Art. 5.
            (Stato di previsione del Ministero di grazia
                e giustizia e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  di  grazia  e  giustizia,  per l'anno finanziario 1999, in
conformita' dell'annesso stato di previsione Tabella n. 5).
  2. Le entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili,  per  l'anno
finanziario  1999,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di
previsione annessi a quello  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia
(Appendice n. 1).
  3.  Per  provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale  di
base  "Fondo  di riserva" dello stato di previsione della spesa degli
Archivi notarili. I prelevamenti  da  detta  unita'  previsionale  di
base,  nonche'  le  iscrizioni alle competenti unita' previsionali di
base delle somme prelevate, sono disposti con  decreti  del  Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  su
proposta del Ministro di grazia e  giustizia.  Tali  decreti  vengono
comunicati  al  Parlamento  in  allegato  al  conto  consuntivo degli
Archivi stessi.
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione delle somme versate dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano  (CONI)  all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente  alle  spese  per  le  attivita'
sportive  del  personale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati nell'ambito delle unita'  previsionali  di  base
"Mantenimento,   assistenza,   rieducazione   e  trasporto  detenuti"
(interventi)  e  "Funzionamento"  di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita' "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Giustizia minorile" dello
stato di previsione del Ministero di grazia e  giustizia  per  l'anno
finanziario 1999.