Art. 8.
           (Stato di previsione del Ministero dell'interno
                       e disposizoni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 1999, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito  dell'unita'  previsionale
di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate
extratributarie)  di  pertinenza  del   centro   di   responsabilita'
"Protezione  civile  e  servizi antincendi" dello stato di previsione
dell'entrata per  l'anno  1999  sono  riassegnate,  con  decreti  del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e
alla costruzione,  completamento  ed  adattamento  di  infrastrutture
sportive,  concernenti  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle
unita'  previsionali  di  base  "Spese  generali  di   funzionamento"
(funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza
del   centro   di   responsabilita'   "Protezione  civile  e  servizi
antincendi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno  per
l'anno finanziario 1999.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  di pertinenza del centro di
responsabilita'   "Pubblica   sicurezza"   per   le   quali   possono
effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 1999, prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre  1969,  n.
1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento".
  4.  Sono  autorizzati  l'accertamento  e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
1999, in conformita' degli stati di previsione annessi a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio
del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso
al bilancio predetto.
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  su  proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni,  in  termini
di  competenza  e  di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e
della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno  finanziario  1999,
conseguenti  alle  somme prelevate dal conto corrente infruttifero di
tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte  alle  esigenze
derivanti  dall'attuazione  degli  articoli  55  e  69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
 
          Note all'art. 8:
            - Il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre  1969,  n.
          1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dell'interno  di  un  capitolo  con  un  fondo a
          disposizione per sopperire  alle  eventuali  deficienze  di
          alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica
          sicurezza), e' il seguente:
            "Art.  1.  -  Nello  stato  di previsione della spesa del
          Ministero dell'interno e'  istituito  un  capitolo  con  un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge  di
          bilancio.
            I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente
          iscrizione  nei  capitoli  suddetti, sono fatti con decreto
          del Ministro per il tesoro da registrarsi  alla  Corte  dei
          conti.
            Per  l'anno  finanziario  1969  la dotazione del fondo e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso:
             Capitolo    1446       L. 400.000.000
                "        1452       "  300.000.000
                "        1459       "  500.000.000
                "        1469       "  300.000.000
            I  capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati
          nell'annessa tabella".
            - Per il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978,  n.
          468, si veda in nota all'art. 3.
            - Il testo degli articoli 55 e 69 della legge n. 222/1985
          (per   il   titolo   si  veda  in  nota  all'art.  3),  e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art. 55. - Il patrimonio degli ex economati dei benefici
          vacanti e dei fondi di religione di cui all'art.  18  della
          legge  27  maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del
          Fondo di beneficenza e religione nella  citta'  di  Roma  e
          delle  Aziende  speciali  di  culto, denominate Fondo clero
          veneto  -  gestione  clero  curato,  Fondo  clero   veneto,
          gestione  grande  cartella, Azienda speciale di culto della
          Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto,  e'  riunito
          dal   1   gennaio,   1987   in   patrimonio  unico  con  la
          denominazione di Fondo edifici di culto.
            Il Fondo edifici di culto succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti".
            "Art.  69.  - I patrimoni della Basilica di San Francesco
          di Paola in  Napoli,  della  cappella  di  San  Pietro  nel
          palazzo  ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo
          annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti,  con
          i relativi oneri, al Fondo edifici di culto".