IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI delegato per le aree urbane Vista la legge 13 giugno 1991, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n. 610 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che all'art. 54 dispone la realizzazione di cunicoli e gallerie per la allocazione nel sottosuolo dei pubblici servizi in strutture adeguatamente dimensionate e concepite in modo tale da consentire manutenzione ordinaria e straordinaria senza la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze; Considerata l'esigenza di dare le necessarie indicazioni in materia ai comuni con piu' di 30.000 abitanti; Considerata l'opportunita', altresi', di dare le istruzioni anche nel caso di pubblici servizi sistemati nei marciapiedi, la' dove tale allocazione non arrechi intralcio alla circolazione e disagio alla cittadinanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici, dott. Enrico Micheli in materia di aree urbane; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente le disposizioni di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 54, primo comma, lettera b), mantiene allo Stato le funzioni attinenti all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una piu' agevole lettura dei dati; Visto l'art. 98 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene allo Stato le funzioni di definire disposizioni tecniche relative alle strade e loro pertinenze; Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, primo comma; Considerata l'urgenza di intervenire nel settore dei servizi tecnologici in armonia con la pressante necessita' di una riqualificazione urbana in ciascuna area che abbia influenza sulla mobilita' urbana e l'inquinamento; Considerato altresi' che nel caso di opere di urbanizzazione connesse all'imminente evento giubilare, venga considerata nel contesto medesimo l'eventuale sistemazione dei pubblici servizi in modo corrispondente alle prescrizioni del nuovo codice della strada; Sentito il parere del comitato tecnico scientifico per lo sfruttamento razionale del sottosuolo, di cui al decreto 25 giugno 1995 del Sottosegretario protempore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato per le aree urbane, nel cui comitato sono state rappresentate le amministrazioni centrali, le imprese dei pubblici servizi, l'U.P.I., l'A.N.C.I. e le Federazioni delle imprese; Vista l'intesa espressa nella seduta del 13 novembre 1998 dalla Conferenza unificata; Visto il parere del Ministero dell'ambiente; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente direttiva fornisce a comuni, province, Anas ed altri Enti proprietari eo gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate con il solo termine di "aziende". 2. Le relative disposizioni, ai sensi del primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 66 del regolamento di esecuzione n. 495 del 16 dicembre 1992, cosi' come integrato dall'art. 54 del regolamento di esecuzione n. 610 del 16 settembre 1996, riguardano le realizzazioni di attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede stradale per le intrastrutture dei servizi. 3. Le disposizioni stesse sono dirette, altresi', a consentire la facilita' di accesso agli impianti tecnologici e la relativa loro manutenzione, e tendono a conseguire, per quanto possibile, il controllo e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso sistemi di segnalazione automatica ed evitare, o comunque ridurre per quanto possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta fino alle localita' di discarica ed il successivo ripristino della sede stradale. 4. Obbiettivo primario della presente direttiva e' quello di razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, facilitando la necessaria tempestivita' degli interventi stessi al fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilita' del traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell'area interessata ai lavori ed alle attivita' commerciali ivi esistenti. 5. La connessa finalita' e' quella di promuovere la scelta di interventi che non comportino in prospettiva la diminuzione della fluidita' del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane, contribuendo cosi' sia ad evitare gli effetti di congestionamento causato dalle sezioni occupate, sia a contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, nonche' l'impatto visivo al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio e realizzare economie a lungo termine.