Art. 15. Cartografia 1. La disponibilita' della cartografia, come richiamato all'art. 3, e' finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento delle "aziende" di cui all'art. 1 attraverso i rapporti tra le stesse e i comuni e gli "enti". 2. Lo scambio di informazioni tra le aziende e tra queste ed i comuni o gli enti competenti potra' inizialmente avvenire utilizzando idonee cartografie su supporto cartaceo (in scala 1:500, 1:1000 o 1:2000 e contenenti almeno il reticolo stradale, il contorno degli edifici e gli elementi topografici piu' significativi) sulle quali le aziende dovranno riportare le indicazioni relative all'ubicazione dei propri impianti sotterranei e dei nuovi interventi. 3. I comuni e gli altri enti dovranno dotarsi di adeguati sistemi informativi compatibili ed interoperabili, per la raccolta e l'archiviazione dei dati cartografici relativi all'occupazione del sottosuolo da parte di ciascuno dei servizi elencati all'art. 2. 4. Le "aziende" dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili, su richiesta motivata del comune o degli altri enti interessati. 5. Le "aziende", nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondita' e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia e dovranno indicare le seguenti caratteristiche principali: gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione; elettricita': tensione nominale, materiale; telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.