Art. 5.
               Riscossione coattiva e interessi di mora
  1. Le modalita' di pagamento  indicate nella presente delibera sono
tassative. Il  mancato pagamento delle contribuzioni  entro i termini
stabiliti comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva
ai sensi  dell'art. 40  della legge  23 dicembre  1994, n.  724, come
integrato dall'art.  65 del  decreto legislativo  23 luglio  1996, n.
415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.