Art. 6.
     (Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)
 1.  Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di
conoscenza delle leggi, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
trasmette  ai  competenti  organi  delle  Camere,  su  richiesta  dei
rispettivi  Presidenti,  studi   e   indagini   sullo   stato   della
legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle
fonti  normative,  sulle  tecniche di valutazione degli effetti delle
politiche legislative  e  sull'eventuale  seguito  legislativo  delle
sentenze della Corte costituzionale.