Art. 6.
              (Stato di previsione del Ministero degli
               affari esteri e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  1999, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario
1999, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri (Appendice n. 1).
  3.  In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica   e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
delle somme stesse alle pertinenti unita' previsionali di base  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri per l'anno
finanziario 1999 per essere utilizzate per gli  scopi  per  cui  tali
somme sono state versate.
  4.  In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto  bilancio
per l'anno finanziario 1999.
  5.  Il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe intese con il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   operazioni   in   valuta   estera   non
convertibile pari alle disponibilita' esistenti  nei  conti  correnti
valuta  Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, ai sensi dell'articolo S  della  legge  6  febbraio
1985,  n.  15,  e che risultino intrasferibili per effetto di norme o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in  lire  e'  acquisito
all'entrata  del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto,
sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri,  alle
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero medesimo per l'anno finanziario 1999,  per  l'effettuazione
di  spese  relative  a  fitto  di  locali  e  acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari,
a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.
 
          Note all'art. 6:
            - La direttiva 77/486/CEE del  Consiglio  del  25  luglio
          1977,  relativa  alla  formazione  scolastica dei figli dei
          lavoratori migranti, e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita' Europee n. 199 in data 6 agosto
          1977.
            - Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15
          (Disciplina  delle  spese  da  effettuarsi  all'estero  dal
          Ministero degli affari esteri), e' il seguente:
            "Art. 5. - Presso sedi all'estero,  da  individuarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro  del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
          Tesoro.
            A  detti  conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze  sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
          indicazione del Ministero del tesoro, altre  entrate  dello
          Stato realizzate all'estero. Per la gestione di detti fondi
          vengono   aperti  conti  correnti  presso  locali  istituti
          bancari di fiducia. Le ricevute  dei  versamenti  ai  conti
          correnti    valuta    Tesoro    delle   entrate   consolari
          costituiscono per gli agenti della  riscossione  che  hanno
          effettuato   detti  versamenti,  quietanze  liberatorie  da
          allegarsi a discarico delle rispettive contabilita'.
            I conti correnti valuta  Tesoro  sono  gestiti  sotto  la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate  dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria  centrale.  La  Direzione  generale del tesoro -
          portafoglio   dello   Stato,   compatibilmente    con    le
          disposizioni  valutarie  locali, autorizza il trasferimento
          in Italia delle  disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui
          conti  correnti  valuta Tesoro per il successivo versamento
          del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato".