Art. 19. Uffici per il sottosuolo 1. Gli enti, compatibilmente con le dotazioni organiche, potranno istituire uffici "ad hoc" che dovranno, a loro volta, mantenere costanti contatti con gli uffici del traffico. 2. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, il comune o l'ente dovra' tenere presenti le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvedendo, altresi', alla scelta dei componenti della commissione di collaudo ai sensi dell'art. 29 della legge medesima. Roma, 3 marzo 1999 Il Ministro: Micheli