Art. 4.
               (Relazione annuale di semplificazione)
1.  Con  la  relazione  annuale  di semplificazione di cui al comma 1
dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente  del
Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato,  delinea altresi' il bilancio complessivo dell'attivita' di
semplificazione, valuta l'efficacia degli  strumenti  previsti  dalla
legge  medesima  e  indica,  eventualmente, la soppressione di quelli
gia' istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la  loro  sostituzione  con
strumenti alternativi.
2.  La  relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa
regionale e quella comunitaria.
 
          Nota all'art. 4:
            - Per  il testo dell'art. 20  della legge n. 59/1997   si
          veda nelle note all'art. 2.