Art. 2. Omologazione Devono essere omologate, secondo la procedura tecnicoamministrativa di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1993, le porte ed altri elementi di chiusura, per le quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco ed aventi le dimensioni compatibili con i seguenti limiti massimi: a) per porte di qualsiasi tipologia (con esclusione di quelle scorrevoli): a1) fino al 15% in larghezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova; a2) fino al 10% in altezza oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova; b) per porte scorrevoli: b1) fino al 50% in larghezza o altezza o area oltre la misura massima compatibile con la bocca del forno di prova.