Art. 2. L'articolo 3.4.5 relativo alla scuola di specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva e' modificato nel senso che: nell'area A) propedeutica generale della tabella A - aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari - relativa agli obiettivi dopo la parola "trapianti" vanno aggiunte le parole "nonche' della utilizzazione dei biomateriali"; nell'area B) propedeutica clinica della tabella A - aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari - sono aggiunti i settori scientificodisciplinari F18X Radiodiagnostica e radioterapia; F21X Anestesia e rianimazione; nell'area C) clinica complementare della tabella A - aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari - sono aggiunti i settori scientificodisciplinari F16A Ortopedia e traumatologia; F14X Oculistica; M11E Psicologia clinica; nell'area E) disciplinare metodologie complementari della tabella A - aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari - sono aggiunti i settori scientificodisciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale.