Art. 9.
            Barriere architettoniche e aspetti ambientali
  1. Qualora i  lavori interessino i marciapiedi  ed altre pertinenze
stradali, al fine di garantire,  per quanto possibile, la fruibilita'
degli  spazi  stessi da  parte  anche  delle  persone con  ridotta  o
impedita capacita' motoria, le  relative opere dovranno osservare gli
adempimenti di  cui agli articoli  4 e  5 del decreto  del Presidente
della  Repubblica  24 luglio  1996,  n.  503, predisponendo  adeguate
transennature  e ripristinando  la continuita'  dei passi  carrai con
appositi accorgimenti.
  2. Il  comune o l'ente, in  sede di autorizzazione di  cui al comma
precedente,  deve accertare  che nel  piano delle  opere siano  stati
previsti  gli   adempimenti  correlati  al  richiamato   decreto  del
Presidente della Repubblica n. 503/1996.
  3. Ai  fini della  verifica dell'impatto delle  opere sull'ambiente
sono  fatte   salve,  altresi',  le  disposizioni   del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 aprile  1996, nelle ipotesi in cui gli
interventi in materia di servizi a  rete coincidano con i progetti di
infrastrutture  di cui  al  punto 7  dell'allegato  B) al  richiamato
decreto del  Presidente della  Repubblica, inclusi  nell'elenco delle
tipologie progettuali soggette a detta valutazione.
  4.  Relativamente  agli  accorgimenti  da  porre  in  essere  nella
esecuzione delle relative opere, le prescrizioni di cui alla presente
direttiva,  possono  formare  oggetto   di  appositi  protocolli  che
dovranno essere adottati dai comuni d'intesa con le aziende.