ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 tra
                    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                e la
                          REGIONE SARDEGNA
                            Premesso che:
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza,  foglio n.  75, ha  approvato il  piano di  riconversione
produttiva  delle   aree  della   regione  autonoma   della  Sardegna
interessate  dalla   crisi  mineraria,  ai  sensi   dell'art.  1  del
decreto-legge  24 aprile  1993,  n. 121,  convertito  nella legge  23
giugno  1993, n.  204, recante:  "Interventi urgenti  a sostegno  del
settore minerario";
  Le finalita' del piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed  occupazionale   nelle  aree   deIla  regione   interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  L'attuazione del  piano richiede la gestione  integrata ed unitaria
di  tutti gli  interventi previsti  dal  piano stesso,  da parte  dei
soggetti   coinvolti,  nonche'   la  disponibilita'   di  un   quadro
informativo  completo e  costantemente aggiornato  in relazione  allo
stato  di  attuazione dei  singoli  interventi,  per una  puntuale  e
corretta valutazione della loro efficacia;
  L'art. 1 della citata legge 23  giugno 1993, n. 204, prevede che il
piano, finanziato  con il  concorso di  risorse statali,  regionali e
comunitarie, venga attuato mediante  accordi di programma e contratti
di programma;
  Il piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra
il Ministero  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato  e la
regione stessa;
  In  attuazione del  piano sono  stati  gia' stipulati,  in data  28
ottobre 1996,  31 dicembre 1996 e  23 dicembre 1997, tra  il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato  e  la  regione
autonoma della  Sardegna accordi di programma  relativi ad interventi
per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai
sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato
dall'art.  3, comma  7, della  legge 30  luglio 1990,  n. 221,  e per
programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente
o  indirettamente  legati  alle  attivita'  minerarie  nella  regione
autonoma della Sardegna, ai sensi  dell'art. 1, comma 4, della citata
legge 23 giugno 1993, n. 204;
  L'art.  1, comma  4, della  citata legge  23 giugno  1993, n.  204,
prevede  che   i  programmi   di  recupero  ambientale   di  compendi
immobiliari  direttamente  o  indirettamente  legati  alle  attivita'
minerarie  debbano essere  destinati al  soddisfacimento di  esigenze
sociali, culturali e di insediamenti produttivi;
  Il  punto 2.4)  del piano  ricomprende, tra  gli interventi  per la
tutela  ambientale  da  promuovere con  l'utilizzazione  delle  somme
all'uopo stanziate  dalla legge n.  204/1993, quelli per  il recupero
ambientale  di  compendi  immobiliari direttamente  o  indirettamente
legati  alle  attivita' minerarie,  gia'  dismesse  o interessate  da
processi  di  ristrutturazione  o   di  riconversione,  destinati  al
soddisfacimento  di esigenze  sociali,  culturali  e di  insediamenti
produttivi, attraverso  progetti di  valorizzazione del  territorio e
delle sue risorse;
  Per l'esercizio finanziario 1998 sono disponibili sul capitolo 7090
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  fondi statali  per  L.  14.000.000.000 in  conto
residui;
  Con  note prot.  1005411,  prot.  1005412 e  prot.  1005413 del  21
ottobre  1998 trasmesse  rispettivamente alla  regione Toscana,  alla
regione Sardegna e  alla regione Piemonte, la  Direzione generale per
il  coordinamento   degli  incentivi   alle  imprese   del  Ministero
dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  ha stabilito  le
modalita' di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti
minimi  dei progetti  di intervento  per il  recupero ambientale  dei
predetti compendi immobiliari;
  A seguito di intese con dette  regioni, si e' ritenuto di procedere
alla  stipula  di accordi  di  programma  per la  determinazione  dei
progetti  di   recupero  ambientale  dei  compendi   immobiliari,  da
promuovere  con i  fondi statali  all'uopo disponibili  fino a  tutto
l'esercizio finanziario 1998, concordando altresi' di utilizzare, per
la determinazione  della quota parte  di fondi spettanti  alle stesse
regioni, il  metodo gia'  impiegato in occasione  del perfezionamento
dei sopra citati accordi di programma gia' stipulati;
                          Considerato che:
  Sono  pervenute  al  Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  n.  4  domande  di  contributo  per  interventi  di
recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree
della   regione    autonoma   della   Sardegna    interessate   dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  A seguito delle istruttorie  effettuate dai competenti uffici della
Direzione generale per il  coordinamento degli incentivi alle imprese
del  Ministero dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  e
sulla base dell'intesa espressa dalla regione autonoma della Sardegna
con  deliberazione n.  58/64 in  data  22 dicembre  1998, i  progetti
risultati in atto ammissibili sono i seguenti:
  a) progetto presentato dalla societa' Miniere Iglesiente S.p.a. per
il recupero  del fabbricato dell'ex impianto  elettrolitico nell'area
della  miniera  di  Monteponi  per  la  realizzazione  di  un  centro
culturalee  per  congressi,  in  territorio del  comune  di  Iglesias
(Cagliari), per un costo  preventivato di L. 11.468.460.000, ritenuto
ammissibile per L. 8.285.708.000, percentuale di contributo richiesta
pari al 100%;
  b) progetto presentato dalla societa' Miniere Iglesiente S.p.a. per
la realizzazione della ristrutturazione  del magazzino generale della
miniera di S. Giovanni per  la realizzazione di centro di accoglienza
del museo  della tecnologia  mineraria, in  territorio del  comune di
Iglesias (Cagliari),  per un costo preventivato  di L. 8.586.736.700,
ritenuto ammissibile per L. 6.645.289.000;
  c) progetto presentato  dal comune di Domusnovas  (Cagliari) per la
realizzazione del recupero ambientale  a fini turistici della miniera
Baraxiutta - 1 lotto, per  un costo preventivato di L. 1.058.000.000,
ritenuto   integralmente  ammissibile,   percentuale  di   contributo
richiesta pari al 100%;
  L'importo  complessivo  dei  costi ammissibili  di  detti  progetti
risulta pari a L. 15.988.997.000;
  Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli incentivi  alle  imprese  del
Ministero  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato,  la
regione autonoma della  Sardegna ha espresso la propria  intesa ed ha
ritenuto  prioritaria la  realizzazione  degli interventi  di cui  ai
precedenti punti a) e c) con la citata deliberazione n. 54/68 in data
22 dicembre  1998; con la  stessa deliberazione, la  regione autonoma
della  Sardegna  ha  individuato  quali  soggetti  attuatori:  l'Ente
Minerario  Sardo  - che  nella  fase  della sua  liquidazione  potra'
trasferire la titolarita' dei lavori alla costituenda societa' di cui
all'art.  7 della  legge  regionale  4 dicembre  1998,  n.  33 -  per
l'intervento a) e lo stesso comune di Domusnovas per l'intervento c);
  Per fronteggiare la situazione  di crisi economica ed occupazionale
particolarmente   grave  dell'area   mineraria  sarda   e'  opportuno
proseguire  nell'attuazione  del  piano di  riconversione  produttiva
citato in premessa  per cio' che riguarda gli  interventi di recupero
ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione autonoma
della Sardegna interessate dalla  ristrutturazione o dalla cessazione
dell'attivita' mineraria,  con la concessione di  contributi statali,
nei  limiti dei  fondi  disponibili a  tutto l'esercizio  finanziario
1998, ai  progetti finora presentati e  ritenuti ammissibili, nonche'
indicati quali prioritari;
  Altri  interventi  o  stralci  operativi di  progetti  di  recupero
ambientale dei  compendi immobiliari nelle stesse  aree della regione
autonoma della  Sardegna, ivi  compresi quelli previsti  dai progetti
gia'  presentati e  ritenuti  attualmente  non ammissibili,  potranno
beneficiare di contributi con  ricorso ai fondi statali eventualmente
disponibili nei  successivi esercizi  finanziari, per la  quota parte
che competera' alla stessa regione  sulla base delle intese citate in
premessa  nonche' a  risorse regionali  e comunitarie,  come previsto
dall'art. 1 della citata legge n. 204/93;
               Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato  e  la  regione
autonoma della Sardegna  concludono un accordo di  programma ai sensi
dell'art.  1, comma  1  del  decreto-legge 24  aprile  1993, n.  121,
convertito nella legge  23 giugno 1993, n.  204, recante: "Interventi
urgenti   a  sostegno   del   settore   minerario",  per   proseguire
nell'attuazione degli  interventi previsti  dall'art. 2  del presente
accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari
direttamente  o indirettamente  legati alle  attivita' minerarie  nei
bacini minerari  caratterizzati da attivita' minerarie  dismesse o in
fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del
piano  di riconversione  produttiva delle  aree della  stessa regione
destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree
interessate dalla crisi mineraria.