Art. 11. Conferenza dei servizi 1. La conferenza deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun "ente" e/o "azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i novanta giorni successivi. 2. Nel corso della conferenza dei servizi: devono essere definite le modalita' degli interventi da effettuare congiuntamente tra il comune, gli "enti" e le "aziende"; devono essere approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle "aziende" e la relativa temporizzazione secondo i criteri di cui al successivo art. 12; deve essere scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi tra quelle indicate al precedente art. 4 in base a criteri di scelta tecnicoeconomici e/o di particolari vincoli urbanistici; devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere.