Art. 7.
              (Stato di previsione del Ministero della
            pubblica istruzione e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1999, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  su  proposta  del  Ministro della pubblica istruzione, e'
autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di  residui  e
cassa,  le  somme  iscritte  nell'unita'  previsionale di base "Fondo
contratto per  il  comparto  scuola"  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Personale  e  affari  generali  ed amministrativi,>
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.