Art. 3.
(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle pro-
cedure, di seguito denominato "Nucleo", composto da 25 esperti
nominati con le modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non
immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti,
anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata
professionalita' nei settori della redazione di testi normativi,
dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme,
della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto
pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche
dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle
politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o
in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi
costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non
possono superare il limite di 12 unita'.
2. Ai lavori del Nucleo puo', altresi', partecipare, per
l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in
esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.
3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione
pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di
delegificazione, semplificazione e riordino.
4. Ai componenti del Nucleo e' corrisposto un compenso determinato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
5. Il Nucleo e' assistito da una segreteria tecnica, composta da un
contingente di personale pari a 40 unita', oltre a un dirigente
generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20
unita' del predetto personale si procede con le procedure di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20
unita' e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte
le 40 unita' previste, sono individuate attraverso le procedure di
mobilita' o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in
posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10
unita', con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme
di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile.
Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32, comma 4,
della citata lege n. 400/1988:
"Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni
di direzione, di collaborazione e di studio presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da
consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata
tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di
capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad
esercitare le funzioni predette sono collocati in
posizione di comando o fuori ruolo presso la
Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e
consenta il normale espletamento delle funzioni
dell'ufficio di appartenenza.
3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio
nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla
base della ripartizione numerica stabilita, con proprio
decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad eperti
nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale
o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
effettuato secondo le disposizioni vigenti in maniera per
le amministrazioni dello Stato".
"Art. 32, comma 4. Il compenso degli esperti, dei
consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di
cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge,
nonche' dei componenti del comitato di cui all'art. 21,
comma 1, e' determinato con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del
tesoro".
- Le tabelle allegate alla citata legge n. 400/1988
sono qui riportate:
"Tabella A
(articoli 30, 31, 32 e 38)
ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Esperti
Comandati e consi-
e fuori glieri a
In ruolo ruolo a tempo
parziale
- - -
Dirigente generale, livello B e C,
e qualifiche equiparate 34* 20 !
Dirigente superiore 55 30 ! 104
Primo dirigente 80 45 !
Totale 169 95 !
(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente del
commissariati di Governo in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge".
"Tabella B
(articoli 30, 32, 37 e 38)
ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comandati
e fuori
In ruolo ruolo Incaricati
- - -
Qualifiche ad esaurimento 31 15 !
9 qualifica funzionale 61 31 !
8 qualifica funzionale 123 62 !
7 qualifica funzionale 193 96 !
6 qualifica funzionale 282 145 ! 39
5 qualifica funzionale 375 187 !
4 qualifica funzionale 544 261 !
3 qualifica funzionale 113 57 !
2 qualifica funzionale 59 30 !
Totale 1.781 884 !
"Tabella C
(articoli 30, 38 e 39)
ORGANICO DEL PERSONALE
DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI
Comandati
e fuori
In ruolo ruolo
- -
Dirigente superiore 40 18
Primo dirigente 80 16
Qualifiche ad esaurimento 16 4
9 qualifica funzionale 17 4
8 qualifica funzionale 34 6
7 qualifica funzionale 31 6
6 qualifica funzionale 54 10
5 qualifica funzionale 44 10
4 qualifica funzionale 70 10
3 qualifica funzionale 54 10
2 qualifica funzionale 58 10
Totale 498 94".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), come modificato dall'art. 9, comma
4, della presente legge:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del parttime). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le diponibilita'
finanziarie e di bilancio, gli organi di
vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su
basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro
del bilancio e della programmazione economica. Per
l'anno 1998, il predeto decreto e' emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
dicembre. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle
singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di
criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le
esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei
compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di
polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione,
tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali
avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal
comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla
indisponibilita' di personale da trasferire secondo pro-
cedure di mobilita' attuate anche in deroga alle
disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali
indicati dalll'art. 35 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001, in relazione
all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
Ministri nel formulare il programma di assunzioni di
cui al presente comma considera nei criteri di priorita'
le assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure
di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi
comprese quelle relative al personale gia' in servizio con
diversa qualifica o livello presso la medesima o
altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo
stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,
modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni
da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo
scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di
controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede
con i criteri e le modalita' di cui al comma 8
all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi'
all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al
servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unita' di personale destinate all'attivita'
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il
predetto Istituto provvede a destinare un numero non
inferiore di unita' al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi
formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di mobilita' volontaria o concordata, al servizio
ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di
Trento, o compartimentale, in relazione
all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso
nella settima qualifica funzionale in ciascuna
circoscrizione territoriale e' determinato sulla base
della somma delle effettive vacanze di organico
riscontrabili negli uffici aventi sede nella
circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione
per quelli ricompresi nel territorio della provincia
autonoma di Bolzano; con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le
stesse modalita', avendo a riferimento il profilo
professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla
mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specialistiche nei settori giuridico,
tecnico, informatico, contabile, economico e finanziano,
per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato
positivamente la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397 in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato
ad operare, in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette
sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in
ambito periferico, il personale destinato al
Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche'
altri funzionari gia' addetti agli specifici settori,
scelti sulla base della loro esperienza professionale e
formativa, seconde criteri e modalita' di carattere
oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 al sensi del comma 4, provvedendo
separatamente pei i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
'' 47. Per la copertura dei posti vacanti le
gratuatorie dei concorsi pubblici per il personale del
Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente
al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino
al 31 dicembre 1998''.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti
ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano valiclita', per un periodo di diciotto mesi
dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti
delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600
unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti
previsti per i singoli profili professionali, ferme
restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale.
Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da
espletare anche su base regionale mediante una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di
cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad
acquisire le professionalita' specialistiche nei settori
tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico,
per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato con esito
positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di
preferenza la partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalita', ai piani o progetti di
cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi
gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate
a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e calcolata
complessivamente sul totale delle assunzioni ed e'
verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al
totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato a agricoltura, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi
di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione
programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi
di cui ai commi 1 e 18, adueguando, ove occorra, i
propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle
spese per il personale. Agli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' si applica
anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi di personale comandato da
altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di
fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita',
appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli
enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' valutabile ai fini della progressione della carriera e
dei concorsi. Al personale di cui al presente comma sono
attribuiti l'indennita' e il trattamento economico
accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevole.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''31 dicembre 1997''
sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1998''. Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole ''31
dicembre 1997'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 1998''. L'eventuale trasformazione dei contratti
previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene
nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di
cui all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle
Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da
assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A
decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore
incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei
carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui
al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i
piccoli comuni e le comunita' montane, la
contrattazione collettiva puo' prevedere che i
trattamenti accessori collegati al raggiungimenti di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad
altri istituti contrattuali non collegati alla durata
della presentazione lavorativa siano applicati in favore
del personale a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in
cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere
sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con
essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra
l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei
poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
- Il comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), e' il seguente:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di cun contingente di personale
in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando
entro quindici giorni dalla richiesta".