Art. 11.
                        Conferenza dei servizi
  1.  La  conferenza deve  essere  convocata  nei tempi  necessari  a
ciascun "ente" e/o "azienda"  per l'aggiornamento dei propri elementi
di pianificazione e comunque non oltre i novanta giorni successivi.
  2. Nel corso della conferenza dei servizi:
  devono essere definite le  modalita' degli interventi da effettuare
congiuntamente tra il comune, gli "enti" e le "aziende";
  devono essere  approvati d'intesa  i singoli  interventi presentati
dalle "aziende"  e la relativa  temporizzazione secondo i  criteri di
cui al successivo art. 12;
  deve essere  scelta la soluzione  da adottare per  l'ubicazione dei
singoli servizi  tra quelle indicate al  precedente art. 4 in  base a
criteri  di  scelta  tecnicoeconomici   e/o  di  particolari  vincoli
urbanistici;
  devono  essere   indicati  i   vincoli  di   carattere  ambientale,
urbanistico e archeologico da  rispettare nella fase di progettazione
esecutiva delle opere.