Art. 6.
                         Commercializzazione
  Il primo comma  dell'art. 5 del decreto  del Ministero dell'interno
14 dicembre 1993 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione
di resistenza al fuoco ed omologazione  di porte ed altri elementi di
chiusura" e' sostituito dal seguente:
  "Le porte  ed altri  elementi di  chiusura legalmente  fabbricati o
commercializzati  negli altri  Stati  membri  dell'Unione europea  od
originari degli Stati firmatari dell'accordo SEE, sulla base di norme
armonizzate  o  di norme  o  regole  tecniche straniere  riconosciute
equivalenti,  possono essere  commercializzati in  Italia per  essere
impiegati  nel  campo  di   applicazione  disciplinato  dal  presente
decreto".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1999
                                         Il Ministro: Russo Jervolino