Art. 13. Condotte di gas combustibile 1. Per quanto attiene alla sistemazione delle condotte di gas combustibile, che ai sensi dell'art. 54 del regolamento n. 610/96 devono essere situate all'esterno di strutture sotterranee polifunzionali, si fa rinvio alle norme di cui alla richiamata guida tecnica dell'UNI e CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso e che debba essere posta, per un tratto di limitata estensione, nella struttura sotterranea. In tal caso la tubazione del gas non dovra' presentare punti di derivazione, ed essere sistemata con impiego di doppio tubo con sfiati. 2. Per quest'ultime condutture dovranno comunque essere considerate soluzioni compatibili secondo le norme della guida tecnica dell'UNI e CEI, "requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali" della norma UNI e CEI Servizi tecnologici interrati, della norma UNI-CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", del decreto ministeriale 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale".