Art. 16.
                      Impiego della cartografia
  1.  Per  facilitare  lo  scambio di  informazioni,  le  cartografie
dovranno essere  gradualmente informatizzate entro cinque  anni per i
comuni che  rientrano nell'art. 3 ed  entro dieci anni per  gli altri
comuni  che   decidessero  di  dotarsi  delle   suddette  cartografie
unificate  numerizzate,  utilizzando   una  base  planimetrica  unica
preferibilmente di tipo aereofotogrammetrico e/o satellitare promossa
dall'autorita' locale  con compenza prevalente, e  comunque con tempi
compatibili con  la rete unitaria delle  pubbliche ammministrazioni e
dei progetti intersettoriali dell'AIPA.
  2. Nel caso  di nuove urbanizzazioni o  di significativi interventi
di riqualificazione urbanistica, l'autorita' locale dovra' provvedere
inoltre  a  fornire alle  aziende,  in  occasione delle  riunioni  di
pianificazione  di   cui  all'art.  10,  le   nuove  carte  numeriche
aggiornate.
  3. A partire dalla data in  cui ciascun comune o "ente" fornira' le
"aziende" la  cartografia unificata  del proprio territorio,  tutti i
nuovi  interventi dovranno  essere documentati  sul nuovo  supporto e
dovranno essere  forniti al comune o  a societa' da esso  delegata di
volta  in volta,  su  richiesta motivata  e  relativamente alla  zona
interessata dai  lavori previsti nei progetti.  Gradualmente dovranno
essere documentati parimenti tutti gli impianti esistenti.
  4. Cio' dovra'  consentire di disporre di  cartografia numerica del
territorio come  base comune per  tutti gli utenti  che interagiscono
nella  medesima  attivita' dando  luogo  ad  un sistema  unitario  da
condividere quale  mezzo indispensabile per lo  scambio delle diverse
informazioni tra gli utenti stessi.
  5. Si  dovra' realizzare cosi' un  sistema informativo territoriale
nel  quale le  diverse  esigenze di  progettazione, pianificazione  e
documentazione trovino un'unica base di riferimento e di utilizzo dei
dati necessari  provenienti da diversi enti  o societa' coerentemente
con  le  direttive  AIPA   autorita'  per  l'informatizzazione  nella
pubblica amministrazione.
  6.  Potra' essere  fatto ricorso  ad un  apposito organismo,  anche
consortile, preposto alla formazione  e all'aggiornamento di una base
cartografica  in forma  numerica,  ovvero  operata congiuntamente  la
realizzazione di  progetti integrati sulle diverse  aree di interesse
all'interno dei quali condividere  le diverse informazioni e dividere
altresi'  gli  oneri  economici  per una  necessaria  trasparenza  ed
economicita' di intervento.
  7. Relativamente alla cartografia numerica  di base il principio di
unificazione  deve  essere  inteso come  raggiungimento  di  identici
parametri  di qualita'  di tipo  descrittivo,  di tipo  metrico e  di
strutturazione   logica   delle    informazioni   geometriche.   Tali
descrizioni  sono,   insieme  ad  altri  meccanismi,   definite  come
metadati, che insieme ai dati elementari, costituiscono, nella logica
del  sistema   di  comunicazione   dei  dati  territoriali,   i  dati
utilizzabili.
  8. Nel quadro di un  possibile intercambio delle informazioni tra i
vari sistemi informativi territoriali,  la necessita' di garantire la
liberta' di ogni ente o  societa' di scegliere gli strumenti hardware
e software piu' idonei alle proprie esigenze operative e strutturali,
presuppone come iter percorribile il ricorso ad uno specifico formato
neutro di intercambio ovvero conformato a standard internazionali nei
suoi vari livelli di strutturazione  che consente il trasferimento di
tutte le informazioni di tipo geometrico, alfanumerico e topologico.