Art. 15.
                             Cartografia
  1. La disponibilita' della cartografia, come richiamato all'art. 3,
e' finalizzata  alla conoscenza  degli impianti dei  pubblici servizi
esistenti  nel  sottosuolo,  per migliorare  il  coordinamento  delle
"aziende" di cui  all'art. 1 attraverso i rapporti tra  le stesse e i
comuni e gli "enti".
  2. Lo  scambio di  informazioni tra  le aziende e  tra queste  ed i
comuni o gli enti competenti potra' inizialmente avvenire utilizzando
idonee cartografie  su supporto  cartaceo (in  scala 1:500,  1:1000 o
1:2000 e  contenenti almeno il  reticolo stradale, il  contorno degli
edifici e gli elementi topografici piu' significativi) sulle quali le
aziende dovranno riportare le indicazioni relative all'ubicazione dei
propri impianti sotterranei e dei nuovi interventi.
  3. I comuni  e gli altri enti dovranno dotarsi  di adeguati sistemi
informativi  compatibili   ed  interoperabili,  per  la   raccolta  e
l'archiviazione  dei dati  cartografici relativi  all'occupazione del
sottosuolo da parte di ciascuno dei servizi elencati all'art. 2.
  4. Le "aziende" dovranno  mantenere costantemente aggiornati i dati
cartografici  relativi   ai  propri  impianti  e   dovranno  renderli
disponibili,  su richiesta  motivata del  comune o  degli altri  enti
interessati.
  5. Le "aziende", nello  scambio delle informazioni sull'occupazione
del  sottosuolo, dovranno  precisare, per  ciascun tipo  di impianto,
l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato,
la profondita' e la distanza da  punti di riferimento degli edifici e
la  tipologia   e  dovranno  indicare  le   seguenti  caratteristiche
principali:
  gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale,
dimensione;
   elettricita': tensione nominale, materiale;
  telecomunicazioni:   canalizzazioni,  tubi   affiancati,  cavi   in
trincea.