Art. 6. Predisposizione dei servizi in strutture polifunzionali 1. La realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali (cunicoli o gallerie), riguarda le aree di nuova urbanizzazione, nonche' quelle urbanizzate in occasione di tutti gli interventi di cui ai comma seguenti ed in tutti i casi di interesse pubblico, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti tecnologici, delle strade, del traffico e dei piani di sviluppo, ovvero le aree nelle quali l'evoluzione dei servizi potrebbe comportare il successivo potenziamento o rifacimento degli impianti. 2. Nelle aree di nuovo insediamento le strutture sotterranee polifunzionali sono considerate opere di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate contemporaneamente alle altre infrastrutture a cura e spese del lottizzatore secondo progetti concordati con le "aziende" e approvati dal "comune". 3. Per quanto riguarda le aree gia' urbanizzate, la realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali deve essere valutata nel corso di appositi incontri finalizzati all'esame degli interventi necessari per opere significative di ristrutturazione urbanistica, quali ad esempio metropolitane, tranvie, sottopassi, parcheggi, ecc. 4. In ogni caso nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino devono essere l'occasione per realizzare, per quanto possibile, direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze future. 5. Le esigenze di effettuazione degli interventi secondo le tipologie di cui al primo comma devono essere tenute presenti anche quando si debba sistemare un sottosuolo che interessi strade importanti turisticamente o a livello ambientale, nonche' quando si voglia procedere a pavimentazioni, progettate con particolare cura in relazione all'importanza dei manufatti circostanti per il loro valore storico, architettonico o archeologico. 6. In ogni caso le strutture sotterranee polifunzionali devono essere dimensionate per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni, tenendo conto, altresi', delle disposizioni concernenti la liberalizzazione di cui alla legge n. 249 del 31 luglio 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che puo' comportare nuovi interventi sui manufatti stradali. 7. Priorita' di scelta degli interventi permane, comunque, alle autorita' locali ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 507/1993 per quanto riguarda la facolta' di trasferire in altra sede le condutture, i cavi e gli impianti a proprie spese, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, ovvero trasferire in gallerie appositamente costruite per tali impianti, nel qual caso la relativa spesa sara' a carico percentualmente degli utenti secondo le modalita' di cui al successivo art. 47, quarto comma dell'anzidetto decreto legislativo n. 507 /19 93. 8. Il maggiore onere economico sostenuto dalle aziende per la realizzazione delle infrastrutture sotterranee, nonche' per i conseguenti spostamenti dei servizi, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 4 costituisce costo sostenuto nell'interesse generale per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni dell'autorita' per i servizi di pubblica utilita', ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 12, art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in misura correlata alle opere progettate ed autorizzate. 9. Ove da parte delle autorita' locali vengano direttamente realizzate le strutture sotterranee polifuzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non devono essere sistemati in sedi diverse ne' dovra' essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.