Art. 12. Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo 1. Le "aziende", fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri interventi di urgenza, devono presentare al comune o agli altri "enti" almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, i progetti, eventualmente in formato elettronico, dei singoli interventi per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza dei servizi e riportati all'articolo precedente. 2. Entro trenta giorni il comune e o gli "enti" devono precisare i motivi dell'eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella progettazione. 3. Qualora da parte del comune o degli enti, nel termine di cui al comma precedente, non vengano segnalate osservazioni o comunicati motivi ostativi alla realizzazione delle opere, le aziende devono avviare i lavori in coerenza con le conclusioni della conferenza dei servizi, comunicando la data di inizio dei lavori stessi.