Art. 3.
    (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)
1.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle  pro-
cedure,  di  seguito  denominato  "Nucleo",  composto  da  25 esperti
nominati con le modalita' di  cui  all'articolo  31  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400,  per un periodo non superiore a tre anni, non
immediatamente rinnovabile. Gli esperti  sono  scelti  fra  soggetti,
anche     estranei    all'amministrazione,    dotati    di    elevata
professionalita' nei settori  della  redazione  di  testi  normativi,
dell'analisi  economica,  della  valutazione  di impatto delle norme,
della analisi costi-benefici, del diritto  comunitario,  del  diritto
pubblico  comparato,  della  linguistica,  delle  scienze  e tecniche
dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa,  dell'analisi  delle
politiche   pubbliche.  Se  appartenenti  ai  ruoli  delle  pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori  ruolo  o
in  aspettativa  retribuita;  se  appartenenti  ai ruoli degli organi
costituzionali,  si  provvede  secondo  le   norme   dei   rispettivi
ordinamenti;  in  ogni  caso  gli  esperti  collocati fuori ruolo non
possono superare il limite di 12 unita'.
2.  Ai  lavori  del   Nucleo   puo',   altresi',   partecipare,   per
l'amministrazione   direttamente  interessata  dal  provvedimento  in
esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.
3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  delegato  per la funzione
pubblica il supporto occorrente a  dare  attuazione  ai  processi  di
delegificazione, semplificazione e riordino.
4.  Ai  componenti  del Nucleo e' corrisposto un compenso determinato
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23  agosto
1988, n. 400.
5.  Il  Nucleo e' assistito da una segreteria tecnica, composta da un
contingente di personale pari a  40  unita',  oltre  a  un  dirigente
generale,  che  integra  la  consistenza organica di cui alle tabelle
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20
unita' del predetto personale si procede  con  le  procedure  di  cui
all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20
unita' e, in sede di prima applicazione della presente  legge,  tutte
le  40  unita'  previste, sono individuate attraverso le procedure di
mobilita' o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche  e  poste  in
posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  o assunte, nel limite di 10
unita', con contratto a tempo determinato, disciplinato  dalle  norme
di  diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile.
Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.
127.
 
          Note all'art. 3:
            -  Si  riporta  il testo degli articoli 31 e 32, comma 4,
          della citata lege n. 400/1988:
            "Art.    31 (Consiglieri   ed esperti). - 1.  Le funzioni
          di direzione, di  collaborazione e   di studio   presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sono   svolte da
          consiglieri  secondo  l'organico  di  cui  alla    allegata
          tabella  A.  In tale organico   non e' compreso il posto di
          capo ufficio stampa.
            2.   I dipendenti   di  amministrazioni    diverse  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei    Ministri  chiamati    ad
          esercitare  le    funzioni  predette  sono    collocati  in
          posizione    di    comando  o    fuori    ruolo presso   la
          Presidenza, salvo che  l'incarico sia a tempo parziale    e
          consenta    il    normale   espletamento   delle   funzioni
          dell'ufficio di appartenenza.
            3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
          incarichi agli esperti sono disposti dal    Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o dai Ministri  senza portafoglio
          nell'ambito della  dotazione di cui alla tabella  A e sulla
          base della ripartizione   numerica stabilita,  con  proprio
          decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
            4.  I  decreti    di conferimento di incarico ad   eperti
          nonche' quelli relativi  a dipendenti  di   amministrazioni
          pubbliche  diverse   dalla Presidenza   del  Consiglio  dei
          Ministri o  di  enti  pubblici,  con qualifica dirigenziale
          o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non  siano confermati entro tre mesi   dal  giuramento  del
          Governo, cessano di avere effetto.
            5.  Il   conferimento delle   qualifiche dirigenziali del
          ruolo della Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri  e'
          effettuato  secondo  le disposizioni vigenti in maniera per
          le amministrazioni dello Stato".
            "Art.  32,    comma 4.   Il compenso degli   esperti, dei
          consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato  di
          cui alle tabelle A  e  B,  allegate  alla  presente  legge,
          nonche'    dei  componenti del comitato di cui all'art. 21,
          comma 1, e' determinato con   decreti  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri  d'intesa  con  il  Ministro  del
          tesoro".
            -  Le tabelle  allegate  alla  citata legge  n.  400/1988
          sono  qui riportate:
                                                           "Tabella A
                                           (articoli 30, 31, 32 e 38)
                      ORGANICO DEI CONSIGLIERI
             DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                                                             Esperti
                                               Comandati     e consi-
                                                e fuori      glieri a
                                    In ruolo    ruolo        a tempo
                                                             parziale
                                        -          -             -
Dirigente generale, livello B e C,
 e qualifiche equiparate                34*        20         !
Dirigente superiore                     55         30         ! 104
Primo dirigente                         80         45         !
                            Totale     169         95         !
            (*)  Di  cui  4  riservati    al  personale dirigente del
          commissariati di Governo in  servizio alla  data di entrata
          in vigore  della presente legge".
                                                           "Tabella B
                                           (articoli 30, 32, 37 e 38)
               ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
             DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                                                 Comandati
                                                  e fuori
                                      In ruolo     ruolo   Incaricati
                                          -          -          -
Qualifiche ad esaurimento                 31        15       !
9 qualifica funzionale                    61        31       !
8 qualifica funzionale                   123        62       !
7 qualifica funzionale                   193        96       !
6 qualifica funzionale                   282       145       ! 39
5 qualifica funzionale                   375       187       !
4 qualifica funzionale                   544       261       !
3 qualifica funzionale                   113        57       !
2 qualifica funzionale                    59        30       !
                              Totale   1.781       884       !
                                                           "Tabella C
                                               (articoli 30, 38 e 39)
                       ORGANICO DEL PERSONALE
             DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI
                                                      Comandati
                                                       e fuori
                                      In ruolo          ruolo
                                          -               -
Dirigente superiore                       40              18
Primo dirigente                           80              16
Qualifiche ad esaurimento                 16               4
9 qualifica funzionale                    17               4
8 qualifica funzionale                    34               6
7 qualifica funzionale                    31               6
6 qualifica funzionale                    54              10
5 qualifica funzionale                    44              10
4 qualifica funzionale                    70              10
3 qualifica funzionale                    54              10
2 qualifica funzionale                    58              10
                              Totale     498              94".
            - Si riporta il testo vigente  dell'art. 39  della  legge
          27  dicembre  1997,  n. 449 (Misure per  la stabilizzazione
          della finanza pubblica), come modificato dall'art. 9, comma
          4, della presente legge:
            "Art.  39   (Disposizioni   in materia  di assunzioni  di
          personale delle  amministrazioni  pubbliche  e   misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione  del parttime). - 1. Al
          fine    di  assicurare    le esigenze di funzionalita' e di
          ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento    dei
          servizi       compatibilmente    con    le    diponibilita'
          finanziarie    e    di    bilancio,    gli   organi      di
          vertice   delle amministrazioni pubbliche  sono tenuti alla
          programmazione  triennale  del  fabbisogno    di personale,
          comprensivo delle  unita' di  cui alla legge 2 aprile 1968,
          n. 482.
            2.  Per  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento  autonomo,  fatto salvo  quanto previsto per il
          personale  della  scuola   dall'art.   40,      il   numero
          complessivo  dei    dipendenti in   servizio e' valutato su
          basi statistiche  omogenee, secondo criteri    e  parametri
          stabiliti  con    decreto del Presidente  del Consiglio dei
          Ministri di concerto  con    il   Ministro    del    tesoro
          del    bilancio    e   della programmazione  economica. Per
          l'anno  1998, il  predeto decreto  e' emanato entro  il  31
          gennaio  dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
          complessiva  del  personale in  servizio alla  data del  31
          dicembre 1998,  in misura non   inferiore all'1  per  cento
          rispetto  al  numero  delle    unita' in   servizio al   31
          dicembre.   Alla data   del 31  dicembre    1999      viene
          assicurata  una  riduzione   complessiva  del personale  in
          servizio    in   misura non   inferiore  all'1,5 per  cento
          rispetto al numero delle unita' in servizio alla  data  del
          31  dicembre  1997.   Per l'anno   2000  e' assicurata  una
          ulteriore  riduzione    non  inferiore  all'1    per  cento
          rispetto al personale  in servizio  al 31 dicembre 1997.
            3.    Il  Consiglio    dei  Ministri,   su   proposta del
          Ministro per  la funzione pubblica   e del    Ministro  del
          tesoro,    del bilancio  e della programmazione  economica,
          delibera  trimestralmente il  numero delle assunzioni delle
          singole amministrazioni di cui al comma  2  sulla  base  di
          criteri  di  priorita'  che  assicurino  in  ogni  caso  le
          esigenze della giustizia e    il  pieno  adempimento    dei
          compiti  di    sicurezza  pubblica  affidati  alle Forze di
          polizia e ai Vigili del fuoco,  nell'osservanza  di  quanto
          disposto  dai commi 1  e 2. In sede  di prima applicazione,
          tra i criteri si tiene conto  delle  procedure  concorsuali
          avviate  alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
          previsto dai commi 23 e 24 del   presente  articolo  e  dal
          comma 4 dell'art. 42.  Le assunzioni sono  subordinate alla
          indisponibilita' di  personale da  trasferire secondo  pro-
          cedure     di  mobilita'  attuate  anche   in  deroga  alle
          disposizioni  vigenti, fermi  restando  i  criteri generali
          indicati dalll'art.    35  del    decreto  legislativo    3
          febbraio  1993,    n. 29,   e successive modificazioni.  Le
          disposizioni  del presente   articolo si applicano    anche
          alle    assunzioni     previste   da   norme   speciali   o
          derogatorie. Fino   al 31   dicembre 2001,  in    relazione
          all'attuazione  dell'art. 89   del testo unico delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 31  agosto 1972, n. 670, il Consiglio  dei
          Ministri  nel   formulare il   programma  di assunzioni  di
          cui  al presente comma  considera nei criteri  di priorita'
          le  assunzioni di personale per   i  ruoli    locali  delle
          amministrazioni   pubbliche nella provincia di Bolzano, nei
          limiti  delle  dotazioni  organiche  di   ciascun   profilo
          professionale.
            3-bis.  A   decorrere   dall'anno    1999  la  disciplina
          autorizzatoria di    cui  al  comma    3  si  applica  alla
          generalita'  delle amministrazioni   dello   Stato,   anche
          ad  ordinamento  autonomo,  e riguarda tutte  le  procedure
          di    reclutamento  e le nuove assunzioni di personale, ivi
          comprese quelle relative al personale gia' in servizio  con
          diversa   qualifica    o  livello  presso  la   medesima  o
          altra amministrazione pubblica. Il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri,  da emanare  a decorrere  dallo
          stesso  anno,    entro  il   31 gennaio,   prevede criteri,
          modalita' e  termini anche  differenziati delle  assunzioni
          da  disporre rispetto   a quelli indicati nel comma 3, allo
          scopo di   tener   conto  delle    peculiarita'    e  delle
          specifiche  esigenze  delle    amministrazioni per il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
            4. Nell'ambito  della programmazione di cui  ai commi  da
          1   a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15.
            5.    Per    il   potenziamento    delle   attivita'   di
          controllo dell'amministrazione   finanziaria   si  provvede
          con    i   criteri e   le modalita'   di   cui al  comma  8
          all'assunzione  di 2.400  unita'  di personale.
            6.  Al fine  di  potenziare la  vigilanza in  materia  di
          lavoro     e   previdenza,      si   provvede      altresi'
          all'assunzione  di   300 unita'   di personale destinate al
          servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e  regionali
          del  Ministero  del lavoro  e della previdenza sociale e di
          300  unita'    di   personale   destinate     all'attivita'
          dell'Istituto  nazionale  della    previdenza  sociale;  il
          predetto   Istituto provvede  a  destinare  un  numero  non
          inferiore di unita' al Servizio ispettivo.
            7.    Con    regolamento da   emanare   su   proposta del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri  e del Ministro  del
          lavoro    e  della  previdenza sociale, di concerto  con il
          Ministro per la funzione  pubblica e con il  Ministro   del
          tesoro,   del    bilancio      e    della    programmazione
          economica,  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente    legge,    previo    parere   delle
          competenti    commissioni parlamentari, ai sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge 23 agosto 1988,   n. 400,    sono
          indicati    i criteri  e le  modalita', nonche'  i processi
          formativi,   per  disciplinare  il  passaggio,   in  ambito
          regionale,  del  personale  delle    amministrazioni  dello
          Stato,  anche in deroga alla  normativa vigente in  materia
          di mobilita'   volontaria  o  concordata,    al    servizio
          ispettivo    delle  Direzioni  regionali  e provinciali del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
            8.  Le  assunzioni  sono  effettuate   con   i   seguenti
          criteri  e modalita':
            a)     i     concorsi     sono    espletati    su    base
          circoscrizionale corrispondente   ai territori    regionali
          ovvero    provinciali,  per    la provincia   autonoma   di
          Trento,        o     compartimentale,     in      relazione
          all'articolazione    periferica  dei    dipartimenti    del
          Ministero  delle finanze;
            b)  il  numero   dei   posti   da mettere   a    concorso
          nella    settima  qualifica    funzionale    in    ciascuna
          circoscrizione  territoriale  e' determinato   sulla   base
          della    somma    delle   effettive   vacanze   di organico
          riscontrabili   negli   uffici       aventi   sede    nella
          circoscrizione  territoriale    medesima, fatta   eccezione
          per  quelli ricompresi   nel territorio  della    provincia
          autonoma      di  Bolzano;  con    riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale,  ferma restando, per  le ultime due qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti   da mettere a concorso    viene  effettuata  con  le
          stesse    modalita',  avendo    a  riferimento il   profilo
          professionale medesimo e   quello di   ingegnere  direttore
          coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
            c)  i    concorsi  consistono in   una prova attitudinale
          basata  su una serie   di quesiti   a    risposta  multipla
          mirati  all'accertamento   del grado di  cultura generale e
          specifica,  nonche'  delle    attitudini  ad  acquisire  le
          professionalita'  specialistiche  nei    settori giuridico,
          tecnico, informatico, contabile,  economico  e  finanziano,
          per   svolgere   le  funzioni  del  corrispondente  profilo
          professionale.   I   candidati   che   hanno       superato
          positivamente    la  prova    attitudinale sono   ammessi a
          sostenere un colloquio interdisciplinare;
            d) la prova attitudinale   deve svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
            e)   ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale.
            9. Per  le graduatorie  dei concorsi   si applicano    le
          disposizioni  dell'art.  11, commi  settimo e ottavo, della
          legge 4  agosto 1975, n.  397 in materia    di  graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico,  nonche'  quelle di cui al  comma 2 dell'art. 43
          del decreto legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,   e  suc-
          cessive  modificazioni ed integrazioni.
            10.  Per assicurare   forme piu' efficaci di  contrasto e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno del contingente di cui all'art.  55,
          comma  2,  lettera    b), del decreto del  Presidente della
          Repubblica 27  marzo 1992,  n. 287, due    aree  funzionali
          composte da personale  di alta  professionalita'  destinato
          ad      operare,   in     sede  regionale,     nel  settore
          dell'accertamento e  del contenzioso.  Nelle aree  predette
          sono  inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in
          ambito     periferico,   il      personale   destinato   al
          Dipartimento  delle  entrate ai sensi  del comma 5, nonche'
          altri  funzionari gia' addetti agli   specifici    settori,
          scelti  sulla  base  della loro  esperienza professionale e
          formativa,  seconde  criteri  e    modalita'  di  carattere
          oggettivo.
            11. Dopo l'immissione in servizio del   personale di  cui
          al  comma  5,  si    procede alla   riduzione proporzionale
          delle dotazioni  organiche delle   qualifiche    funzionali
          inferiori   alla    settima    nella    misura  complessiva
          corrispondente al   personale effettivamente   assunto  nel
          corso   del  1998  al  sensi  del    comma  4,  provvedendo
          separatamente pei i singoli ruoli.
            12. Il comma  47 dell'art. 1 della  legge  23    dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
            ''    47. Per   la   copertura   dei posti   vacanti   le
          gratuatorie  dei concorsi pubblici per il    personale  del
          Servizio  sanitario  nazionale, approvate   successivamente
          al  31   dicembre  1993,  possono   essere utilizzate  fino
          al 31 dicembre 1998''.
            13.   Le  graduatorie  dei  concorsi per  esami,  indetti
          ai  sensi dell'art. 28,  comma 2, del  decreto  legislativo
          3  febbraio    1993,  n.    29, e successive modificazioni,
          conservano valiclita', per  un  periodo  di  diciotto  mesi
          dalla data della loro approvazione.
            14.  Per  far    fronte  alle  esigenze connesse con   la
          salvaguardia dei beni    culturali  presenti    nelle  aree
          soggette  a    rischio sismico   il Ministero   per  i beni
          culturali   e    ambientali,  nell'osservanza    di  quanto
          disposto    dai commi 1   e 2,  e' autorizzato, nei  limiti
          delle dotazioni organiche complessive,  ad    assumere  600
          unita'  di  personale anche   in eccedenza   ai contingenti
          previsti per   i singoli   profili  professionali,    ferme
          restando  le  dotazioni  di ciascuna  qualifica funzionale.
          Le   assunzioni   sono    effettuate  tramite  concorsi  da
          espletare  anche su  base regionale   mediante una    prova
          attitudinale  basata   su    una   serie   di    quesiti  a
          risposta   multipla  mirati all'accertamento del  grado  di
          cultura  generale  e specifica, nonche' delle attitudini ad
          acquisire  le professionalita' specialistiche  nei  settori
          tecnico,  scientifico,   giuridico, contabile, informatico,
          per svolgere  le funzioni   del   corrispondente    profilo
          professionale.    I  candidati che hanno superato con esito
          positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere  un
          colloquio  interdisciplinare.  Costituisce   titolo      di
          preferenza   la   partecipazione per  almeno  un  anno,  in
          corrispondente professionalita', ai piani   o  progetti  di
          cui all'art.  6  del   decreto-legge  21  marzo   1988,  n.
          86,      convertito,   con modificazioni,   dalla legge  20
          maggio 1988,  n.  160, e  successive modificazioni.
            15. Le amministrazioni dello Stato  possono assumere, nel
          limite  di  200   unita'   complessive, con   le  procedure
          previste  dal    comma    3,  personale  dotato    di  alta
          professionalita',    anche  al  di    fuori della dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma 5, della    legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a  seguito    di    provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di nuove    e  specifiche
          competenze  alle   stesse amministrazioni  dello Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di   cui al presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
            16.    Le assunzioni   di  cui ai  commi  precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita'  di idonei   in   concorsi
          gia'  espletati le  cui graduatorie  siano state  approvate
          a    decorrere dal  1 gennaio  1994 secondo quanto previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le  disposizioni di cui all'art. 22, comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
            17. Il termine  del 31 dicembre 1997, previsto  dall'art.
          12,  comma 3,   del   decreto-legge 31  dicembre  1996,  n.
          669,   convertito,   con modificazioni,  dalla    legge  28
          febbraio  1997,  n.    30,  in    materia  di  attribuzione
          temporanea  di   mansioni   superiori,   e'   ulteriormente
          differito    alla    data    di   entrata in   vigore   dei
          provvedimenti      di   revisione      degli    ordinamenti
          professionali e,  comunque oltre  il 31 dicembre 1998.
            18. Fermo  quanto disposto  dall'art. 1, comma  57, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  una percentuale   non
          inferiore al  25  per  cento  delle  assunzioni    comunque
          effettuate  deve avvenire   con contratto di lavoro a tempo
          parziale, con  prestazione lavorativa non superiore  al  50
          per  cento  di  quella  a  tempo   pieno o con contratto di
          formazione e lavoro, ai  sensi dell'art.  36, comma 7,  del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni. Tale percentuale e calcolata
          complessivamente    sul  totale  delle  assunzioni  ed   e'
          verificata  al  termine   dell'anno 1999 con riferimento al
          totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.
            19. Le  regioni, le province autonome   di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli enti   locali,   le   camere   di  commercio,
          industria,  artigianato  a agricoltura, le  aziende  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
          enti  di  ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi
          di  cui  al  comma     1  finalizzandoli   alla   riduzione
          programmata delle spese di personale.
            20.    Gli  enti   pubblici   non economici   adottano le
          determinazioni necessarie per  l'attuazione dei    principi
          di    cui  ai    commi 1   e 18, adueguando, ove occorra, i
          propri  ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione  delle
          spese per   il   personale.   Agli  enti    pubblici    non
          economici con  organico superiore  a 200 unita'  si applica
          anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
            21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo,  la  Presidenza del Consiglio dei  Ministri ed il
          Ministero del tesoro, del bilancio  e della  programmazione
          economica possono   avvalersi di personale  comandato    da
          altre   amministrazioni   dello      Stato,  in  deroga  al
          contingente  determinato ai sensi   della legge  23  agosto
          1988, n.  400, per un numero massimo di 25 unita'.
            22.  Al  fine dell'attuazione della legge  15 marzo 1997,
          n.   59, la Presidenza del   Consiglio  dei  Ministri    e'
          autorizzata,  in    deroga  ad  ogni altra disposizione, ad
          avvalersi, per non piu' di un triennio  di  un  contingente
          integrativo  di  personale    in  posizione di comando o di
          fuori ruolo,  fino ad  un massimo   di cinquanta    unita',
          appartenente  alle  amministrazioni di cui agli articoli 1,
          comma 2, e 2, commi 4 e  5,  del    decreto  legislativo  3
          febbraio  1993, n. 29, nonche'  ad enti pubblici economici.
          Si applicano le disposizioni  previste dall'art.  17, comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
          al  presente    comma  mantiene    il trattamento economico
          fondamentale e accessorio delle  amministrazioni o    degli
          enti    di  appartenenza    e  i relativi oneri rimangono a
          carico    di  tali  amministrazioni  o  enti.  Il  servizio
          prestato  presso  la Presidenza  del Consiglio dei Ministri
          e' valutabile ai fini della progressione  della carriera  e
          dei  concorsi.   Al personale di cui al presente comma sono
          attribuiti  l'indennita'   e   il   trattamento   economico
          accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevole.
            23.  All'art.  9,  comma  19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          28  novembre  1996, n. 608, le parole: ''31 dicembre 1997''
          sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre   1998''.  Al
          comma  18   dell'art. 1  della legge  28 dicembre 1995,  n.
          549,  come modificato  dall'art. 6,  comma 18,  lettera c),
          della legge   15 maggio 1997,  n.    127,  le  parole  ''31
          dicembre  1997''  sono    sostituite dalle   seguenti: ''31
          dicembre 1998''.  L'eventuale trasformazione dei  contratti
          previsti  dalla  citata  legge    n.  549  del 1995 avviene
          nell'ambito della programmazione di  cui ai commi 1, 2 e  3
          del presente articolo.
            24.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della  legge  23  dicembre  1996,     n.   662,   l'entita'
          complessiva    di  giovani iscritti alle liste  di leva  di
          cui   all'art. 37    del  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica  14    febbraio  1964,  n.  237,    da ammettere
          annualmente al  servizio    ausiliario  di   leva     nelle
          Forze  di   polizia,  e' incrementato di  3.000 unita',  da
          assegnare      alla   Polizia     di  Stato,  all'Arma  dei
          carabinieri ed  al Corpo della   guardia di    finanza,  in
          proporzione    alle  rispettive   dotazioni  organiche.   A
          decorrere  dall'anno  1999   e'   disposto   un   ulteriore
          incremento  di  2.000  unita'  da  assegnare all'Arma   dei
          carabinieri,      nell'ambito   delle       procedure    di
          programmazione  ed  autorizzazione delle  assunzioni di cui
          al presente articolo.
            25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
          di  lavoro  dei dipendenti pubblici da tempo  pieno a tempo
          parziale e garantendo in  ogni  caso  che  cio'    non   si
          ripercuota   negativamente   sulla funzionalita' degli enti
          pubblici con   un basso  numero  di  dipendenti,  come    i
          piccoli      comuni     e  le     comunita'    montane,  la
          contrattazione  collettiva  puo'     prevedere   che      i
          trattamenti  accessori    collegati  al  raggiungimenti  di
          obiettivi o alla  realizzazione  di  progetti,  nonche'  ad
          altri   istituti  contrattuali  non collegati  alla  durata
          della presentazione lavorativa  siano applicati  in  favore
          del    personale  a tempo   parziale anche   in misura  non
          frazionata   o non   direttamente proporzionale  al  regime
          orario  adottato.  I  decreti  di  cui  all'art.  1,  comma
          58-bis,   della legge   23    dicembre    1996,  n.    662,
          introdotto dall'art. 6 del  decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito, con modificazioni,  dalla legge  28 maggio
          1997, n.  140, devono  essere emanati entro  novanta giorni
          dalla  data di entrata in  vigore della presente legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale puo' essere  negata esclusivamente nel  caso    in
          cui  l'attivita'   che   il  dipendente   intende  svolgere
          sia   in   palese  contrasto  con  quella  svolta    presso
          l'amministrazione  di  appartenenza o  in  concorrenza  con
          essa,  con  motivato  provvedimento   emanato d'intesa  fra
          l'amministrazione  di    appartenenza e la   Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica.
            26. Le  domande di trasformazione  del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno   a tempo  parziale, respinte  prima  della
          data  di entrata  in vigore   della presente   legge,  sono
          riesaminate d'ufficio  secondo i criteri  e  le   modalita'
          indicati   al   comma   25,  tenendo  conto dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente.
            27. Le  disposizioni dell'art.  1, commi  58 e  59, della
          legge 23 dicembre  1996, n.  662, in  materia di   rapporto
          di    lavoro  a   tempo parziale, si applicano al personale
          dipendente delle regioni e degli enti locali   finche'  non
          diversamente  disposto   da ciascun   ente con proprio atto
          normativo.
            28. Nell'esercizio  dei compiti  attribuiti dall'art.  1,
          comma  62,  della   legge 23   dicembre 1996,   n. 662,  il
          Corpo  della guardia   di finanza  agisce  avvalendosi  dei
          poteri  di  polizia  tributaria  previsti  dal  decreto del
          Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
          decreto   del Presidente della  Repubblica  29    settembre
          1973,  n.    600.  Nel  corso  delle  verifiche    previste
          dall'art. 1, comma 62, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, non  e'  opponibile  il  segreto d'ufficio".
            -  Il comma  14 dell'art.   17 della   legge 15    maggio
          1997,    n.  127  (Misure  urgenti    per  lo   snellimento
          dell'attivita'    amministrativa  e  dei  procedimenti   di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
            "14.   Nel   caso   in   cui   disposizioni  di  legge  o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni  pubbliche  di cun contingente di personale
          in  posizione   di   fuori   ruolo   o   di   comando,   le
          amministrazioni     di   appartenenza    sono  tenute    ad
          adottare    il provvedimento di fuori ruolo  o  di  comando
          entro quindici giorni dalla richiesta".