Art. 5.
  1. I  direttori generali  delle aziende  unita' sanitarie  locali e
delle aziende ospedaliere rivedono,  in sede negoziale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  il  corrispettivo   dei  contratti  delle  aziende
stipulati ante riormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni
e servizi, quando tale corrispettivo e' stato determinato, in tutto o
in parte, con riferimento al  costo del denaro. Qualora il contraente
non  aderisca  alla  revisione   e'  escluso  dalla  possibilita'  di
stipulare nuovi contratti o rinnovare  quelli in essere con la stessa
azienda per  i tre  anni successivi  alla data  di entrata  in vigore
della legge di conversione del presente decreto.