Art. 4.
(Relazione annuale di semplificazione)
1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1
dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del
Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, delinea altresi' il bilancio complessivo dell'attivita' di
semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla
legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli
gia' istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con
strumenti alternativi.
2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa
regionale e quella comunitaria.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 si
veda nelle note all'art. 2.