Art. 2.
             Corrispettivo per la partecipazione ad esami
  1. Il versamento del "corrispettivo per la partecipazione ad esami"
dovuto dai soggetti indicati nell'art.  2 della delibera n. 11785 del
7  gennaio  1999  dev'essere   effettuato  con  le  stesse  modalita'
stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.
  2. Resta  fermo il  termine di  versamento risultante  dall'art. 2,
comma 2, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999.