Art. 5. Riscossione coattiva e interessi di mora 1. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.