Art. 9. Barriere architettoniche e aspetti ambientali 1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi ed altre pertinenze stradali, al fine di garantire, per quanto possibile, la fruibilita' degli spazi stessi da parte anche delle persone con ridotta o impedita capacita' motoria, le relative opere dovranno osservare gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuita' dei passi carrai con appositi accorgimenti. 2. Il comune o l'ente, in sede di autorizzazione di cui al comma precedente, deve accertare che nel piano delle opere siano stati previsti gli adempimenti correlati al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996. 3. Ai fini della verifica dell'impatto delle opere sull'ambiente sono fatte salve, altresi', le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle ipotesi in cui gli interventi in materia di servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato B) al richiamato decreto del Presidente della Repubblica, inclusi nell'elenco delle tipologie progettuali soggette a detta valutazione. 4. Relativamente agli accorgimenti da porre in essere nella esecuzione delle relative opere, le prescrizioni di cui alla presente direttiva, possono formare oggetto di appositi protocolli che dovranno essere adottati dai comuni d'intesa con le aziende.