Art. 10.
                       (Copertura finanziaria)
1.All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 4.915 milioni per ciascuno degli  anni  1999,  2000  e  2001,
nonche'  in  lire  4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si
provvede,  per  il  triennio   1999-2001,   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.