IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la legge  8 luglio  1986, n.  348, istitutiva  del Ministero
dell'ambiente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306: "Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente";
  Vista la legge 11 marzo 1988,  n. 67, recante: "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio annuale  e  pluriennale  dello Stato  legge
finanziaria 1988 ed in particolare l'art. 18, lettera f), che prevede
il  finanziamento di  progetti di  occupazione aggiuntiva  di giovani
disoccupati, in  ambito ambientale, presentati dalle  regioni e dagli
altri enti locali;
  Vista   la  delibera   del   Comitato   interministeriale  per   la
programmazione economica del 5 agosto 1988 con cui e' stato approvato
il "Programma annuale 1988 di  interventi urgenti per la salvaguardia
ambientale"  con le  relative  appendici A  e B  che  ne fanno  parte
integrante;
  Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150, con il quale
e' stato  approvato il finanziamento dei  progetti di cui ex  lege n.
67/1988 ed e' stata disposta  l'istituzione di una commissione d'alta
vigilanza di cui in particolare  all'art. 6 sono definite le relative
funzioni   di  vigilanza   e   controllo  sui   progetti  ammessi   a
finanziamento;
  Considerato,  tra  l'altro, che  numerosi  componenti,  tra cui  il
presidente, hanno  rassegnato le  dimissioni dal  conferito incarico,
rendendo pertanto  impossibile il funzionamento della  commissione ed
in particolare lo svolgimento delle funzioni di cui al citato decreto
ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150;
  Considerato, a  tal riguardo, che  il decreto legislativo  31 marzo
1998,  n. 112:  "Conferimento  di funzioni  e compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59"  ed in particolare gli articoli 1 e
73 prevedono  rispettivamente il  conferimento di funzioni  e compiti
amministrativi alle regioni  ed agli altri enti locali  tra cui anche
compiti  di   vigilanza  nonche',  qualora   l'intervento  ambientale
interessi  ambiti  territoriali  regionali,  il  ricorso  ad  intese,
accordi di programma o convenzioni tra le regioni, le amministrazioni
dello Stato ed altri soggetti pubblici o privati;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'   in  attuazione  del  decreto
legislativo  n.  112/1998, di  procedere  ad  una omogeneizzazione  e
semplificazione  delle   procedure  di  vigilanza  e   controllo  sui
finanziamenti  concessi  finalizzate  anche  al  trasferimento  delle
risorse  finanziarie  ai  soggetti  titolari  dei  progetti  e  degli
interventi attuativi del programma annuale 1988 di interventi urgenti
per la salvaguardia ambientale,  anche con riferimento alle procedure
previste nel  programma triennale 1994-1996 per  la tutela ambientale
approvato  dal C.I.P.E.  con deliberazione  del 21  dicembre 1993,  e
successive integrazioni e modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Verifica, controllo e vigilanza
  In attuazione di  quanto disposto dal decreto  legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ed in particolare con  gli articoli 1 e 73, le funzioni
di  controllo  verifica  e  vigilanza  sull'esecuzione  dei  progetti
attuativi  il programma  annuale 1988  di interventi  urgenti per  la
salvaguardia  ambientale   e  ammessi  a  finanzamento   con  decreto
ministeriale del  2 ottobre 1990,  n. 1150, indicato  nelle premesse,
saranno  svolte  con  decorrenza   immediata  dai  soggetti  pubblici
titolari dei singoli interventi finanziati  di cui all'allegato "A" e
secondo le modalita' e le prescrizioni di cui agli allegati "B" e "C"
dello stesso decreto n. 1150.