          somma  di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento di
          progetti  immediatamente  eseguibili  per   interventi   di
          rilevante     interesse     economico    sul    territorio,
          nell'agricoltura,  nell'edilizia  e  nelle   infrastrutture
          nonche'  per la tutela di beni ambientali e culturali e per
          le opere di edilizia scolastica e universitaria.
            Nei venti giorni successivi alla  data  di  pubblicazione
          della  presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del
          bilancio e della programmazione economica,  determina,  con
          delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica,  i  criteri  di  riparto  tra   amministrazioni
          centrali  e regionali e tra settori di intervento nonche' i
          parametri di valutazione dei progetti.
            Entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  della
          delibera  di  cui  al  precedente comma, le amministrazioni
          interessate  presentano  per  l'approvazione  i  rispettivi
          progetti  al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta
          giorni, tenuto conto del  contributo  di  ciascun  progetto
          agli obiettivi del piano a medio termine.
            Con  la  stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
          modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della  Cassa
          depositi  e  prestiti,  per  le  procedure di finanziamento
          delle  opere  di  competenza  regionale.      In   aggiunta
          all'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  primo comma, e'
          autorizzato  il  ricorso  alla  Banca   europea   per   gli
          investimenti  (BEI), fino alla concorrenza del controvalore
          di lire 1.000 miliardi,  per  la  contrazione  di  appositi
          mutui per le finalita' del presente articolo.
            Con  la  medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE
          stabilisce, in  relazione  ai  progetti  per  i  quali  sia
          possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
          per   ciascun   progetto,   la   quota   per    la    quale
          l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
          dal secondo semestre dell'anno 1983, a  contrarre  i  mutui
          stessi.
            L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e'
          assunto   a   carico  del  bilancio  dello  Stato  mediante
          iscrizione  delle  relative  rate  di   ammortamento,   per
          capitale  ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.   La
          direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
          base di un elenco riepilogativo che,  alla  scadenza  delle
          rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
          complessivo e dei mutui cui si riferisce.  Il Ministro  del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
            Le proposte delle amministrazioni devono situare  ciascun
          progetto  nel  contesto dei rispettivi piani settoriali, se
          esistenti,   e   contenere   indicatori   quantitativi   di
          convenienza  economica  del  progetto  quali  il  saggio di
          rendimento interno e il valore attuale  netto  stimato  per
          progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del
          bilancio e della programmazione economica.
            La  riserva  del  40 per cento di cui all'art. 107, primo
          comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  viene  determinata
          sulle disponibilita' nette complessive".
            -  Il  testo  dell'art.  36 del regio decreto 18 novembre
          1923, n.  2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello  Stato),  e'
          il seguente:
            "Art.  36.  -  I  residui delle spese correnti non pagati
          entro il secondo esercizio successivo a quello  in  cui  e'
          stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
          perenti agli  effetti  amministrativi;  quelli  concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo  a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio  con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
            Le somme  stanziate  per  spese  in  conto  capitale  non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non  oltre  il  terzo
          esercizio  finanziario  successivo  alla  prima iscrizione,
          salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti  in  forza
          di  disposizioni  legislative entrate in vigore nell'ultimo
          quadrimestre dell'esercizio precedente.  In  tal  caso,  il
          periodo  di  conservazione  e' protratto di un anno. Per le
          spese in annualita' il  periodo  di  conservazione  decorre
          dall'esercizio   successivo   a  quello  di  iscrizione  in
          bilancio di ciascun limite di impegno.
            I residui delle spese in  conto  capitale,  derivanti  da
          importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o  di
          forniture  eseguiti,  non  pagati entro il quinto esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le somme eliminate possono  riprodursi  in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
            Le somme stanziate per  spese  in  conto  capitale  negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
            I  conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al 31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta  indicazione  dei  residui di cui al secondo comma
          del  presente  articolo,  sono  allegati   oltre   che   al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
            Il  conto  dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai  residui
          possa   essere   imputata  sui  fondi  della  competenza  e
          viceversa".
            - Il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102
          (Disposizioni  per  la  ricostruzione  e la rinascita della
          Valtellina  e  delle  adiacenti  zone  delle  province   di
          Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara,
          colpite  dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi
          di luglio ed agosto 1987) e' il seguente:
            "Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi  per  la  difesa
          del  suolo  e  per  la  ricostruzione  e lo sviluppo di cui
          rispettivamente agli articoli 3  e  5  nonche'  il  riparto
          delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
            2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli   enti   locali
          interessati:
             a)   individua   e   propone  all'autorita'  di  bacino,
          nell'ambito di interventi urgenti di cui  alla  lettera  c)
          dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza;
             b)   formula   proposte    all'autorita'    di    bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
             c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
            3.  Gli stralci dello schema previsionale e programmatico
          del bacino del Po di cui all'art.  3  e  il  piano  di  cui
          all'art.  5  possono essere sottoposti a revisione annuale,
          secondo  le  procedure   stabilite   in   sede   di   prima
          approvazione".