Art. 4. Contributo sulle negoziazioni 1. Il versamento del "contributo sulle negoziazioni" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nel mercato telematico azionario (MTA) e nel mercato ristretto, dev'essere effettuato in relazione alle negoziazioni effettuate in ciascuno dei mesi da gennaio a dicembre 1999 ed entro il termine del secondo mese successivo a quello di riferimento. 2. Ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo, ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verra' spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si applica il comma 2 del precedente art. 3. 3. Relativamente ai soggetti esteri privi di recapito nel territorio della Repubblica, il versamento dev'essere effettuato mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Per gli elementi da riportare nel modulo di bonifico bancario e per le modalita' di versamento si applica il comma 8 del precedente art. 3.