Art. 4.
                    Contributo sulle negoziazioni
  1.  Il versamento  del "contributo  sulle negoziazioni"  dovuto dai
soggetti indicati nell'art.  4, commi 1 e 2, della  delibera n. 11785
del 7  gennaio 1999 per  le negoziazioni aventi ad  oggetto strumenti
finanziari  trattati nel  mercato  telematico azionario  (MTA) e  nel
mercato   ristretto,   dev'essere   effettuato  in   relazione   alle
negoziazioni effettuate  in ciascuno dei  mesi da gennaio  a dicembre
1999 ed  entro il  termine del  secondo mese  successivo a  quello di
riferimento.
  2. Ad  eccezione di quanto  previsto nel comma successivo,  ai fini
del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo
precompilato che verra' spedito, entro il mese successivo a quello di
riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si
applica il comma 2 del precedente art. 3.
  3.  Relativamente   ai  soggetti  esteri  privi   di  recapito  nel
territorio  della  Repubblica,  il versamento  dev'essere  effettuato
mediante bonifico bancario  da disporre a seguito  di apposito avviso
di pagamento che sara' spedito, entro  il mese successivo a quello di
riferimento,  all'indirizzo dei  soggetti tenuti  alla contribuzione.
Per gli elementi  da riportare nel modulo di bonifico  bancario e per
le modalita' di versamento si applica  il comma 8 del precedente art.
3.