A seguito del parere favorevole  espresso in data 18 dicembre 1998,
dall'organismo  di coordinamento  dei  comitati di  settore ai  sensi
dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato
ed  integrato  dal decreto  legislativo  n.  396/1997 e  dal  decreto
legislativo n. 80/1998, sul  testo del contratto collettivo nazionale
quadro integrativo  e correttivo  del contratto  collettivo nazionale
quadro  del 7  agosto 1998  sulle liberta'  e prerogative  sindacali,
siglato  in data  22 ottobre  1998, preso  atto della  certificazione
della Corte dei conti  sull'attendibilita' dei costi quantificati per
il   medesimo  contratto   collettivo   nazionale   quadro  e   sulla
compatibilita' con gli strumenti di  programmazione e di bilancio, il
giorno 27  gennaio 1999, alle ore  16, ha avuto luogo  l'incontro tra
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N).
  Al  termine  della  riunione   le  parti  sottoscrivono  l'allegato
contratto:  per l'ARAN  il presidente  prof. Carlo  Dell'Aringa ed  i
rappresentanti delle confederazioni sindacali:
  CISL;  CGIL;  UIL; CONFSAL;  CISAL;  CONFEDIR;  CIDA; COSMED;  UGL;
RDB/CUB.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO  INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL
  CONTRATTO COLLETIVO NAZIONALE QUADRO 7 AGOSTO 1998 SULLE LIBERTA' E
  PREROGATIVE SINDACALI.
                               Art. 1.
          Oggetto del contratto collettivo nazionale quadro
  1.  Il presente  contratto  e' stipulato  in  attuazione di  quanto
previsto  nel  verbale  di sottoscrizione  del  contratto  collettivo
quadro  sulle  modalita' di  utilizzo  dei  distacchi, aspettative  e
permessi  nonche' delle  altre prerogative  sindacali stipulato  il 7
agosto  1998 e  per fornire  chiarimenti sull'esatta  applicazione di
alcune  disposizioni in  esso  contenute ed  apportare correzioni  ad
errori  materiali riscontrati  dopo  la sua  stipulazione. Nel  testo
seguente il  relativo contratto  e' citato  con la  dizione "Contrato
collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998".
                               Art. 2.
                Clausole di interpretazione autentica
  1. L'art.  5, commi  1 e  2 del  contratto collettivo  quadro sulle
modalita' di  utilizzo dei distacchi, aspettative  e permessi nonche'
delle altre prerogative  sindacali stipulato il 7  agosto 1998, trova
applicazione   anche  per   i  distacchi   cumulati  assegnati   alle
confederazioni ed  indicati nella tabella n.10  del citato contratto.
Essi possono  essere attivati dalle medesime  confederazioni a favore
dei   propri   dirigenti   sindacali  (dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni  in  servizio  a  tempo  indeterminato)  in  tutti  i
comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali
di   categoria    non   rappresentative   aderenti    alle   medesime
confederazioni.
  2.  Ad integrazione  dell'art. 12  del contratto  collettivo quadro
stipulato il 7 agosto 1998,  le confederazioni sindacali ammesse alle
trattative  per la  stipulazione degli  accordi collettivi  quadro ai
sensi  dell'art.  3  del   presente  contratto  possono  attivare  le
aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti.
  3.  I  primi due  periodi  dell'art.  14,  comma 7,  del  contratto
collettivo nazionale quadro del 7  agosto sono cosi' sostituiti: "Nel
rispetto  delle  quote  complessive  dei  distacchi  assegnati  dalle
tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo comparto ed alla
relativa  autonoma   area  di   contrattazione  della   dirigenza  ed
esclusivamente  nel loro  ambito,  ogni  singola confederazione  puo'
modificare - in forma compensativa tra  comparto e relativa area - le
quote  di  distacchi  rispettivamente  assegnati.  Tale  possibilita'
riguarda anche le organizzazioni  sindacali di categoria appartenenti
alla stessa sigla nonche' le confederazioni e le organizzazioni della
medesima sigla confederale tra di loro".
  4. Al fine di una corretta  applicazione dell'art. 14, comma 7, del
contratto  collettivo  nazionale  quadro  del  7  agosto  1998,  come
modificato dal comma precedente, per  la verifica del contingente dei
distacchi di  competenza delle autonome  aree della dirigenza  con il
quale  e' possibile  effettuare  la compensazione  con il  rispettivo
comparto, a decorrere dalla data  della sua stipulazione si deve fare
riferimento,  nel  dettaglio,  alle  tabelle  allegate  al  contratto
collettivo  quadro  per  la  ripartizione dei  distacchi  e  permessi
sindacali  nelle autonome  aree  di  contrattazione della  dirigenza,
stipulato il 25 novembre 1998.
  5. L'applicazione dei commi 1, 2  e 3 del presente articolo decorre
dall'8  agosto  1998,  data  di efficacia  del  contratto  collettivo
nazionale quadro del 7 agosto 1998.
                               Art. 3.
        Confederazioni ammesse ai contratti collettivi quadro
  1. Dopo  la stipulazione del contratto  collettivo nazionale quadro
del 7 agosto 1998, le parti, prendono atto che dalle risultanze degli
accertamenti della rappresentativita', le confederazioni ammesse alle
trattative degli accordi collettivi  quadro relativi al personale dei
comparti, in quanto presenti in due o piu' di essi ai sensi dell'art.
47-bis  del  decreto  legislativo  3   febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato ed integrato  dai decreti legislativi 4  novembre 1997, n.
396, e 31 marzo 1998, n.  80, sono indicate nella tabella allegato 21
del presente contratto.
                               Art. 4.
     Cambiamento di denominazioni e rettifica di errori materiali
  1. In  conseguenza dei  cambiamenti intervenuti  nella composizione
delle federazioni  sindacali indicate  nel verbale  di sottoscrizione
del  contratto collettivo  nazionale  quadro del  7  agosto 1998  per
effetto  delle diverse  scelte operate  dalla associazione  sindacale
UGL, nonche'  della verifica di  errori materiali, le  parti prendono
atto che:
  a)    l'esatta    denominazione    dell'organizzazione    sindacale
"Coordinamento    sindacale   autonomo"    (C.S.A.)   nei    comparti
sottoindicati e' la seguente:
  enti pubblici  non economici (tab.  3 e 14): C.S.A.  di Cisal/Fialp
(Cisal/Fialp, Usppi-Cuspp, Cisas/Epne, Confail, Confill par.);
  sanita'  (tab. 6  e 17):  C.S.A. di  Cisas Sanita'  (Cisas Sanita',
Cisal   (Fls/Cisal,    Cisal   Sanita',   Dirsan    Cisal),   Confill
Sanita'-Cusal, Confail-Failel-Unsiau, Fenspro-Fasil-Usppi);
  universita' (tab. 9  e 20): C.S.A di Cisal  Universita' (Cisal Un.,
Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.-Cusal, Tecstat Usppi);
  aziende  (tab.  4 e  16):  C.S.A.  (Cisal V.F,  Snams/Cisal,  Cisas
Aziende Autonome, Tecstact-Fasil-Usppi,  Confill, Confail, Snala Mon.
- Confsal,  Ugl Aziende)  ha assunto  la denominazione  C.S.A. (Cisal
V.F,  Snams/Cisal,  Cisas   Aziende  Autonome,  Tecstact-Fasil-Usppi,
Confill, Confail, Snala Mon. - Confsal);
  b)  nel  comparto  ricerca  (tab. 8):  vanno  cancellate  la  sigla
sindacale  C.S.A (Cisal  ric.,  Usppi  - Fenarp  -  Fasil, UGL  ric.,
Confsal   ric.,  Confedir   ric.)  e   la  CISAL,   incluse  tra   le
organizzazioni rappresentative per mero errore materiale;
  c)  nel  comparto   enti  pubblici  non  economici   (tab.  3):  la
federazione CONFSAL-UGL aderisce alla UGL e non alla CONFSAL;
  d) nel  comparto regioni - autonomie  locali (tab. 5 e  15): tra le
sigle sindacali che fanno parte della FNEL va inserita dopo la Consal
-  Fednadel,  la  sigla  sindacale  SAL;  l'esatta  denominazione  di
DI.C.C.A.P.  (Confsal/Fenal, Snalcc,  Sulpm)  e' DI.C.C.A.P.  Confsal
(Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal);
  e)   nel  comparto   sanita'  (tab.   6  e   17):  la   federazione
"Fials-Confsal/Sanita'-UGL  Sanita'"  ha   assunto  la  denominazione
"Fials-Confsal-Sanita'" che aderisce alla Confederazione Confsal;
  f) nei comparti enti pubblici non  economici (tab. 3 e 14), ricerca
(tab.  8 e  18)  e  universita' (tab.  9  e  20), relativamente  alle
organizzazioni  sindacali, la  UIL va  correttamente denominata  "UIL
P.A." e non "UIL DEP" o "UIL FURG";
  g) nei  comparti ministeri  (tab. 2),  enti pubblici  non economici
(tab. 3),  aziende (tab.  4) e ricerca  (tab. 8),  relativamente alle
Confederazioni sindacali, la  sigla "RDB" va sostituita  con la sigla
RDB - CUB";  nelle tabelle 2, 3,  4, 13, 14 e  16, relativamente alle
organizzazioni  sindacali, la  dizione corretta  e' RDB  Statali, RDB
Parastato ed RDB Aziende senza la sigla "CUB";
  h) nell'art. 9, comma 5,  le parole "determinata ai sensi dell'art.
6, comma  5", vanno  sostituite con le  parole "determinato  ai sensi
dell'art. 8, comma 2";
  i)  nel  comparto ricerca  la  denominazione  corretta della  sigla
UNIRI, all'interno della parentesi e' UNIRI (Anpri/Epr - CIDA).
  2. Le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale quadro del
7  agosto 1998  dalla  n. 1  alla  n. 20,  per  effetto del  presente
articolo, sono  sostituite da  quelle allegate al  presente contratto
con la medesima numerazione e decorrenza 8 agosto 1998.
                               Art. 5.
                              Estensione
  1.  Le   norme  sulla   rappresentativita'  previste   dal  decreto
legislativo  n. 29/1993,  come  modificato ed  integrato dai  decreti
legislativi n. 396/1997  e n. 80/1998 trovano  applicazione anche per
l'ammissione alle trattative per  il rinnovo dei contratti collettivi
di lavoro del personale e dei dirigenti degli enti di cui all'art. 73
del citato decreto.
  2.  L'accertamento  della rappresentativita'  delle  organizzazioni
sindacali al fine  suddetto e' di competenza degli  enti medesimi che
ne comunicano l'esito all'ARAN.
  3. L'accordo collettivo quadro per  la costituzione delle RSU e del
relativo regolamento  elettorale stipulato  il 7  agosto 1998  per il
personale dei comparti si applica anche ai predetti enti.
  Le elezioni saranno indette entro  tre mesi dalla data di efficacia
del presente contratto.
  4. Rimangono fermi in capo alle associazioni sindacali riconosciute
rappresentative  nei predetti  enti,  ai sensi  dei commi  1  e 2,  i
distacchi  spettanti  alle  stesse  distinti  tra  comparto  ed  area
dirigenziale, il cui contingente dovra' essere comunicato all'ARAN.
                               Art. 6.
                             Integrazioni
  1.  Le   parti  concordano  le  seguenti   ulteriori  modifiche  ed
integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998:
  a) il comma 5 dell'art. 10 e' integrato, alla fine del periodo, con
la seguente frase:  "Nel caso in cui il cumulo  delle ore di permesso
configuri un distacco totale o parziale,  ai sensi degli articoli 6 e
7, si  applica la procedura  prevista per la richiesta  dei distacchi
dall'art. 14".
  b) l'art.  16, comma  1, lettera  b), e'  integrato, alla  fine del
periodo,  con la  seguente frase:  "Al personale  ATA ed  ai capi  di
istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuita' didattica,
si  applica  l'art.  10,  comma   5,  senza  oneri  aggiuntivi  anche
indiretti, con  modalita' attuative che  saranno definite in  sede di
contrattazione integrativa a livello di amministrazione".
  2. I permessi di cui all'art. 11 del contratto collettivo nazionale
quadro  del 7  agosto 1998  non possono  essere cumulati  se non  nei
limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti
alle riunioni degli organismi  previsti dalla norma, specificatamente
indicate.
  3. Fermo  rimanendo quanto previsto  dalla lettera a)  del presente
articolo,  i permessi  di cui  all'art.  10, comma  5, del  contratto
collettivo  nazionale  quadro del  7  agosto  1998, qualora  cumulati
possono essere sommati  ai periodi di distacco  previsti dall'art. 7,
comma 1, per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco parttime
previste  dall'art.  7, commi  2  e  5,  che prevedono  comunque  una
prestazione ridotta,  la sommatoria delle predette  prerogative nello
stesso periodo non e' consentita.
  4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto previsto nell'art. 8 del
contratto  collettivo  nazionale  quadro  del 7  agosto,  i  permessi
sindacali fruibili pari  ad 81 minuti per dipendente,  sono portati a
n.  75 minuti  per  effetto  dell'ulteriore cumulo  di  sei minuti  a
dipendente.  Tale cumulo  consente alle  organizzazioni sindacali  di
categoria  del  comparto  di   usufruire  degli  ulteriori  distacchi
previsti dalla tabella all. 22  al presente contratto. I predetti sei
minuti sono  defalcati dal contingente spettante  alle organizzazioni
sindacali  di categoria,  fermo  rimanendo quello  delle  RSU di  cui
all'art.  9, commi  2  e 3,  del citato  contratto.  Pertanto, dal  1
gennnaio  1999 il  monte  ore di  spettanza  delle organizzazioni  di
categoria ammonta a n. 45 minuti per dipendente. Dopo la stipulazione
del contratto collettivo  di comparto la quota  di permessi spettante
alle  predette organizzazioni  ed  alle RSU  potra'  pervenire ad  un
definitivo riparto  massimo di n. 60  minuti alle RSU e  n. 15 minuti
alle medesime organizzazioni.
  Qualora  le richieste  di distacco  di  cui al  presente comma  non
possano  essere   attivate  per  il  presente   anno  scolastico,  le
organizzazioni  sindacali potranno  chiedere la  trasformazione delle
aspettative  non  retribuite  -  gia'  in corso  di  fruizione  -  in
distacchi retribuiti  nella misura massima prevista  dalla tabella n.
22.