Art. 3. Piano urbano dei servizi 1. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti o interessati da presenze dovute ad alta affluenza turistica stagionale, sono tenuti a redigere, entro un quinquennio compatibilmente con le risorse disponibili, un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d'intesa con le "aziende", che sara' denominato Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), fara' parte del Piano regolatore generale e, comunque, dovra' attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico. 2. Le regioni possono individuare aree urbane ad alta densita' abitativa o ambiti territoriali a particolare sensibilita' ambientale da sottoporre a tale obbligo. 3. Tutti i comuni sono comunque tenuti all'osservanza delle norme tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi elencati al precedente art. 2, con particolare riguardo al rispetto delle distanze fra le linee dei servizi stessi ed alla loro esatta collocazione. 4. Tutti i comuni dovranno, inoltre, dotarsi di una cartografia cartacea, informatica o numerica ed in questo secondo caso essa dovra' corrispondere a quanto indicato al successivo art. 16 acciocche' sia compatibile fra i vari soggetti. 5. La procedura relativa alle nuove urbanizzazioni dovra' contemplare la presentazione del progetto dei servizi tecnologici. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano svolgono le funzioni di controllo e vigilanza. Per quest'ultime province le disposizioni della direttiva non si applicano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.