Art. 4.
  1.  Nell'articolo 1-bis,  comma  1,  del decreto-legge  13 dicembre
1996, n. 630, convertito, con modifica zioni, dalla legge 11 febbraio
1997,    n.  21, l'ultimo   periodo e' sostituito  dai seguenti:  "Le
diponibilita' deri vanti dai   mutui di cui  al  periodo  precedente,
assunti per la  copertura di disavanzi, sono erogati  in propor zione
ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricogni zione dei debiti e
dei crediti al  31 dicembre 1994, appro vati  dai direttori generali,
verificati  dal   collegio  dei  revisori  e   certificati  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma 6,  del  presente  decreto, considerando  le
erogazioni dispo  ste ai sensi  del medesimo articolo 1;  le predette
disponi bilita' sono  erogate nella misura del 90 per  cento e del 10
per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il
disposto di cui  all'articolo 19, comma 1, del  decreto-legge 2 marzo
1989, n.  65, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  26 aprile
1989, n. 155.".
  2. Le regioni sono autorizzate a  contrarre, con oneri a carico dei
rispettivi  bilanci, mutui  o prestiti  con istituti  di credito,  da
assumere  anche in  deroga  alle limitazioni  previste dalle  vigenti
disposizioni,  per assicurare  la  copertura dei  disavanzi di  parte
corrente del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 1997 e 1998.