Art. 19.
                      Uffici per il sottosuolo
  1. Gli  enti, compatibilmente con le  dotazioni organiche, potranno
istituire  uffici "ad  hoc"  che dovranno,  a  loro volta,  mantenere
costanti contatti con gli uffici del traffico.
  2.  Per quanto  concerne le  disposizioni relative  alle esecuzioni
delle opere e dei relativi collaudi, il comune o l'ente dovra' tenere
presenti le disposizioni di cui alla  legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvedendo, altresi',  alla scelta dei componenti  della commissione
di collaudo ai sensi dell'art. 29 della legge medesima.
   Roma, 3 marzo 1999
                                                 Il Ministro: Micheli