Art. 10. Programmazione 1. I comuni interessati devono all'uopo svolgere le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, con esclusione degli allacciamenti agli utenti. 2. Gli adempimenti di cui al primo comma fanno carico oltre ai comuni, agli altri soggetti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico che siano interessati dalle opere di cui alla presente direttiva. 3. A tale scopo tutti i soggetti interessati (comuni, enti ed aziende), devono promuovere una efficace pianificazione con verifica della copertura finanziaria degli interventi previsti, su base possibilmente triennale, mediante incontri sistematici per realizzare le necessarie sinergie e conseguire risultati razionali e coerenti con un uso ottimale del sottosuolo, nell'ambito del piano di sviluppo urbano. 4. Nelle more della realizzazione del "Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo", i comuni, di concerto con gli altri "enti" devono, con cadenza almeno semestrale, far luogo al censimento degli interventi necessari sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonche' degli interventi urbanistici previsti dal Piano regolatore generale e dai piani attuativi, dando tempestiva comunicazione alle "aziende", che dovranno presentare ai comuni e/o agli "enti" entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attivita'. 5. Il comune deve provvedere, di concerto con gli "enti" interessati a convocare una riunione con le "aziende" per la pianificazione dei suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal comune, dagli "enti" interessati e dalle "aziende" e il comune, sulla base delle suddette risultanze, decidera' sulla opportunita' di convocare una apposita conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 142/1990. 6. I comuni, in ogni caso, sentite le aziende devono dotarsi di un regolamento che disciplini modalita' e tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura dei cantieri avuto riguardo a quanto prescritto dalla legge n. 241/1990.