LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 40 della legge  23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo
del  nuovo sistema  di  finanziamento della  Consob,  che prevede  la
corresponsione  alla stessa  di contribuzioni  da parte  dei soggetti
tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di
legge;
  Vista  la  propria delibera  n.  11785  del  7 gennaio  1999,  resa
esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
febbraio  1999, con  la quale  si  e' provveduto  a determinare,  per
l'esercizio   1999,  le   tipologie   delle  suddette   contribuzioni
("corrispettivo istruttorio", "corrispettivo per la partecipazione ad
esami", "contributo  di vigilanza", "contributo  sulle negoziazioni")
ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;
  Vista  la  propria delibera  n.  11786  del  7 gennaio  1999,  resa
esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
febbraio  1999, con  la quale  si  e' provveduto  a determinare,  per
l'esercizio 1999, la misura delle suddette contribuzioni;
  Atteso che la citata delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999 demanda a
successivo provvedimento la definizione delle modalita' di versamento
delle contribuzioni  predette, nonche' la definizione  dei termini di
versamento  delle  stesse  che  non risultino  gia'  stabiliti  dalla
medesima delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999;
  Ritenuto,  conseguentemente, di  provvedere alla  definizione delle
modalita'   e,  ove   occorra,  dei   termini  di   versamento  delle
contribuzioni  dovute, per  l'esercizio 1999,  ai sensi  della citata
delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                      Corrispettivo istruttorio
  1.  Il  versamento  del   "corrispettivo  istruttorio"  dovuto  dai
soggetti indicati nell'art.  1 della delibera n. 11785  del 7 gennaio
1999 dev'essere effettuato con le seguenti modalita' alternative:
  bonifico  bancario  sul  conto  corrente n.  11170.33  intestato  a
"Consob/Gestione  contribuzioni, via  Isonzo,  19/de  - 00198  Roma",
presso Banca di  Roma, agenzia n. 116,  via Piave, 88 -  00187 Roma -
Cod. 3002.3 - Cab 03260.7;
  versamento  sul  conto corrente  postale  n.  54194006 intestato  a
"Consob/Gestione  contribuzioni, via  Isonzo,  19/de  - 00198  Roma",
utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.
  2. All'atto  del pagamento devono essere  tassativamente indicati i
seguenti dati relativi al soggetto tenuto al versamento, che dovranno
risultare dalla documentazione attestante il versamento stesso:
  nome  e   cognome  (persone   fisiche)  o   denominazione  (persone
giuridiche);
  codice fiscale (persone fisiche e giuridiche residenti in Italia);
  indirizzo (persone fisiche) o sede legale (persone giuridiche);
   codice della causale del versamento;
   descrizione della causale del versamento.
  3.  Il codice  e la  descrizione  delle causali  di versamento,  da
utilizzare ai  fini di  quanto stabilito  nel comma  precedente, sono
riportati nella  tabella allegata alla presente  delibera della quale
costituisce parte integrante.
  4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di
cui al comma 2 devono essere riportati come segue:
  il  codice  fiscale,  unitamente  al nome  e  cognome  ovvero  alla
denominazione,  nella  sezione del  modulo  di  bonifico che  prevede
l'indicazione delle  informazioni anagrafiche del soggetto  tenuto al
versamento;
  il  codice e  la descrizione  della causale  del versamento,  nella
sezione  del   modulo  di  bonifico  che   prevede  l'indicazione  di
informazioni per il destinatario.
  5.  Per  i  pagamenti  effettuati  mediante  versamento  sul  conto
corrente postale, il codice fiscale  del soggetto tenuto al pagamento
ed il  codice e  la descrizione della  causale del  versamento devono
essere  riportati  sul  retro   del  bollettino  a  quattro  sezioni,
nell'apposito "spazio per la causale del versamento".
  6. Resta  fermo il  termine di  versamento risultante  dall'art. 1,
comma 2, della  delibera n. 11786 del 7 gennaio  1999, nonche' quello
stabilito al  comma 3  dello stesso  art. 1  della delibera  n. 11786
relativo al  corrispettivo dovuto dai soggetti  indicati nell'art. 1,
lettera d), della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999.