Avvertenza:
  Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 8 marzo 1999,
n. 50, ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del  regolamento di esecuzione
del testo  unico delle disposizioni sulla  promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del  Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica italiana,  approvato  con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, corredato delle relative note, previste
dall'art. 10, comma 3, del D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092. Restano
invariati  il   valore  e   l'efficacia  dell'atto   legislativo  qui
trascritto.
                               Art. 1.
     (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1.  In  attuazione  dell'articolo  20,  comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono emanati  regolamenti  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e
la  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  di  cui  agli
allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si  conformano  ai
criteri   e   principi  e  sono  emanati  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri sono
individuate  forme  stabili  di  consultazione  delle  organizzazioni
produttive  e  delle  categorie,  comprese  le associazioni nazionali
riconosciute per  la  protezione  ambientale  e  per  la  tutela  dei
consumatori,    interessate    ai    processi    di   regolazione   e
semplificazione.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli  atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
            - Per il  testo dell'art. 20 della  legge 15 marzo  1997,
          n. 59, si veda nelle note all'art. 2.
            -  Il testo  del  comma  2 dell'art.  17  della  legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di  Governo     e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
            "2     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".