Art. 10.
                            Programmazione
  1. I  comuni interessati  devono all'uopo  svolgere le  funzioni di
coordinamento in  materia di realizzazione delle  opere relative alle
reti dei servizi, con esclusione degli allacciamenti agli utenti.
  2. Gli  adempimenti di  cui al  primo comma  fanno carico  oltre ai
comuni,  agli  altri  soggetti  proprietari e/o  gestori  delle  sedi
stradali e  delle aree  di uso pubblico  che siano  interessati dalle
opere di cui alla presente direttiva.
  3.  A tale  scopo tutti  i  soggetti interessati  (comuni, enti  ed
aziende), devono promuovere una  efficace pianificazione con verifica
della  copertura  finanziaria  degli  interventi  previsti,  su  base
possibilmente triennale, mediante incontri sistematici per realizzare
le necessarie  sinergie e  conseguire risultati razionali  e coerenti
con un uso ottimale del sottosuolo, nell'ambito del piano di sviluppo
urbano.
  4. Nelle  more della realizzazione  del "Piano urbano  generale dei
servizi del sottosuolo",  i comuni, di concerto con  gli altri "enti"
devono, con cadenza almeno semestrale,  far luogo al censimento degli
interventi  necessari sia  per l'ordinaria  che per  la straordinaria
manutenzione  delle  strade,  nonche'  degli  interventi  urbanistici
previsti dal Piano  regolatore generale e dai  piani attuativi, dando
tempestiva comunicazione  alle "aziende", che dovranno  presentare ai
comuni  e/o   agli  "enti"  entro  sessanta   giorni  dalla  suddetta
comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attivita'.
  5.  Il  comune   deve  provvedere,  di  concerto   con  gli  "enti"
interessati  a  convocare  una  riunione  con  le  "aziende"  per  la
pianificazione dei  suddetti interventi  nei periodi  successivi. Nel
corso di questa riunione vengono diffusi i programmi degli interventi
pianificati dal comune, dagli "enti"  interessati e dalle "aziende" e
il  comune, sulla  base  delle suddette  risultanze, decidera'  sulla
opportunita'  di convocare  una apposita  conferenza dei  servizi, ai
sensi della legge n. 142/1990.
  6. I comuni, in ogni caso,  sentite le aziende devono dotarsi di un
regolamento che  disciplini modalita' e  tempi certi per  il rilascio
delle  autorizzazioni  all'apertura  dei cantieri  avuto  riguardo  a
quanto prescritto dalla legge n. 241/1990.