Art. 2.
                     Trasferimenti delle risorse
  1.  Il  Ministero dell'ambiente,  servizio  affari  generali e  del
personale, provvedera'  a trasferire,  ai soggetti  pubblici titolari
del  finanziamento,   le  quote  di  finanziamento   successive  alla
anticipazione  del 20%  dell'intero  importo di  cui  all'art. 3  del
decreto ministeriale  2 ottobre 1990, n.  1150, a seguito di  reali e
comprovati  stati  di avanzamento  degli  interventi,  sulla base  di
relazioni  trimestrali, attestanti  l'esatto  e corretto  svolgimento
delle attivita'  di esecuzione dei  progetti, che saranno  redatte ed
approvate  dagli   stessi  soggetti   pubblici,  in   conformita'  ai
rispettivi   ordinamenti,  e   da  questi   trasmesse  al   Ministero
dell'ambiente.
  2.  Il Ministero  dell'ambiente -  Servizio affari  generali e  del
personale,  entro  trenta  giorni  dalla data  di  ricevimento  della
relazione  trimestrale di  cui  al comma  precedente, provvedera'  al
trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto pubblico titolare
dell'intervento,   in  relazione   alle  spese   gia'  effettuate   e
documentate nella citata relazione.