Art. 2.
  L'articolo  3.4.5  relativo  alla  scuola  di  specializzazione  in
Chirurgia plastica e ricostruttiva e' modificato nel senso che:
  nell'area  A)  propedeutica generale  della  tabella  A -  aree  di
addestramento     professionalizzante      e     relativi     settori
scientificodisciplinari  - relativa  agli  obiettivi  dopo la  parola
"trapianti" vanno aggiunte le parole "nonche' della utilizzazione dei
biomateriali";
  nell'area  B)  propedeutica  clinica  della tabella  A  -  aree  di
addestramento     professionalizzante      e     relativi     settori
scientificodisciplinari     -     sono     aggiunti     i     settori
scientificodisciplinari  F18X Radiodiagnostica  e radioterapia;  F21X
Anestesia e rianimazione;
  nell'area  C)  clinica complementare  della  tabella  A -  aree  di
addestramento     professionalizzante      e     relativi     settori
scientificodisciplinari     -     sono     aggiunti     i     settori
scientificodisciplinari   F16A   Ortopedia  e   traumatologia;   F14X
Oculistica; M11E Psicologia clinica;
  nell'area E) disciplinare metodologie complementari della tabella A
-  aree  di  addestramento  professionalizzante  e  relativi  settori
scientificodisciplinari     -     sono     aggiunti     i     settori
scientificodisciplinari  F16B Riabilitazione  e terapia  fisica; F22A
Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale.