Art. 12.
                     Presentazione dei progetti
              e regolamento dei  lavori nel sottosuolo
  1. Le "aziende", fatta eccezione  per gli allacciamenti alle reti e
per gli  altri interventi di  urgenza, devono presentare al  comune o
agli altri "enti" almeno tre  mesi prima dell'esecuzione delle opere,
i  progetti,  eventualmente  in   formato  elettronico,  dei  singoli
interventi  per  consentire le  verifiche  del  rispetto dei  vincoli
indicati  nel   corso  della  conferenza  dei   servizi  e  riportati
all'articolo precedente.
  2. Entro trenta giorni il comune  e o gli "enti" devono precisare i
motivi  dell'eventuale   diniego  con  riferimento  ai   vincoli  non
rispettati nella progettazione.
  3. Qualora da parte del comune o  degli enti, nel termine di cui al
comma  precedente, non  vengano segnalate  osservazioni o  comunicati
motivi  ostativi alla  realizzazione delle  opere, le  aziende devono
avviare i lavori in coerenza  con le conclusioni della conferenza dei
servizi, comunicando la data di inizio dei lavori stessi.