Art. 14.
                 Strutture polifunzionali esistenti
  1.  I comuni,  entro sei  mesi  dalla data  di pubblicazione  della
presente  direttiva,  devono  organizzarsi  per  dare  corso  ad  una
ricognizione, d'intesa  con le  "aziende", per il  monitoraggio delle
strutture polifuzionali  esistenti (gallerie e cunicoli)  nel proprio
territorio valutando inoltre, ove necessario, le opportune iniziative
ai fini della loro bonifica per un successivo migliore impiego.
  A tal fine sara' curato un  censimento di tali strutture, dei punti
di  accesso, dello  stato delle  opere murarie,  nonche' dei  servizi
presenti verificandone lo stato  d'uso, previa eliminazione di quelli
abbandonati.
  2. Decorsi ulteriori sei mesi  i comuni riferiranno al Dipartimento
per le aree  urbane circa lo stato dei lavori  e delle possibilita' o
meno di effettuazione delle operazioni di monitoraggio.
  3. Ove tali strutture verranno  rese utilizzabili, nei limiti della
loro capacita', le autorita' locali non dovranno autorizzare la nuova
sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi
ad eccezione degli interventi di cui al comma 9 dell'art. 6.