Art. 3.
                      Varianti in corso d'opera
  Qualora nel corso della  realizzazione degli interventi si rendesse
necessario procedere  all'elaborazione di  modifiche e/o  varianti ai
progetti ammessi  a finanziamento,  i soggetti pubblici  titolari dei
progetti  provvederanno  in  via  diretta  alla  loro  valutazione  e
conseguente approvazione, sia  tecnica che amministrativofinanziaria,
da comunicarsi contestualmente al  Ministero dell'ambiente - Servizio
affari generali e del personale.