Art. 2.
                             Omologazione
  Devono essere omologate, secondo la procedura tecnicoamministrativa
di cui  al decreto ministeriale 14  dicembre 1993, le porte  ed altri
elementi  di chiusura,  per le  quali  e' richiesto  il requisito  di
resistenza  al  fuoco  ed  aventi le  dimensioni  compatibili  con  i
seguenti limiti massimi:
  a)  per porte  di  qualsiasi tipologia  (con  esclusione di  quelle
scorrevoli):
  a1) fino  al 15% in  larghezza oltre la misura  massima compatibile
con la bocca del forno di prova;
  a2) fino al 10% in altezza  oltre la misura massima compatibile con
la bocca del forno di prova;
    b) per porte scorrevoli:
  b1)  fino al  50% in  larghezza o  altezza o  area oltre  la misura
massima compatibile con la bocca del forno di prova.