Art. 6.
       Predisposizione dei servizi in strutture polifunzionali
  1.  La  realizzazione  delle strutture  sotterranee  polifunzionali
(cunicoli  o gallerie),  riguarda  le aree  di nuova  urbanizzazione,
nonche' quelle  urbanizzate in occasione  di tutti gli  interventi di
cui  ai comma  seguenti ed  in tutti  i casi  di interesse  pubblico,
tenuto conto delle caratteristiche  degli impianti tecnologici, delle
strade, del  traffico e dei piani  di sviluppo, ovvero le  aree nelle
quali  l'evoluzione dei  servizi  potrebbe  comportare il  successivo
potenziamento o rifacimento degli impianti.
  2.  Nelle  aree  di  nuovo insediamento  le  strutture  sotterranee
polifunzionali sono  considerate opere  di urbanizzazione  primaria e
devono essere realizzate contemporaneamente alle altre infrastrutture
a cura  e spese del  lottizzatore secondo progetti concordati  con le
"aziende" e approvati dal "comune".
  3. Per quanto  riguarda le aree gia'  urbanizzate, la realizzazione
delle strutture  sotterranee polifunzionali deve essere  valutata nel
corso  di appositi  incontri finalizzati  all'esame degli  interventi
necessari  per opere  significative di  ristrutturazione urbanistica,
quali ad esempio metropolitane, tranvie, sottopassi, parcheggi, ecc.
  4. In ogni caso nelle  aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle
quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera
sede stradale,  per una  lunghezza di  almeno 50  metri, le  opere di
ripristino  devono  essere  l'occasione per  realizzare,  per  quanto
possibile, direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in
relazione alla tipologia degli  impianti allocabili e delle possibili
esigenze future.
  5.  Le  esigenze  di  effettuazione  degli  interventi  secondo  le
tipologie di cui  al primo comma devono essere  tenute presenti anche
quando  si  debba  sistemare   un  sottosuolo  che  interessi  strade
importanti turisticamente  o a livello ambientale,  nonche' quando si
voglia procedere a pavimentazioni, progettate con particolare cura in
relazione all'importanza dei manufatti circostanti per il loro valore
storico, architettonico o archeologico.
  6.  In ogni  caso  le strutture  sotterranee polifunzionali  devono
essere  dimensionate  per  le  prevedibili esigenze  riferite  ad  un
periodo non  inferiore a dieci  anni, tenendo conto,  altresi', delle
disposizioni concernenti la liberalizzazione di cui alla legge n. 249
del 31 luglio  1997 e del decreto del Presidente  della Repubblica 19
settembre  1997, n.  318, che  puo' comportare  nuovi interventi  sui
manufatti stradali.
  7.  Priorita' di  scelta degli  interventi permane,  comunque, alle
autorita' locali ai sensi di  quanto previsto dal decreto legislativo
n. 507/1993  per quanto riguarda  la facolta' di trasferire  in altra
sede le condutture,  i cavi e gli impianti a  proprie spese, ai sensi
dell'art.   46,  secondo   comma,  ovvero   trasferire  in   gallerie
appositamente costruite per tali impianti,  nel qual caso la relativa
spesa  sara'  a  carico   percentualmente  degli  utenti  secondo  le
modalita' di cui  al successivo art. 47,  quarto comma dell'anzidetto
decreto legislativo n. 507 /19 93.
  8.  Il maggiore  onere  economico sostenuto  dalle  aziende per  la
realizzazione  delle   infrastrutture  sotterranee,  nonche'   per  i
conseguenti spostamenti dei servizi, di cui alla lettera c) del primo
comma dell'art. 4 costituisce costo sostenuto nell'interesse generale
per  la realizzazione  di obiettivi  di  tutela ambientale  e di  uso
efficiente delle risorse, ai fini  del recupero tariffario secondo le
determinazioni dell'autorita' per i  servizi di pubblica utilita', ai
sensi di quanto previsto dalla lettera  e) del comma 12, art. 2 della
legge  14 novembre  1995,  n.  481, in  misura  correlata alle  opere
progettate ed autorizzate.
  9.  Ove  da  parte  delle  autorita'  locali  vengano  direttamente
realizzate  le   strutture  sotterranee   polifuzionali,  idoneamente
dimensionate  per  le  esigenze  delle varie  aziende  erogatrici,  i
rispettivi nuovi  impianti, nella medesima tratta,  non devono essere
sistemati in sedi diverse ne' dovra' essere autorizzato il ripristino
di  quelli   interrati  preesistenti   nel  caso  di   interventi  di
risistemazione,   ad  eccezione   degli  interventi   per  guasto   o
danneggiamento  che interessino,  comunque, un  ridotto tratto  della
sede stradale.