Art. 7.
                      Nuovo codice della strada
  1. Le strutture sotterranee polifunzionali - cunicoli e gallerie di
servizi - devono essere  accessibili dall'esterno, nel rispetto delle
disposizioni di  cui all'art. 66  del regolamento di esecuzione  e di
attuazione  del Nuovo  codice  della  strada di  cui  al decreto  del
Presidente della Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495,  ai fini della
loro  ispezionabilita' all'interno,  per  i  necessari interventi  di
ordinaria e straordinaria manutenzione.
  2.  Nelle aree  di  incrocio e  dove  sussistono concentrazioni  di
servizi deve essere previsto un sistema di strutture polifunzionali o
di polifore che attraversi gli  incroci stessi e che sia dimensionato
in modo tale da sostenere anche il piano di sviluppo urbano.