Art. 3.
                       Contributo di vigilanza
  1. Il versamento del "contributo  di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati  nell'art. 3,  lettere a),  b), c),  d), e),  g), l),  ed n)
(esclusi   gli   organismi   di  investimento   collettivo   soggetti
all'applicazione dell'art. 42,  commi 1 e 5,  del decreto legislativo
24 febbraio  1998, n. 58,  ed i  soggetti esteri istitutori  di fondi
pensione aperti di  cui all'art. 9, comma 1,  del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124), della  delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999,
dev'essere effettuato entro il 15 aprile 1999. Ai fini del versamento
dev'essere utilizzato  esclusivamente l'apposito  modulo precompilato
che  verra'  spedito,  entro  il 15  marzo  1999,  all'indirizzo  dei
soggetti tenuti alla contribuzione.
  2.  Se  non  in   possesso  dell'apposito  modulo  precompilato  ed
esclusivamente  nei  dieci  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
versamento del  contributo, i soggetti  indicati nel comma  1 possono
effettuare  il versamento  stesso  presso  qualunque sportello  della
Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo
sportello  prescelto  i  seguenti dati  identificativi  del  soggetto
tenuto  alla contribuzione:  a) nome  e cognome  (persone fisiche)  o
denominazione  sociale (persone  giuridiche); b)  il codice  fiscale,
ovvero il "codice  utente" con cui il soggetto  e' identificato dalla
Consob  acquisibile dagli  interessati  presso la  sede della  Consob
stessa (tel. 068477623). Qualora venga seguita detta modalita', entro
il  termine di  versamento indicato  nel precente  comma copia  della
documentazione  attestante il  versamento  stesso  e' trasmessa  alla
Consob.
  3. Il versamento del "contributo  di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati  nell'art. 3,  lettera f),  della  delibera n.  11785 del  7
gennaio 1999, dev'essere effettuato:
  a)  entro il  quindicesimo giorno  dalla data  di approvazione  del
bilancio,  qualora  il  bilancio   stesso  venga  approvato  dopo  il
trentesimo giorno dall'emanazione  del provvedimento Consob, previsto
dall'art. 2,  comma 2, della  delibera n.  11786 del 7  gennaio 1999,
recante disposizioni per l'esposizione  in bilancio dei dati relativi
ai   ricavi  da   corrispettivi   da  prendere   a  riferimento   per
l'applicazione del contributo;
  b)  entro il  termine di  inoltro alla  Consob della  dichiarazione
attestante l'ammontare dei predetti ricavi da corrispettivi, indicato
nello  stesso  art.  2,  comma  2, della  citata  delibera  n.  11786
(quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della delibera  n. 11786 del 7 gennaio 1999
ove il bilancio sia stato  approvato entro tale data, ovvero quindici
giorni dall'approvazione  del bilancio negli altri  casi), qualora il
bilancio sia  stato o venga  approvato non piu' tardi  del trentesimo
giorno  dall'emanazione  del  provvedimento Consob  richiamato  nella
precedente lettera a).
  4. Il  versamento di cui  al comma  3 dev'essere effettuato  con le
modalita'  stabilite nel  precedente  art. 1,  commi da  1  a 5.  Nel
termine di versamento di cui alle  lettere a) e b) del medesimo comma
3,  copia  della  documentazione  attestante  il  versamento  stesso,
corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo,
e'  trasmessa alla  Consob.  La tabella  deve  essere predisposta  in
conformita' allo schema definito con il provvedimento Consob previsto
dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999.
  5. Il versamento del "contributo  di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 3, lettere h) ed i), della delibera n. 11785 del 7
gennaio 1999 dev'essere  effettuato entro il 28 febbraio  1999 con le
modalita' stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.
  6. Il versamento del "contributo  di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati  nell'art. 3,  lettera m),  della  delibera n.  11785 del  7
gennaio 1999 dev'essere  effettuato entro il 31 maggio  1999. Ai fini
del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo
precompilato   che  verra'   spedito,  entro   il  30   aprile  1999,
all'indirizzo dei  soggetti tenuti alla contribuzione.  Si applica il
comma 2.
  7. Il versamento del "contributo  di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati nell'art.  3, lettera  n), (limitatamente agli  organismi di
investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi
1  e 5,  del  decreto legislativo  24  febbraio 1998,  n.  58, ed  ai
soggetti esteri istitutori  di fondi pensione aperti  di cui all'art.
9, comma  1, del decreto legislativo  21 aprile 1993, n.  124), della
delibera n. 11785 del 7  gennaio 1999 dev'essere effettuato, entro il
15 aprile 1999,  mediante bonifico bancario da disporre  a seguito di
apposito avviso  di pagamento  che sara' spedito,  entro il  15 marzo
1999, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
  8. L'avviso di pagamento di  cui al precedente comma conterra', tra
l'altro, il "codice utente" con  il quale il soggetto e' identificato
dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione
della  causale  del  versamento.   Detti  elementi,  unitamente  alla
denominazione  del soggetto,  devono essere  tassativamente riportati
sul  modulo di  bonifico bancario  come segue:  a) la  denominazione,
nella sezione del modulo di  bonifico che prevede l'indicazione delle
informazioni anagrafiche  relative al soggetto tenuto  al versamento;
b) il "codice utente" ed il codice e la descrizione della causale del
versamento,  nella  sezione  del   modulo  di  bonifico  che  prevede
l'indicazione  di  informazioni  per  il  destinatario.  Il  bonifico
bancario  dev'essere  effettuato  sul   conto  corrente  n.  11236.37
intestato a "Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/de - 00198
Roma", presso  Banca di Roma, agenzia  n. 116, via Piave,  88 - 00187
Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7.
  9. Il versamento del "contributo  di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati  nell'art. 3,  lettera o),  della  delibera n.  11785 del  7
gennaio  1999 dev'essere  effettuato con  le modalita'  stabilite nel
precedente  art. 1,  commi  da 1  a  5. Restano  fermi  i termini  di
versamento risultanti  dall'art. 3,  commi 6 e  7, della  delibera n.
11786 del 7 gennaio 1999.