Art. 2. Sono riservate al Ministro le funzioni e le responsabilita' di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato ed integrato nonche' dagli articoli 3, 4 e 10 del decreto legisaltivo n. 279/1997, nelle attivita' ivi meglio descritte ed inerenti in generale le materie di alta direzione, di responsabilita' politica generale e di coordinamento politicoamministrativo, finanziario contabile, programmatico ed organizzativo.