Art. 3. Benestare all'installazione 1. In attesa dell'emanazione di norme sulle porte di grandi dimensioni, per quelle aventi misure superiori a quanto indicato all'articolo precedente, il produttore deve presentare al Centro studi ed esperienze dei vigili del fuoco apposita istanza, corredata della documentazione indicata al comma 2, intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco. Acquisito tale parere favorevole, il Ministero dell'interno rilascera': 1.1. un "benestare di tipo" per l'installazione di porte fino ai seguenti limiti massimi: a) chiusure scorrevoli con larghezza non superiore a 8 metri, altezza non superiore a 4,5 metri ed area non superiore a 28 m(elevato a)2 ; b) chiusure ad anta a rotazione verticale con larghezza non superiore a 6 metri, larghezza della singola anta non superiore a 3 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 16 m(elevato a)2 ; c) chiusure complesse con larghezza non superiore a 6 metri, altezza non superiore a 4 metri ed area non superiore a 18 m(elevato a)2 . 1.2. un "benestare a singola installazione" per porte con dimensioni maggiori rispetto a quelle riportate al punto 1.1. 2. In allegato all'istanza di cui al comma 1, il produttore dovra' presentare la seguente documentazione tecnica: a) relazione descrittiva della porta e di tutte le sue componenti; b) elaborati grafici dettagliati; c) rapporti delle prove di resistenza al fuoco delle porte alle quali si fa riferimento; d) descrizione degli ulteriori accorgimenti previsti per garantire la resistenza al fuoco di porte di grandi dimensioni; e) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta di grandi dimensioni: tale valutazione sara' basata anche su eventuali relazioni di calcolo. 3. Il parere tecnico del Centro studi ed esperienze di cui al comma 1 rientra tra i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti dall'art. l della legge 26 luglio 1965, n. 966.