Art. 7. Nuovo codice della strada 1. Le strutture sotterranee polifunzionali - cunicoli e gallerie di servizi - devono essere accessibili dall'esterno, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 66 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ai fini della loro ispezionabilita' all'interno, per i necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 2. Nelle aree di incrocio e dove sussistono concentrazioni di servizi deve essere previsto un sistema di strutture polifunzionali o di polifore che attraversi gli incroci stessi e che sia dimensionato in modo tale da sostenere anche il piano di sviluppo urbano.