Art. 6. (Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa) 1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.