Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avra' inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999, in quanto applicabili. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 febbraio 1999. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei buoni del Tesoro poliennali trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.