Art. 2. Corrispettivo per la partecipazione ad esami 1. Il versamento del "corrispettivo per la partecipazione ad esami" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato con le stesse modalita' stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. 2. Resta fermo il termine di versamento risultante dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999.