A seguito del parere favorevole espresso in data 18 dicembre 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo del contratto collettivo nazionale quadro integrativo e correttivo del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle liberta' e prerogative sindacali, siglato in data 22 ottobre 1998, preso atto della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo contratto collettivo nazionale quadro e sulla compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 gennaio 1999, alle ore 16, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N). Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto: per l'ARAN il presidente prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle confederazioni sindacali: CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; CIDA; COSMED; UGL; RDB/CUB. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL CONTRATTO COLLETIVO NAZIONALE QUADRO 7 AGOSTO 1998 SULLE LIBERTA' E PREROGATIVE SINDACALI. Art. 1. Oggetto del contratto collettivo nazionale quadro 1. Il presente contratto e' stipulato in attuazione di quanto previsto nel verbale di sottoscrizione del contratto collettivo quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998 e per fornire chiarimenti sull'esatta applicazione di alcune disposizioni in esso contenute ed apportare correzioni ad errori materiali riscontrati dopo la sua stipulazione. Nel testo seguente il relativo contratto e' citato con la dizione "Contrato collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998". Art. 2. Clausole di interpretazione autentica 1. L'art. 5, commi 1 e 2 del contratto collettivo quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, trova applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle confederazioni ed indicati nella tabella n.10 del citato contratto. Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali (dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) in tutti i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni. 2. Ad integrazione dell'art. 12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli accordi collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti. 3. I primi due periodi dell'art. 14, comma 7, del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto sono cosi' sostituiti: "Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione puo' modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa area - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilita' riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla nonche' le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro". 4. Al fine di una corretta applicazione dell'art. 14, comma 7, del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, come modificato dal comma precedente, per la verifica del contingente dei distacchi di competenza delle autonome aree della dirigenza con il quale e' possibile effettuare la compensazione con il rispettivo comparto, a decorrere dalla data della sua stipulazione si deve fare riferimento, nel dettaglio, alle tabelle allegate al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, stipulato il 25 novembre 1998. 5. L'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo decorre dall'8 agosto 1998, data di efficacia del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998. Art. 3. Confederazioni ammesse ai contratti collettivi quadro 1. Dopo la stipulazione del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, le parti, prendono atto che dalle risultanze degli accertamenti della rappresentativita', le confederazioni ammesse alle trattative degli accordi collettivi quadro relativi al personale dei comparti, in quanto presenti in due o piu' di essi ai sensi dell'art. 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396, e 31 marzo 1998, n. 80, sono indicate nella tabella allegato 21 del presente contratto. Art. 4. Cambiamento di denominazioni e rettifica di errori materiali 1. In conseguenza dei cambiamenti intervenuti nella composizione delle federazioni sindacali indicate nel verbale di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per effetto delle diverse scelte operate dalla associazione sindacale UGL, nonche' della verifica di errori materiali, le parti prendono atto che: a) l'esatta denominazione dell'organizzazione sindacale "Coordinamento sindacale autonomo" (C.S.A.) nei comparti sottoindicati e' la seguente: enti pubblici non economici (tab. 3 e 14): C.S.A. di Cisal/Fialp (Cisal/Fialp, Usppi-Cuspp, Cisas/Epne, Confail, Confill par.); sanita' (tab. 6 e 17): C.S.A. di Cisas Sanita' (Cisas Sanita', Cisal (Fls/Cisal, Cisal Sanita', Dirsan Cisal), Confill Sanita'-Cusal, Confail-Failel-Unsiau, Fenspro-Fasil-Usppi); universita' (tab. 9 e 20): C.S.A di Cisal Universita' (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.-Cusal, Tecstat Usppi); aziende (tab. 4 e 16): C.S.A. (Cisal V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal, Ugl Aziende) ha assunto la denominazione C.S.A. (Cisal V.F, Snams/Cisal, Cisas Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi, Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal); b) nel comparto ricerca (tab. 8): vanno cancellate la sigla sindacale C.S.A (Cisal ric., Usppi - Fenarp - Fasil, UGL ric., Confsal ric., Confedir ric.) e la CISAL, incluse tra le organizzazioni rappresentative per mero errore materiale; c) nel comparto enti pubblici non economici (tab. 3): la federazione CONFSAL-UGL aderisce alla UGL e non alla CONFSAL; d) nel comparto regioni - autonomie locali (tab. 5 e 15): tra le sigle sindacali che fanno parte della FNEL va inserita dopo la Consal - Fednadel, la sigla sindacale SAL; l'esatta denominazione di DI.C.C.A.P. (Confsal/Fenal, Snalcc, Sulpm) e' DI.C.C.A.P. Confsal (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal); e) nel comparto sanita' (tab. 6 e 17): la federazione "Fials-Confsal/Sanita'-UGL Sanita'" ha assunto la denominazione "Fials-Confsal-Sanita'" che aderisce alla Confederazione Confsal; f) nei comparti enti pubblici non economici (tab. 3 e 14), ricerca (tab. 8 e 18) e universita' (tab. 9 e 20), relativamente alle organizzazioni sindacali, la UIL va correttamente denominata "UIL P.A." e non "UIL DEP" o "UIL FURG"; g) nei comparti ministeri (tab. 2), enti pubblici non economici (tab. 3), aziende (tab. 4) e ricerca (tab. 8), relativamente alle Confederazioni sindacali, la sigla "RDB" va sostituita con la sigla RDB - CUB"; nelle tabelle 2, 3, 4, 13, 14 e 16, relativamente alle organizzazioni sindacali, la dizione corretta e' RDB Statali, RDB Parastato ed RDB Aziende senza la sigla "CUB"; h) nell'art. 9, comma 5, le parole "determinata ai sensi dell'art. 6, comma 5", vanno sostituite con le parole "determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2"; i) nel comparto ricerca la denominazione corretta della sigla UNIRI, all'interno della parentesi e' UNIRI (Anpri/Epr - CIDA). 2. Le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 dalla n. 1 alla n. 20, per effetto del presente articolo, sono sostituite da quelle allegate al presente contratto con la medesima numerazione e decorrenza 8 agosto 1998. Art. 5. Estensione 1. Le norme sulla rappresentativita' previste dal decreto legislativo n. 29/1993, come modificato ed integrato dai decreti legislativi n. 396/1997 e n. 80/1998 trovano applicazione anche per l'ammissione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale e dei dirigenti degli enti di cui all'art. 73 del citato decreto. 2. L'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali al fine suddetto e' di competenza degli enti medesimi che ne comunicano l'esito all'ARAN. 3. L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti si applica anche ai predetti enti. Le elezioni saranno indette entro tre mesi dalla data di efficacia del presente contratto. 4. Rimangono fermi in capo alle associazioni sindacali riconosciute rappresentative nei predetti enti, ai sensi dei commi 1 e 2, i distacchi spettanti alle stesse distinti tra comparto ed area dirigenziale, il cui contingente dovra' essere comunicato all'ARAN. Art. 6. Integrazioni 1. Le parti concordano le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998: a) il comma 5 dell'art. 10 e' integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli articoli 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14". b) l'art. 16, comma 1, lettera b), e' integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuita' didattica, si applica l'art. 10, comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalita' attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione". 2. I permessi di cui all'art. 11 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate. 3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo, i permessi di cui all'art. 10, comma 5, del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall'art. 7, comma 1, per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco parttime previste dall'art. 7, commi 2 e 5, che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non e' consentita. 4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto previsto nell'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81 minuti per dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell'ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto di usufruire degli ulteriori distacchi previsti dalla tabella all. 22 al presente contratto. I predetti sei minuti sono defalcati dal contingente spettante alle organizzazioni sindacali di categoria, fermo rimanendo quello delle RSU di cui all'art. 9, commi 2 e 3, del citato contratto. Pertanto, dal 1 gennnaio 1999 il monte ore di spettanza delle organizzazioni di categoria ammonta a n. 45 minuti per dipendente. Dopo la stipulazione del contratto collettivo di comparto la quota di permessi spettante alle predette organizzazioni ed alle RSU potra' pervenire ad un definitivo riparto massimo di n. 60 minuti alle RSU e n. 15 minuti alle medesime organizzazioni. Qualora le richieste di distacco di cui al presente comma non possano essere attivate per il presente anno scolastico, le organizzazioni sindacali potranno chiedere la trasformazione delle aspettative non retribuite - gia' in corso di fruizione - in distacchi retribuiti nella misura massima prevista dalla tabella n. 22.