IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  Comitato interministeriale  per la  programmazione economica  in
ordine all'armonizzazione  della politica economica nazionale  con le
politiche comunitarie, nonche' l'art. 5  che ha istituito il Fondo di
rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  fondi  strutturali  e,  in
particolare,  il regolamento  CEE  n. 2083/93,  concernente il  fondo
europeo di sviluppo regionale;
  Vista   la  legge   30   giugno  1998,   n.   208,  recante   norme
sull'attivazione  delle risorse  preordinate dalla  legge finanziaria
per l'anno 1998 al fine  di realizzare interventi nelle aree depresse
e  sull'istituzione di  un Fondo  rotativo per  il finanziamento  dei
programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse;
  Vista  la  propria  delibera  in  data 9  luglio  1998,  n.  70/98,
concernente "Riparto risorse di cui  all'art. 1, comma 1, della legge
30 giugno 1998, n. 208";
  Viste le decisioni della Commissione delle Comunita' europee con le
quali   sono  stati   approvati  i   programmi  operativi   regionali
"Basilicata" e "Molise",  che si integrano nel  quadro comunitario di
sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;
  Vista  la  decisione  del   Comitato  di  sorveglianza  del  quadro
comunitario di sostegno obiettivo 1 1994-1999 in data 28 aprile 1998,
con la quale e' stata approvata la riprogrammazione finanziaria delle
risorse   comunitarie   provenienti   dai  fondi   strutturali   pari
complessivamente a 743,078 Mecu;
  Considerato che in tale contesto  sono stati assegnati 50 Mecu alla
regione Basilicata e 10 Mecu alla  regione Molise, a valere sul Fesr,
quali risorse aggiuntive nell'ambito dei rispettivi POP, come risulta
dai   programmi  notificati   alla  Commissione   europea,  con   una
corrispondente quota nazionale pubblica pari rispettivamente a 42,301
Mecu,  valutati in  82,065  miliardi di  lire e  pari  a 8,896  Mecu,
valutati in 17,259 miliardi di lire;
  Considerata  la  necessita' di  ricorrere,  per  le predette  quote
nazionali pubbliche,  alle disponibilita'  del Fondo di  rotazione di
cui alla legge  n. 183/1987 per 29,797 miliardi di  lire, della legge
n. 208/1998 per  39,730 miliardi di lire e  delle regioni interessate
per 29,797  miliardi di lire,  nonche' la necessita' di  anticipare i
tempi di  adozione delle  relative decisioni  comunitarie al  fine di
accelerare l'attuazione degli interventi;
  Vista   la   propria   delibera   in   data   odierna   riguardante
"Rideterminazione  delle fonti  di  finanziamento  della delibera  n.
223/97, del 3 dicembre  1997, concernente: definizione, coordinamento
e finanziamento,  ai sensi della  legge 16  aprile 1987, n.  183, del
programma  degli   interventi  finanziari  di   competenza  regionale
cofinanziati  dal   Fesr  da  effettuarsi  negli   anni  1997-1999  e
rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1996, in
relazione all'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93";
  Vista  la nota  del  Ministero  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica - Dipartimento  delle politiche di sviluppo,
n. 5/1458/R in data 27 luglio 1998;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  dell'attuazione   delle  azioni  aggiuntive  previste
nell'ambito dei  POP Basilicata e  Molise richiamati in  premessa, in
corso  di  approvazione  in   sede  comunitaria,  e'  autorizzato  un
cofinanziamento   nazionale   pubblico,   per   l'anno   1999,   pari
complessivamente   a  99,324   miliardi   di   lire,  come   indicato
nell'allegata  tabella, che  forma  parte  integrante della  presente
delibera.  Alla relativa  copertura finanziaria  si provvede  come di
seguito specificato:
  a) 29,797  miliardi di lire,  a valere  sulle risorse del  Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987;
  b) 39,730  miliardi di  lire, a  valere sulle  risorse di  cui alla
legge  n.  208/1998,  che  devono   affluire  al  medesimo  Fondo  di
rotazione;
  c) 29,797 miliardi di lire, con disponibilita' delle regioni.
  2.  Le quote  a  carico  del predetto  Fondo  di rotazione  vengono
erogate secondo le modalita'  previste dalla normativa vigente, sulla
base di  richieste inoltrate dalle  regioni interessate ed  a seguito
delle  decisioni  di  approvazione   dei  programmi  da  parte  della
Commissione europea. Le  somme di cui alla legge  n. 208/1998 vengono
erogate nei  limiti delle risorse effettivamente  acquisite dal Fondo
medesimo.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei
piani  finanziari,  ai sensi  dell'art.  25  del regolamento  CEE  n.
2082/93, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza,
fermo restando il limite  dello stanziamento complessivo disposto con
la presente delibera.
  4.  Le regioni  adottano  tutte le  iniziative  ed i  provvedimenti
necessari per  utilizzare entro le scadenze  previste i finanziamenti
comunitari e nazionali relativi  ai programmi operativi ed effettuano
i controlli di competenza. Il  Fondo di rotazione potra' procedere ad
ulteriori,  eventuali  controlli,  avvalendosi  delle  strutture  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,   a  cura   dell'amministrazione   titolare,  al   sistema
informativo  del   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica -  Dipartimento  della Ragioneria  generale
dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 11 novembre 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 48