Art. 3.
                     Benestare all'installazione
  1.  In  attesa  dell'emanazione  di norme  sulle  porte  di  grandi
dimensioni,  per quelle  aventi  misure superiori  a quanto  indicato
all'articolo  precedente, il  produttore  deve  presentare al  Centro
studi ed esperienze dei vigili  del fuoco apposita istanza, corredata
della  documentazione indicata  al  comma 2,  intesa  ad ottenere  il
parere tecnico sulla resistenza al fuoco.
  Acquisito  tale   parere  favorevole,  il   Ministero  dell'interno
rilascera':
  1.1. un  "benestare di tipo"  per l'installazione di porte  fino ai
seguenti limiti massimi:
  a)  chiusure scorrevoli  con  larghezza non  superiore  a 8  metri,
altezza  non  superiore a  4,5  metri  ed  area  non superiore  a  28
m(elevato a)2 ;
  b)  chiusure  ad  anta  a rotazione  verticale  con  larghezza  non
superiore a 6  metri, larghezza della singola anta non  superiore a 3
metri, altezza  non superiore a  4 metri ed  area non superiore  a 16
m(elevato a)2 ;
  c)  chiusure  complesse con  larghezza  non  superiore a  6  metri,
altezza non superiore a 4 metri  ed area non superiore a 18 m(elevato
a)2 .
  1.2.  un   "benestare  a  singola  installazione"   per  porte  con
dimensioni maggiori rispetto a quelle riportate al punto 1.1.
  2. In allegato all'istanza di cui  al comma 1, il produttore dovra'
presentare la seguente documentazione tecnica:
  a) relazione descrittiva della porta e di tutte le sue componenti;
    b) elaborati grafici dettagliati;
  c) rapporti  delle prove  di resistenza al  fuoco delle  porte alle
quali si fa riferimento;
  d) descrizione degli ulteriori  accorgimenti previsti per garantire
la resistenza al fuoco di porte di grandi dimensioni;
  e)  valutazione del  progettista  sulla resistenza  al fuoco  della
porta di  grandi dimensioni: tale  valutazione sara' basata  anche su
eventuali relazioni di calcolo.
  3. Il parere tecnico del Centro studi ed esperienze di cui al comma
1 rientra  tra i servizi a  pagamento del Corpo nazionale  dei vigili
del fuoco previsti dall'art. l della legge 26 luglio 1965, n. 966.