IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                     delegato per le aree urbane
  Vista la legge 13 giugno 1991, ed in particolare l'art. 3, il quale
prevede che con decreto del  Presidente della Repubblica sono emanate
norme regolamentari per l'esecuzione  e l'attuazione del codice della
strada;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1996,
n. 610 recante  modifiche al decreto del  Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495,  "Regolamento di esecuzione e di attuazione
del  nuovo  codice   della  strada",  che  all'art.   54  dispone  la
realizzazione  di   cunicoli  e  gallerie  per   la  allocazione  nel
sottosuolo   dei   pubblici   servizi  in   strutture   adeguatamente
dimensionate  e concepite  in  modo tale  da consentire  manutenzione
ordinaria e straordinaria senza la  manomissione del corpo stradale e
sue pertinenze;
  Considerata l'esigenza di dare le necessarie indicazioni in materia
ai comuni con piu' di 30.000 abitanti;
  Considerata l'opportunita',  altresi', di dare le  istruzioni anche
nel caso di pubblici servizi sistemati nei marciapiedi, la' dove tale
allocazione non  arrechi intralcio  alla circolazione e  disagio alla
cittadinanza;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  10
novembre 1998  concernente la delega  di funzioni del  Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministro  dei lavori pubblici, dott. Enrico
Micheli in materia di aree urbane;
  Visto il decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 112, concernente le
disposizioni  di attuazione  della legge  15 marzo  1997, n.  59, che
all'art. 54, primo comma, lettera b), mantiene allo Stato le funzioni
attinenti   all'indicazione   dei   criteri   per   la   raccolta   e
l'informatizzazione  di  tutto  il materiale  cartografico  ufficiale
esistente e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare
i diversi sistemi per una piu' agevole lettura dei dati;
  Visto l'art.  98 del citato  decreto legislativo 31 marzo  1998, n.
112, che  mantiene allo  Stato le  funzioni di  definire disposizioni
tecniche relative alle strade e loro pertinenze;
  Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, primo comma;
  Considerata  l'urgenza  di  intervenire  nel  settore  dei  servizi
tecnologici   in  armonia   con  la   pressante  necessita'   di  una
riqualificazione urbana  in ciascuna  area che abbia  influenza sulla
mobilita' urbana e l'inquinamento;
  Considerato  altresi'  che  nel  caso di  opere  di  urbanizzazione
connesse  all'imminente  evento   giubilare,  venga  considerata  nel
contesto medesimo  l'eventuale sistemazione  dei pubblici  servizi in
modo corrispondente alle prescrizioni del nuovo codice della strada;
  Sentito  il   parere  del  comitato  tecnico   scientifico  per  lo
sfruttamento razionale  del sottosuolo, di  cui al decreto  25 giugno
1995 del Sottosegretario protempore alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, delegato  per le aree  urbane, nel cui comitato  sono state
rappresentate le  amministrazioni centrali,  le imprese  dei pubblici
servizi, l'U.P.I., l'A.N.C.I. e le Federazioni delle imprese;
  Vista l'intesa  espressa nella  seduta del  13 novembre  1998 dalla
Conferenza unificata;
  Visto il parere del Ministero dell'ambiente;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1. La presente direttiva fornisce a comuni, province, Anas ed altri
Enti proprietari eo  gestori delle sedi stradali e delle  aree di uso
pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti
sotterranei delle aziende e delle  imprese erogatrici dei servizi, in
seguito denominate con il solo termine di "aziende".
  2. Le relative disposizioni, ai  sensi del primo comma dell'art. 25
del decreto  legislativo 30 aprile  1992, n.  285 e dell'art.  66 del
regolamento di  esecuzione n.  495 del 16  dicembre 1992,  cosi' come
integrato dall'art.  54 del regolamento  di esecuzione n. 610  del 16
settembre  1996,  riguardano   le  realizzazioni  di  attraversamenti
trasversali  e  occupazioni   longitudinali  sotterranee  della  sede
stradale per le intrastrutture dei servizi.
  3. Le disposizioni  stesse sono dirette, altresi',  a consentire la
facilita' di  accesso agli  impianti tecnologici  e la  relativa loro
manutenzione,  e  tendono  a  conseguire, per  quanto  possibile,  il
controllo  e  la  rilevazione  delle  eventuali  anomalie  attraverso
sistemi di segnalazione automatica ed evitare, o comunque ridurre per
quanto possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stradali, le
operazioni di  scavo, lo  smaltimento del  materiale di  risulta fino
alle localita'  di discarica ed  il successivo ripristino  della sede
stradale.
  4.  Obbiettivo  primario  della  presente direttiva  e'  quello  di
razionalizzare  l'impiego  del  sottosuolo  in modo  da  favorire  il
coordinamento  degli interventi  per  la  realizzazione delle  opere,
facilitando la  necessaria tempestivita'  degli interventi  stessi al
fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilita' del traffico
ed  evitare,  per  quanto  possibile,  il  disagio  alla  popolazione
dell'area  interessata ai  lavori ed  alle attivita'  commerciali ivi
esistenti.
  5.  La connessa  finalita' e'  quella  di promuovere  la scelta  di
interventi  che non  comportino in  prospettiva la  diminuzione della
fluidita' del traffico  per i ripetuti lavori  interessanti le strade
urbane,   contribuendo  cosi'   sia   ad  evitare   gli  effetti   di
congestionamento causato  dalle sezioni  occupate, sia a  contenere i
consumi  energetici,  ridurre  i  livelli  di  inquinamento,  nonche'
l'impatto visivo al fine di  salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio
e realizzare economie a lungo termine.