Art. 4.
              (Stato di previsione del Ministero delle
                  finanze e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle finanze, per l'anno finanziario 1999, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il
numero degli ufficiali di complemento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 1999, e' stabilito in 420.
  3. Ai fini della  ripartizione  dello  stanziamento  relativo  alla
istituzione  e  al  funzionamento  dei  centri  di  servizio previsti
dall'articolo  8  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146,  iscritto
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Funzionamento"  di
pertinenza del centro di responsabilita'  "Entrate"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato a  provvedere,  con  propri  decreti,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  al  trasferimento  di fondi dalla predetta
unita'  previsionale  di  base  ad  altre  del  medesimo   stato   di
previsione.
  4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
delle   finanze,   sono  indicate  le  spese  per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione,  di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre
1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base
"Spese  generali  di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato  di
previsione.
  5.  Per  l'anno  1999,  ai  fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  in
materia  di  riorganizzazione  degli uffici del registro, il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  su
proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  per  le  spese  di  funzionamento e di investimento
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  le
unita'  previsionali  di  base  dei  Dipartimenti delle entrate e del
territorio.
  6. Per l'anno 1999  l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento dei generi  dei  monopoli  medesimi  secondo  le  tariffe
vigenti,  nonche'  a  impegnare  e  a pagare le spese, ai termini del
regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla  legge
6  dicembre  1928,  n. 3474, in conformita' degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
 
          Note all'art. 4:
            - Il testo dell'art. 11 della legge 23  aprile  1959,  n.
          189  (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza) e' il
          seguente:
            "Art.  11.  -  I  ruoli  organici del personale del Corpo
          della guardia di  finanza  sono  stabiliti  in  conformita'
          della tabella allegata alla presente legge.
            Il   numero   degli   ufficiali  di  complemento  che  e'
          consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
          annualmente con la legge di approvazione del bilancio".
            - Il testo dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146
          (Disposizione per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato,  legge  finanziaria 1980), e' il
          seguente:
            "Art. 8. - Nell'ambito del Ministero delle  finanze  sono
          istituiti  i  centri  di servizio in numero non superiore a
          quindici.
            I centri di  servizio  ricevono  le  dichiarazioni  ed  i
          certificati  sostitutivi  presentati  ai fini delle imposte
          sul reddito; provvedono  alla  liquidazione  delle  imposte
          dovute  ed  ai  connessi  controlli,  alla  esecuzione  dei
          rimborsi  ed  alla  formazione  dei  ruoli  di   pagamento.
          Provvedono   altresi'  al  controllo  dei  versamenti  alle
          esattorie ed agli istituti  di  credito  ed  alla  gestione
          degli   archivi   delle  dichiarazioni  e  dei  certificati
          sostitutivi.
            Con decreti del Ministro delle finanze  sono  emanate  le
          disposizioni  necessarie  per  assicurare  che  i centri di
          servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano,
          inizino a funzionare entro il 31 dicembre  1980;  a  questo
          scopo  e'  autorizzata  per l'anno 1980 la spesa di lire 45
          miliardi.
            Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare  entro
          il  30  novembre  1980, sentita la commissione prevista dal
          primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n.
          825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del
          tesoro e del bilancio e  programmazione  economica,  uno  o
          piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:
             1)  definire  le  competenze  territoriali dei centri di
          servizio  avendo  riguardo  alle  dimensioni  ottimali   di
          funzionamento,   alla   densita'   dei   contribuenti   nel
          territorio ed alle infrastrutture esistenti;
             2) definire i rapporti dei  centri  di  servizio  con  i
          contribuenti  e  con gli altri uffici centrali e periferici
          dell'Amministrazione   finanziaria,    determinandone    la
          dipendenza   organica  e  funzionale  avuto  riguardo  alla
          necessita'  di   separare   le   specifiche   funzioni   di
          accertamento   dagli   altri   adempimenti   relativi  alla
          gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai  controlli
          connessi alle imposte dovute;
             3)  integrare  entro  il  limite  massimo  di cinquemila
          unita' le  dotazioni  organiche  dei  ruoli  del  personale
          dell'Amministrazione   delle   finanze  e  provvedere  alla
          copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate,
          da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere
          generale vigenti in materia di pubblici  concorsi,  nonche'
          attraverso   concorsi  speciali,  anche  per  soli  titoli,
          riservati   agli  impiegati  appartenenti  ai  ruoli  delle
          carriere  immediatamente   inferiori   dall'Amministrazione
          delle finanze.
            Se  la commissione di cui al comma precedente non esprime
          il proprio parere  nel  termine  di  quarantacinque  giorni
          dall'invio  degli  schemi  di  decreto, il Governo provvede
          egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.
            Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri  di
          servizio  dei  beni  immobili  occorrenti, e' autorizzato a
          provvedere  mediante  la  costruzione,  l'acquisto   o   la
          locazione degli stessi.
            Con  uno  o  piu' decreti del Ministro delle finanze sono
          stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili
          da adibire a centri di servizio.  La  costruzione  di  essi
          puo'  essere  data in concessione a societa' con prevalente
          partecipazione statale anche indiretta.
            Alla costruzione dei  beni  immobili,  di  cui  ai  commi
          precedenti,   sono   destinate   le  aree  appartenenti  al
          patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate  mediante
          espropriazione  per  pubblica  utilita'  o  compravendita o
          permuta, alla quale si applicano le disposizioni del  regio
          decreto-legge  10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella
          legge 17 aprile 1925, n.  473,  anche  quando  le  aree  da
          trasferire  allo  Stato  sono  di maggior valore rispetto a
          quello dei beni immobili dello Stato da  permutare  con  le
          stesse.
            Le  opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai
          commi precedenti, sono  dichiarate  di  pubblica  utilita',
          urgenti   ed  indifferibili  e,  fino  alla  loro  completa
          esecuzione, si applicano  le  disposizioni  della  legge  3
          gennaio 1978, n. 1.
            Il  Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato a stipulare
          contratti  e  convenzioni  al  fine  di  realizzare,  anche
          mediante  affidamento ad una o piu' societa' con prevalente
          partecipazione statale anche indiretta,  la  costruzione  o
          l'adattamento  delle  strutture  immobiliari  dei centri di
          servizio, l'acquisizione e la istallazione  delle  relative
          macchine  elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed
          attrezzature,  comprese  quelle   per   la   sicurezza,   e
          l'acquisizione   dei  mezzi  tecnici,  arredi,  altri  beni
          nonche' di servizi, anche per l'acquisizione  dei  dati  su
          supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo
          degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita'
          dei centri.
            Per   l'attuazione   di   quanto  previsto  dal  presente
          articolo, il Ministro delle finanze puo'  stipulare  una  o
          piu'  convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa'
          specializzata, a prevalente  partecipazione  statale  anche
          indiretta,   secondo  i  criteri  ed  in  conformita'  agli
          obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e  sotto
          la  direzione  e la vigilanza degli organi competenti della
          stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle proce-
          dure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione
          dei relativi programmi elaborativi. Parimenti  puo'  essere
          affidata  la gestione operativa dei reparti di elaborazione
          dati dei centri di servizio per il  tempo  occorrente  alla
          completa  funzionalita' di detti reparti. I dipendenti ed i
          collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria
          comunque addetti ai compiti di cui al presente  comma  sono
          tenuti  a  mantenere  il  segreto  di ufficio.   In caso di
          violazione di tale  dovere  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art. 326 del codice penale.
            I  contratti di locazione di immobili ed i contratti e le
          convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e
          le relative spese sono fatte anche  in  deroga  alle  norme
          sulla  contabilita'  dello Stato ed all'art. 14 della legge
          28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio".
            - Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 1 dicembre
          1986, n. 831  (Disposizioni  per  la  realizzazione  di  un
          programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze op-
          erative  delle  infrastrutture  del  Corpo della guardia di
          finanza), e' il seguente:
            "4.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero   delle
          finanze,  rubrica  6,  Corpo  della  guardia di finanza, e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio".
           - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
          (Semplificazione  in  materia  di  versamenti  unitari  per
          tributi determinati dagli enti impositori e di  adempimenti
          connessi  agli  uffici  del  registro, a norma dell'art. 3,
          comma 134, lettere f) e g), della legge 23  dicembre  1996,
          n. 662) e' il seguente:
            "Art.  2  (Riorganizzazione degli uffici del registro). -
          1. A  decorrere  dal  1  gennaio  1999,  e'  attribuita  al
          Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la
          gestione  degli  atti  pubblici  e  delle scritture private
          autenticate traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
          beni immobili, degli atti traslativi o costitutivi di altri
          diritti reali sugli stessi beni compresa la rinuncia pura e
          semplice, dei trasferimenti coattivi, degli atti pubblici e
          delle scritture private autenticate che possono  dar  luogo
          alle  formalita'  di trascrizione, iscrizione o annotazione
          nei pubblici registri immobiliari.
            2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  agli
          atti  formati  all'estero e depositati nello Stato ai sensi
          dell'art. 106,  primo  comma,  numero  4,  della  legge  16
          febbraio   1913,   n.  89,  concernente  l'ordinamento  del
          notariato e degli archivi notarili.
            3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano  agli
          atti  societari  di cui all'articolo 4 della tariffa, parte
          prima,  allegata  al   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,
          agli  atti  giudiziari  di  cui  all'art.  8  della  stessa
          tariffa, nonche' agli atti di cui al  comma  1  aventi  per
          oggetto,  oltre  i  beni  immobili ivi indicati, anche beni
          mobili".
            - Il  regio  decreto-legge  8  dicembre  1927,  n.  2258,
          convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca norme
          concernenti:  "Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato".