Art. 2.
(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)
1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo
individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che
possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.";
b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla
seguente: "quindicesimo";
c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta
dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono
aggiunte le seguenti:
"g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.";
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente
legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".
2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' inserito
il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono
obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e
possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle
esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione
comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni
amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle
violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo
individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del
procedimento che possono essere autonomamente dalle regioni
e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, pre-
via acquisizione del parere delle competenti
commissioni parlamentari edel Consiglio di Stato. A tal
fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con
effetto dalla stessa data sono abrogate anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di
quelli che agli stessi risultano strettamente con nessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle
fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali,
che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu'
elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano
alla normativa procedimentale di carattere generale,
qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale.
g-sescies) Regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi a successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per
la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,
che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e succesive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema,
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale, sentite le competenti
commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari
competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima
legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo".