Art. 3. In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna si impegnano: a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso; ad adeguare la propria azione agli indirizzi del piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo; ad indirizzare secondo le linee del presente accordo le societa', le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso; a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del piano di riconversione produttiva e del presente accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonche' allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo. La regione autonoma della Sardegna si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo.