Art. 6.
(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)
1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di
conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri
trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei
rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della
legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle
fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle
politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle
sentenze della Corte costituzionale.