Art. 5. (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione Tabella n. 5). 2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1999, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1). 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita' previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unita' previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1999.