Art. 3. Contributo di vigilanza 1. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere a), b), c), d), e), g), l), ed n) (esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124), della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999, dev'essere effettuato entro il 15 aprile 1999. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verra' spedito, entro il 15 marzo 1999, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento stesso presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) nome e cognome (persone fisiche) o denominazione sociale (persone giuridiche); b) il codice fiscale, ovvero il "codice utente" con cui il soggetto e' identificato dalla Consob acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob stessa (tel. 068477623). Qualora venga seguita detta modalita', entro il termine di versamento indicato nel precente comma copia della documentazione attestante il versamento stesso e' trasmessa alla Consob. 3. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera f), della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999, dev'essere effettuato: a) entro il quindicesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio, qualora il bilancio stesso venga approvato dopo il trentesimo giorno dall'emanazione del provvedimento Consob, previsto dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999, recante disposizioni per l'esposizione in bilancio dei dati relativi ai ricavi da corrispettivi da prendere a riferimento per l'applicazione del contributo; b) entro il termine di inoltro alla Consob della dichiarazione attestante l'ammontare dei predetti ricavi da corrispettivi, indicato nello stesso art. 2, comma 2, della citata delibera n. 11786 (quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999 ove il bilancio sia stato approvato entro tale data, ovvero quindici giorni dall'approvazione del bilancio negli altri casi), qualora il bilancio sia stato o venga approvato non piu' tardi del trentesimo giorno dall'emanazione del provvedimento Consob richiamato nella precedente lettera a). 4. Il versamento di cui al comma 3 dev'essere effettuato con le modalita' stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Nel termine di versamento di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3, copia della documentazione attestante il versamento stesso, corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, e' trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformita' allo schema definito con il provvedimento Consob previsto dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999. 5. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere h) ed i), della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato entro il 28 febbraio 1999 con le modalita' stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. 6. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera m), della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato entro il 31 maggio 1999. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verra' spedito, entro il 30 aprile 1999, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si applica il comma 2. 7. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera n), (limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124), della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato, entro il 15 aprile 1999, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il 15 marzo 1999, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. 8. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterra', tra l'altro, il "codice utente" con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere tassativamente riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) il "codice utente" ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a "Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/de - 00198 Roma", presso Banca di Roma, agenzia n. 116, via Piave, 88 - 00187 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7. 9. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera o), della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato con le modalita' stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Restano fermi i termini di versamento risultanti dall'art. 3, commi 6 e 7, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999.