Art. 5. Predisposizione dei servizi in trincea 1. Nel caso di posa direttamente interrata dei servizi sotto il marciapiede, deve essere ridotto al minimo il disagio alla circolazione stradale e deve essere permesso un piu' agevole ingresso delle infrastrutture negli edifici. In accordo con le indicazioni delle "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" del Consiglio nazionale delle ricerche, ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento. 2. Particolare attenzione deve porsi nel caso di interramento dei servizi nei marciapiedi sui quali si affacciano aree commerciali e produttive; in tal caso devono essere limitati i disagi, fissando i tempi massimi per l'esecuzione delle opere, nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 8, ovvero predisponendo direttamente cunicoli con plotte scoperchiabili o polifore. 3. Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, realizzati in sotterraneo con impianti inerenti i servizi di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la profondita' minima di interramento, di cui al terzo comma dell'art. 66 del sopracitato regolamento di esecuzione n. 495, non si applica al di fuori della carreggiata; al di sotto della stessa tale profondita' minima puo' essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono, comunque, fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto. 4. Relativamente ai servizi interrati, qualora sussistano dubbi sulla effettiva localizzazione degli impianti tecnologici, deve essere valutata, di volta in volta, la possibilita' di impiego di sistemi tecnici innovativi che consentano interventi nel sottosuolo senza l'effrazione della superficie, sia per la conoscenza di quanto sottostante (indagine geognostica), sia per la posa di cavi (perforazione orizzontale controllata). 5. Per i nuovi allacciamenti delle varie utenze, sia di servizi provenienti da strutture o gallerie sotterranee che da linee alloggiate direttamente nel terreno, devono essere osservate le norme tecniche UNI e CEI. 6. Allo scopo di minimizzare l'impatto ambientale, la realizzazione delle strutture per la posa di impianti tecnologici, nelle aree di nuovo insediamento, deve avvenire contemporaneamente alle altre infrastrutture secondo progetti e modalita' approvati dal comune d'intesa con le aziende. 7. In dette nuove aree puo' essere valutata l'eventualita' di destinare zone a verde utilizzabili, nel caso, per la sistemazione dei sottoservizi. Anche in tali aree, ove occorra salvaguardare le essenze, sara' opportuno l'utilizzo di sistemi non effrattivi.