Art. 2.
    (Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)
 1.  All'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  In  sede  di  attuazione  della  delegificazione,  il   Governo
individua,  con  le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i procedimenti  o  gli  aspetti  del  procedimento  che
possono  essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.";
 b) al  comma  4,  la  parola:  "sessantesimo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quindicesimo";
 c)   al   comma   5,   dopo   la  lettera  g-quinquies),  introdotta
dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n.  191,  sono
aggiunte le seguenti:
 "g-sexies)   regolazione,   ove  possibile,  di  tutti  gli  aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
 g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle   nuove   tecnologie
informatiche.";
 d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
 "5-bis.  I  riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti da semplificare di  cui  all'allegato  1  alla  presente
legge  e  alle  leggi  di  cui  al  comma  1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione".
 2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'  inserito
il seguente:
 "Art.   20-bis.  -  1.  I  regolamenti  di  delegificazione  possono
disciplinare  anche  i  procedimenti  amministrativi  che   prevedono
obblighi  la  cui  violazione  costituisce  illecito amministrativo e
possono, in tale caso, alternativamente:
 a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui  o  inadeguati  alle
esigenze  di  semplificazione  del  procedimento;  detta eliminazione
comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
 b) riprodurre i predetti obblighi;  in  tale  ipotesi,  le  sanzioni
amministrative  previste  dalle  norme  legislative si applicano alle
violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo  apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
 
          Nota all'art. 2:
            -  Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega al Governo per   il conferimento    di  funzioni  e
          compiti alle  regioni ed enti locali, per  la riforma della
          Pubblica   amministrazione      e  per  la  semplificazione
          amministrativa),  come   modificato  dalla  presente legge,
          e' il seguente:
            "Art.  20. -  1. Il  Governo,  entro il  31 gennaio    di
          ogni  anno, presenta al Parlamento un disegno  di legge per
          la  delegificazione  di  norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche     coinvolgenti   amministrazioni
          centrali,  locali  o    autonome,  indicando  i criteri per
          l'esercizio  della   potesta'   regolamentare   nonche'   i
          procedimenti   oggetto  della  disciplina,    salvo  quanto
          previsto alla   lettera a) del  comma  5.  In  allegato  al
          disegno   di legge e' presentata una relazione sullo  stato
          di  attuazione  della   semplificazione dei    procedimenti
          amministrativi.
           2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo
          individua,  con  le modalita' di cui al decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o  gli  aspetti  del
          procedimento che possono essere autonomamente dalle regioni
          e dagli enti locali.
            3.    I  regolamenti    sono  emanati   con decreto   del
          Presidente  della Repubblica,  previa   deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta  del Presidente  del
          Consiglio    dei  Ministri   - Dipartimento della  funzione
          pubblica,  di  concerto con  il Ministro  competente,  pre-
          via      acquisizione   del    parere    delle   competenti
          commissioni parlamentari edel  Consiglio di Stato.   A  tal
          fine  la    Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente,  riunioni  tra  le amministrazioni interessate.
          Decorsi trenta giorni   dalla richiesta  di  parere    alle
          commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
            4.  I    regolamenti entrano   in vigore il  quindicesimo
          giorno successivo  alla   data  della  loro   pubblicazione
          nella   Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.  Con
          effetto dalla  stessa data sono abrogate  anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti.
            5.  I  regolamenti  si  conformano  ai seguenti criteri e
          principi:
            a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi e  di
          quelli  che agli stessi risultano  strettamente con nessi o
          strumentali, in modo da    ridurre    il    numero    delle
          fasi      procedimentali      e      delle  amministrazioni
          intervenienti,  anche    riordinando  le  competenze  degli
          uffici,  accorpando  le  funzioni    per  settori omogenei,
          sopprimendo  gli   organi   che   risultino   superflui   e
          costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
          diverse ma confluenti in una unica procedura;
            b)    riduzione  dei   termini per   la conclusione   dei
          procedimenti   e uniformazione dei tempi  di    conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
            c)  regolazione  uniforme   dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
            d)      riduzione    del     numero   di     procedimenti
          amministrativi   e accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla   medesima attivita', anche  riunendo  in
          una    unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda   ad
          esigenze     di     semplificazione   e      conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che   pretendono  particolari    procedure,
          fermo   restando l'obbligo  di porre in essere le procedure
          stesse;
            e)    semplificazione   e accelerazione  delle  procedure
          di spesa   e contabili,   anche   mediante   adozione    ed
          estensione    alle    fasi   di integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di disposizioni  analoghe a quelle   di    cui
          all'art.    51,   comma   2,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
            f)   trasferimento   ad   organi   monocratici    o    ai
          dirigenti  amministrativi  di funzioni anche   decisionali,
          che non richiedano, in ragione della    loro  specificita',
          l'esercizio  in    forma  collegiale,  e sostituzione degli
          organi  collegiali  con    conferenze  di  servizi  o   con
          interventi,    nei relativi   procedimenti,   dei  soggetti
          portatori  di interessi diffusi;
            g)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo;
            g-bis)  soppressione dei  procedimenti che risultino  non
          piu' rispondenti    alle  finalita'    e  agli    obiettivi
          fondamentali    definiti dalla   legislazione di  settore o
          che risultino   in  contrasto    con  i  principi  generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
            g-ter)  soppressione   dei  procedimenti  che comportino,
          per l'amministrazione  e  per  i  cittadini,    costi  piu'
          elevati dei benefici conseguibili,   anche  attraverso   la
          sostituzione     dell'attivita' amministrativa  diretta con
          forme di  autoregolamentazione da  parte degli interessati;
            g-quater) adeguamento   della  disciplina     sostanziale
          e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
            g-quinquies)  soppressione dei procedimenti  che derogano
          alla normativa   procedimentale  di   carattere   generale,
          qualora   non sussistano piu' le ragioni  che giustifichino
          una difforme disciplina settoriale.
            g-sescies)  Regolazione,  ove  possibile,  di  tutti  gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
            g-septies)   adeguamento   delle   procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
            5-bis. I riferimenti a testi  normativi  contenuti  negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente  articolo  si  intendono   estesi   a   successivi
          provvedimenti di modificazione.
            6.    I    servizi  di    controllo    interno   compiono
          accertamenti   sugli effetti    prodotti   dalle      norme
          contenute      nei   regolamenti    di semplificazione e di
          accelerazione   dei procedimenti amministrativi  e  possono
          formulare   osservazioni   e    proporre  suggerimenti  per
          la modifica  delle  norme  stesse  e per  il  miglioramento
          dell'azione amministrativa.
            7. Le regioni a statuto   ordinario regolano  le  materie
          disciplinate  dai   commi da   1   a   6 nel  rispetto  dei
          principi desumibili  dalle disposizioni in  essi contenute,
          che  costituiscono    principi  generali   dell'ordinamento
          giuridico.  Tali    disposizioni operano   direttamente nei
          riguardi delle regioni fino   a  quando  esse  non  avranno
          legiferato  in  materia.   Entro due   anni dalla   data di
          entrata in   vigore della  presente  legge,  le  regioni  a
          statuto  speciale e le province autonome di  Trento  e   di
          Bolzano   provvedono    ad      adeguare    i    rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
            8. In sede di prima attuazione   della presente  legge  e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita'  di cui al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati  appositi regolamenti  ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
            a)  sviluppo  e programmazione del sistema universitario,
          di cui alla legge  7 agosto  1990,  n. 245,   e   succesive
          modificazioni,    nonche' valutazione del medesimo sistema,
          di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive
          modificazioni;
            b)  composizione   e funzioni degli organismi  collegiali
          nazionali e locali di  rappresentanza e  coordinamento  del
          sistema  universitario, prevedendo   altresi' l'istituzione
          di un   Consiglio nazionale   degli  studenti,  eletto  dai
          medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
            c)  interventi  per  il  diritto allo studio e contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari  agli studenti  capaci
          e   meritevoli privi   di mezzi,   a ridurre  il  tasso  di
          abbandono    degli studi, a determinare percentuali massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli  studenti  in   rapporto al finanziamento   ordinario
          dello  Stato     per  le   universita',   graduando      la
          contribuzione     stessa,  secondo    criteri  di  equita',
          solidarieta'    e  progressivita'  in   relazione      alle
          condizioni  economiche   del  nucleo familiare,  nonche'  a
          definire  parametri    e  metodologie  adeguati    per   la
          valutazione  delle    effettive  condizioni  economiche dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette  a  revisione  biennale,  sentite  le   competenti
          commissioni parlamentari;
            d)  procedure  per il conseguimento del titolo di dottore
          di  ricerca,  di  cui    all'art.  73    del  decreto   del
          Presidente  della    Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382, e
          procedimento di approvazione degli  atti dei  concorsi  per
          ricercatore  in deroga all'art. 5, comma  9, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
            e)    procedure   per l'accettazione   da   parte   delle
          universita'     di  eredita',     donazioni  e      legati,
          prescindendo      da   ogni     autorizzazione  preventiva,
          ministeriale o prefettizia.
            9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e  c),
          sono  emanati previo  parere delle commissioni parlamentari
          competenti per materia.
            10.  In  attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al comma 8, lettera c),  il decreto   del Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n. 390, e' emanato anche nelle more  della
          costituzione della Consulta  nazionale per il diritto  agli
          studi  universitari di   cui all'art.   6 della    medesima
          legge.
            11.  Con  il  disegno    di legge di cui al comma   1, il
          Governo propone annualmente   al   Parlamento   le    norme
          di     delega    ovvero    di delegificazione    necessarie
          alla    compilazione    di   testi    unici  legislativi  o
          regolamentari,  con  particolare  riferimento  alle materie
          interessate dalla attuazione    della  presente  legge.  In
          sede  di prima attuazione della presente  legge, il Governo
          e'  delegato ad emanare, entro il   termine di    sei  mesi
          decorrenti  dalla   data di  entrata in vigore  dei decreti
          legislativi   di    cui  all'art.    4,    norme  per    la
          delegificazione  delle  materie di cui all'art. 4, comma 4,
          lettera c), non coperte da    riserva  assoluta  di  legge,
          nonche'  testi unici delle leggi che disciplinano i settori
          di    cui  al  medesimo  art. 4, comma 4, lettera c), anche
          attraverso    le  necessarie  modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni  di  norme,  secondo i   criteri previsti dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo".