IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  decreto-legge n.  101/1993 piu'  volte reiterato  fino al
decreto-legge 5 ottobre 1993,  n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Visto  in particolare  l'art. 2,  comma  6, della  citata legge  n.
493/1993 che fa  divieto ai comuni di dar corso  ad appalti per nuove
opere  pubbliche salvo  autorizzazione  del Ministro  del bilancio  e
della programmazione economica sentito il CIPE, con fondi disponibili
provenienti dagli  stanziamenti previsti dall'art. 3  del testo unico
30 marzo 1990, n. 76;
  Vista la delibera CIPE 3  agosto 1993 contenente direttive circa la
metodologia  e   le  procedure  per  il   rilascio  delle  suindicate
autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;
  Visto   l'art.  11-ter   della  citata   legge  n.   677/1996  che,
parzialmente modificando l'art. 2, comma  6, della legge n. 493/1993,
assegna ai comuni  la possibilita' di dar corso ad  appalti per opere
di   "urbanizzazione  essenziali   e  strettamente   funzionali  agli
insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche" salvo restando
l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;
  Considerato che a seguito delle  direttive impartite dal CIPE nella
seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovra' esprimere il proprio parere
in merito  all'appalto di quelle  opere non ritenute  definibili come
"urbanizzazioni essenziali";
  Vista la nota del 14 dicembre  1998, prot. DV/1324, con la quale in
attuazione di quanto sopra il  comitato costituito ai sensi del comma
6, dell'art.  2 della  legge n. 493/1993,  ha trasmesso  un ulteriore
elenco di interventi con istruttoria ad esito favorevole;
                     Esprime il seguente parere:
  I  comuni  di cui  all'allegato  1  possono essere  autorizzati  ad
utilizzare i  fondi disponibili  presso gli stessi  comuni, derivanti
dall'art.  3   del  decretolegislativo   n.  76/1990,   e  successive
integrazioni  e modificazioni,  per gli  interventi e  gli importi  a
fianco di ciascuno  indicati e con rispetto  delle eventuali relative
prescrizioni formulate.
  Alla  realizzazione  delle  opere   i  comuni  dovranno  provvedere
mediante  espletamento  di  gare  da  effettuarsi  con  le  procedure
previste  dalle   vigenti  normative;  comunicheranno,   inoltre,  al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la
data   dell'avvenuta  consegna   dei  lavori   da  effettuare   entro
centottanta giorni  dalla data  del rilascio  dell'autorizzazione del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente
interessato  dovra'  darne  motivata comunicazione  al  Ministro  del
tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica e prospettare
una diversa utilizzazione della somma relativa.
   Roma, 22 dicembre 1998
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 168