Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
nonche' in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si
provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.